Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 24047/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 febbraio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 settembre 1985;

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa via "pec" nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentita la difesa dei due resistenti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo le istanze di riesame interposte da Atleti° Donnarumma e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia in data 22 gennaio 2022; rilevato, in particolare che con l'impugnazione si lamenta violazione di legge e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 125 e 256 cod. proc. pen. nonché difetto assoluto di motivazione; rilevato ancora che dalla disamina degli atti emerge che il ricorso risulta depositato presso il Tribunale di Noia ma non si riviene conferma alcuna della intervenuta trasmissione degli atti al Tribunale competente preso la cui cancelleria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 311 comma 3 e 325 comma 3, cod. proc. pen. occorreva depositare l'impugnazione; ritenuto che quanto sopra evidenziato incide sulla ammissibilità del ricorso, quantomeno in termini di tempestività dell'impugnazione, che va comunque provata dalla parte ricorrente in assenza di elementi che possano confermarne il portato; ritenuto, infatti, che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167), in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto che le superiori considerazioni valgono indifferentemente per i ricorsi di legittimità in materia cautelare, considerato che, in materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen., al comma 3, richiama l'applicazione dell'art. 311 commi 3, 4 e 5, espressamente dettati per la cautela personale; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame, per quanto già detto mai pervenuto all'ufficio competente (che in considerazione di tanto non ha quindi provveduto alla relativa trasmissione degli atti), risulta affetto da diversi e concorrenti profili di inammissibilità che si sovrappongono tra loro e che vanno, in termini più radicali, dalla stessa possibilità di ritenere utilmente instaurato il rapporto processuale (essendosi avvalso, il ricorrente, di una norma non applicabile in caso di ricorso di legittimità in materia cautelare) per finire, in via gradata, alla impossibilità per la Corte di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, non emergendo contezza alcuna sia del presupposto che sta a monte della relativa verifica (la data di esecuzione dell'avviso alla parte pubblica ricorrente del deposito relativo al provvedimento impugnato, non desumibile dall'incartamento trasmesso in Corte), sia del dato che si pone a valle della stessa (la ricezione dell'impugnazione da parte della cancelleria competente) P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 febbraio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 settembre 1985; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa via "pec" nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentita la difesa dei due resistenti, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale del riesame di Napoli, accogliendo le istanze di riesame interposte da Atleti° Donnarumma e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Noia in data 22 gennaio 2022; rilevato, in particolare che con l'impugnazione si lamenta violazione di legge e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 125 e 256 cod. proc. pen. nonché difetto assoluto di motivazione; rilevato ancora che dalla disamina degli atti emerge che il ricorso risulta depositato presso il Tribunale di Noia ma non si riviene conferma alcuna della intervenuta trasmissione degli atti al Tribunale competente preso la cui cancelleria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 311 comma 3 e 325 comma 3, cod. proc. pen. occorreva depositare l'impugnazione; ritenuto che quanto sopra evidenziato incide sulla ammissibilità del ricorso, quantomeno in termini di tempestività dell'impugnazione, che va comunque provata dalla parte ricorrente in assenza di elementi che possano confermarne il portato; ritenuto, infatti, che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167), in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto che le superiori considerazioni valgono indifferentemente per i ricorsi di legittimità in materia cautelare, considerato che, in materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen., al comma 3, richiama l'applicazione dell'art. 311 commi 3, 4 e 5, espressamente dettati per la cautela personale; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame, per quanto già detto mai pervenuto all'ufficio competente (che in considerazione di tanto non ha quindi provveduto alla relativa trasmissione degli atti), risulta affetto da diversi e concorrenti profili di inammissibilità che si sovrappongono tra loro e che vanno, in termini più radicali, dalla stessa possibilità di ritenere utilmente instaurato il rapporto processuale (essendosi avvalso, il ricorrente, di una norma non applicabile in caso di ricorso di legittimità in materia cautelare) per finire, in via gradata, alla impossibilità per la Corte di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, non emergendo contezza alcuna sia del presupposto che sta a monte della relativa verifica (la data di esecuzione dell'avviso alla parte pubblica ricorrente del deposito relativo al provvedimento impugnato, non desumibile dall'incartamento trasmesso in Corte), sia del dato che si pone a valle della stessa (la ricezione dell'impugnazione da parte della cancelleria competente) P.Q.M. Dichiara
Decreto Cassazione n. 24047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris