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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2018

Cassazione n. 33517/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20956/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati ci4 e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- nonché contro UNICREDIT S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO ROMA n. 3895/2018 depositata il 08/06/2018.

A k9-1 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda, per quanto ancora rileva in questa sede, è così ricostruita dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, che in gran parte rinvia alla sentenza di primo grado: la Salus S.r.l. era titolare di rapporto di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] per un laboratorio di analisi in convenzione con le [OSCURATO:PERSONA] e, non avendo ricevuto i rimborsi delle somme in suo favore, e avendo effettuato cospicue anticipazioni per fronteggiare i costi per le analisi, aveva dovuto chiedere credito bancario, in specie con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; a seguito del mancato adempimento dell'accordo transattivo conseguente alla [OSCURATO:PERSONA] del 5/12/2005 essa convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l'Unicredit, quale soggetto che le aveva concesso credito per fare fronte ai mancati accreditamenti, chiedendo la dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo suddetto, in quanto concluso in forza di violenza, ai sensi dell'art. 1434 cod. civ., e la condanna della Regione Lazio all'estinzione delle pregresse morosità, con ogni accessorio di legge e della banca alla restituzione di quanto ad essa corrisposto a titolo di rimborso delle pattuizioni nulle, in quanto viziate dalla stipulazione di interessi anatocistici.

La domanda venne rigettata in primo grado nei confronti dell'istituto di credito dal Tribunale di Roma, che, viceversa accolse la domanda riconvenzionale di Unicredit banca S.p.a. e condannò la Salus S.r.l. al pagamento di oltre centottomila euro, gravandola, altresì, delle spese di lite e dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Roma ha, nel contraddittorio con la Regione Lazio e nella Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. Valle contumacia della Unicredit S.p.a., rigettato l'impugnazione, con condanna alle spese.

La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a due motivi di ricorso, dalla Salus S.r.l.

Resiste con controricorso la Regione Lazio.

Unicredit banca S.p.a. è rimasta intimata.

Per l'adunanza camerale del 13/09/2022 non risulta il deposito di memorie.

Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce censura di violazione dell'art. 117 della Costituzione e della legge n. 833 del 23/12/1978, «nonché della legislazione specifica in materia di sanità privata convenzionata o accreditata; omessa individuazione dell'obbligazione; violazione di legge art. 1173 cod. civ.».

Il secondo motivo deduce, testualmente: «condivisione del giudice di appello relativamente all'inidoneità di instaurazione di rapporto obbligatorio da parte dell'accreditata, attesa la personalità giuridica della AUSL onerata del pagamento; errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. dv.; illegittimità per omessa identificazione dell'obbligazione».

Il ricorso è infondato ed inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ. in quanto non è esposto alcunché dei fatti di causa rilevanti, che si comprendono soltanto dal controricorso e dalla sentenza impugnata; il secondo motivo non individua neppure le norme che sarebbero violate, effettuando un solo richiamo all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ossia al criterio di giudizio della violazione di legge, ma non specifica quali, delle possibili disposizioni legislative rilevanti, sarebbe stata violata da parte dei giudici di merito.

Non è, inoltre, un vizio la condivisione, da parte del giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, ove la Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. Valle motivazione del giudice di appello sia logicamente esposta, come, seppure succintamente, accaduto nel caso di specie.

In ordine alla mancanza di specificità: l'atto di impugnazione omette pressoché del tutto di individuare i fatti rilevanti ai fini del giudizio di legittimità.

La ricostruzione della vicenda fattuale, nei suoi punti essenziali, e appunto ancora rilevanti in questa sede è stata desunta soltanto dalla sentenza della Corte territoriale, che pure rinvia alla sentenza di primo grado.

Nel ricorso proposto dalla Salus S.r.l. non è, inoltre, in alcun modo censurata la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art 342 cod proc. civ. (che non è riportata nel dispositivo, che è di rigetto) da parte della Corte di Appello di Roma, che la indica come una delle due ragioni sulle quali fonda la propria decisione.

A detta ulteriore carenza dell'atto di impugnazione si collega un ulteriore motivo di inammissibilità dell'impugnazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 13880 del 06/07/2020 Rv. 658309 - 01), alla quale il Collegio intende assicurare continuità.

