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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32835/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/05/2021 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] i.

Con sentenza in data 11 maggio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2017 del Tribunale di Savona che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., per aver cagionato la monte di un cane senza necessità e per crudeltà.

2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di quattro Con il primo deduce la violazione dell"art. 64, comma 2, cod. proc. pen., poiché aveva reso delle dichiarazioni "confessorie" pressato dalla proprietaria del cane e da altri soggetti.

Con il secondo denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, cod. proc. pen., perché le testimonianze avevano avuto a oggetto le dichiarazioni dell'imputato sotto la pressione della folla e di un'astante che si era qualificata guardia zoofila, con funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Con il terzo lamenta la violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., perché l'agente di polizia giudiziaria, raccolta la confessione avrebbe dovuto interrompere l'esame e applicare le garanzie di legge.

Con il quarto eccepisce la prescrizione maturatasi al 14 giugno 2021.

La difesa presenta anche una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale con cui insiste nell'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha chiarito infatti che le persone che avevano incalzato con le loro domande l'imputato erano tutte privati cittadini, ivi compresa la guardia zoofila, che non era più tale al momento del fatto.

Pertanto, non si applica la disciplina degli art. 62, 63 e 64 cod. proc. pen.: le dichiarazioni non sono state rese alla polizia giudiziaria né nell'ambito del procedimento penale.

Peraltro, il ricorso non si confronta affatto con la parte della motivazione secondo cui i testi avevano dichiarato che l'ammissione di responsabilità era avvenuta all'esito di un'accesa discussione e non sotto violenza fisica ed era stata ripetuta dall'imputato giorni dopo e negli stessi termini ad un'altra teste.

Il maresciallo delegato alle indagini non aveva riferito in merito alle dichiarazioni dell'imputato, mentre questi aveva riferito in dibattimento che aveva trovato il cane attorcigliato alla catena e che gli era morto tra le braccia nel liberarlo.

Non illogicamente la Corte territoriale ha desunto proprio da tale dichiarazione„ sostanzialmente confessoria, la responsabilità dell'imputato, perché era inspiegabile che l'avesse trasportato a casa, se non per disfarsene e per occultare le prove del misfatto.

La difesa, al di là deile censure processuali, nel merito non ha confutato la lettura da parte dei Giudici delle dichiarazioni rese dall'imputato proprio in dibattimento.

Perciò, la decisione resiste ai motivi di ricorso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il 1,«P 2 k ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

L'inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento della causa di estinzione del reato perché non si è correttamente instaurato il rapporto processuale (Cass., Sez. 1, n. 14013, del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/05/2021 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] i. Con sentenza in data 11 maggio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 7 marzo 2017 del Tribunale di Savona che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., per aver cagionato la monte di un cane senza necessità e per crudeltà. 2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di quattro Con il primo deduce la violazione dell"art. 64, comma 2, cod. proc. pen., poiché aveva reso delle dichiarazioni "confessorie" pressato dalla proprietaria del cane e da altri soggetti. Con il secondo denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, cod. proc. pen., perché le testimonianze avevano avuto a oggetto le dichiarazioni dell'imputato sotto la pressione della folla e di un'astante che si era qualificata guardia zoofila, con funzioni di agente di polizia giudiziaria. Con il terzo lamenta la violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., perché l'agente di polizia giudiziaria, raccolta la confessione avrebbe dovuto interrompere l'esame e applicare le garanzie di legge. Con il quarto eccepisce la prescrizione maturatasi al 14 giugno 2021. La difesa presenta anche una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale con cui insiste nell'eccezione di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito infatti che le persone che avevano incalzato con le loro domande l'imputato erano tutte privati cittadini, ivi compresa la guardia zoofila, che non era più tale al momento del fatto. Pertanto, non si applica la disciplina degli art. 62, 63 e 64 cod. proc. pen.: le dichiarazioni non sono state rese alla polizia giudiziaria né nell'ambito del procedimento penale. Peraltro, il ricorso non si confronta affatto con la parte della motivazione secondo cui i testi avevano dichiarato che l'ammissione di responsabilità era avvenuta all'esito di un'accesa discussione e non sotto violenza fisica ed era stata ripetuta dall'imputato giorni dopo e negli stessi termini ad un'altra teste. Il maresciallo delegato alle indagini non aveva riferito in merito alle dichiarazioni dell'imputato, mentre questi aveva riferito in dibattimento che aveva trovato il cane attorcigliato alla catena e che gli era morto tra le braccia nel liberarlo. Non illogicamente la Corte territoriale ha desunto proprio da tale dichiarazione„ sostanzialmente confessoria, la responsabilità dell'imputato, perché era inspiegabile che l'avesse trasportato a casa, se non per disfarsene e per occultare le prove del misfatto. La difesa, al di là deile censure processuali, nel merito non ha confutato la lettura da parte dei Giudici delle dichiarazioni rese dall'imputato proprio in dibattimento. Perciò, la decisione resiste ai motivi di ricorso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il 1,«P 2 k ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento della causa di estinzione del reato perché non si è correttamente instaurato il rapporto processuale (Cass., Sez. 1, n. 14013, del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 25 maggio