CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 29698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso risulta proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella esclusione delle circostanze, esulando, in ogni caso, tale motivo da quelli proponibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA]