CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 37280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma- in sede di rito abbreviato - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 4,4 lordi di hashish e di gr. 2,1 lordi di cocaina (fatto del 22.9.2014). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, per avere affermato che il reato non è prescritto in ragione del periodo di sospensione del termine di prescrizione, decorrente dall'udienza di presentazione della richiesta di messa alla prova fino alla data di revoca della sospensione, invece che dalla data di emissione del provvedimento di messa alla prova. II) Vizio di motivazione, in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, visto che dagli atti risultano almeno due rinvii (v. verbali ud. 23.9.2014 e 10.2.2015) disposti dal giudice su richiesta della difesa per accedere alla richiesta di messa alla prova. Nella specie, pertanto, trova applicazione il principio secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice (Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019 - dep. 2020, Rv. 279001 - 01). È pertanto corretto quanto affermato dalla Corte di appello, visto che a seguito dei periodi di sospensione intervenuti, il termine di prescrizione del reato non scadrà prima del 20.8.2023. 3.2. Anche il motivo sub II) è manifestamente infondato, posto che, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha motivatamente escluso le condizioni di particolare tenuità del fatto, tenuto conto della contestuale detenzione per lo spaccio di sostanze stupefacenti di natura diversa, per quantitativi non minimali, peraltro costituenti presumibile residuo di quantità maggiori in parte già cedute. Trattasi di una valutazione di merito congrua e non illogica, come tale non sindacabile in questa sede. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 I