Quale ulteriore, e concorrente, ragione di infondatezza del ricorso è la mancanza di idonea censura sulla affermazione decisoria, della Corte d'Appello, dell'essere le [OSCURATO:PERSONA] enti dotati di una propria personalità giuridica, con la conseguenza che il rapporto di accreditamento non è idoneo a instaurare un rapporto contrattuale con la Regione nonché la mancanza, nei motivi dell'impugnazione di merito, di idonea indicazione, pure rimarcata dalla Corte territoriale, dei crediti per i quali 'ente ragionale dovesse ritenersi responsabile, e a quale titolo (ossia se per legge o per contratto).

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo.

Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] per le spese nei confronti di Unicredit S.p.a., che non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. li n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20956/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati ci4 e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- nonché contro UNICREDIT S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della CORTE d'APPELLO ROMA n. 3895/2018 depositata il 08/06/2018. A k9-1 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13/09/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La vicenda, per quanto ancora rileva in questa sede, è così ricostruita dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, che in gran parte rinvia alla sentenza di primo grado: la Salus S.r.l. era titolare di rapporto di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] per un laboratorio di analisi in convenzione con le [OSCURATO:PERSONA] e, non avendo ricevuto i rimborsi delle somme in suo favore, e avendo effettuato cospicue anticipazioni per fronteggiare i costi per le analisi, aveva dovuto chiedere credito bancario, in specie con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; a seguito del mancato adempimento dell'accordo transattivo conseguente alla [OSCURATO:PERSONA] del 5/12/2005 essa convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l'Unicredit, quale soggetto che le aveva concesso credito per fare fronte ai mancati accreditamenti, chiedendo la dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo suddetto, in quanto concluso in forza di violenza, ai sensi dell'art. 1434 cod. civ., e la condanna della Regione Lazio all'estinzione delle pregresse morosità, con ogni accessorio di legge e della banca alla restituzione di quanto ad essa corrisposto a titolo di rimborso delle pattuizioni nulle, in quanto viziate dalla stipulazione di interessi anatocistici. La domanda venne rigettata in primo grado nei confronti dell'istituto di credito dal Tribunale di Roma, che, viceversa accolse la domanda riconvenzionale di Unicredit banca S.p.a. e condannò la Salus S.r.l. al pagamento di oltre centottomila euro, gravandola, altresì, delle spese di lite e dichiarò la carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Roma ha, nel contraddittorio con la Regione Lazio e nella Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. Valle contumacia della Unicredit S.p.a., rigettato l'impugnazione, con condanna alle spese. La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con atto affidato a due motivi di ricorso, dalla Salus S.r.l. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Unicredit banca S.p.a. è rimasta intimata. Per l'adunanza camerale del 13/09/2022 non risulta il deposito di memorie. Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce censura di violazione dell'art. 117 della Costituzione e della legge n. 833 del 23/12/1978, «nonché della legislazione specifica in materia di sanità privata convenzionata o accreditata; omessa individuazione dell'obbligazione; violazione di legge art. 1173 cod. civ.». Il secondo motivo deduce, testualmente: «condivisione del giudice di appello relativamente all'inidoneità di instaurazione di rapporto obbligatorio da parte dell'accreditata, attesa la personalità giuridica della AUSL onerata del pagamento; errata interpretazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. dv.; illegittimità per omessa identificazione dell'obbligazione». Il ricorso è infondato ed inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ. in quanto non è esposto alcunché dei fatti di causa rilevanti, che si comprendono soltanto dal controricorso e dalla sentenza impugnata; il secondo motivo non individua neppure le norme che sarebbero violate, effettuando un solo richiamo all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ossia al criterio di giudizio della violazione di legge, ma non specifica quali, delle possibili disposizioni legislative rilevanti, sarebbe stata violata da parte dei giudici di merito. Non è, inoltre, un vizio la condivisione, da parte del giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, ove la Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. Valle motivazione del giudice di appello sia logicamente esposta, come, seppure succintamente, accaduto nel caso di specie. In ordine alla mancanza di specificità: l'atto di impugnazione omette pressoché del tutto di individuare i fatti rilevanti ai fini del giudizio di legittimità. La ricostruzione della vicenda fattuale, nei suoi punti essenziali, e appunto ancora rilevanti in questa sede è stata desunta soltanto dalla sentenza della Corte territoriale, che pure rinvia alla sentenza di primo grado. Nel ricorso proposto dalla Salus S.r.l. non è, inoltre, in alcun modo censurata la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art 342 cod proc. civ. (che non è riportata nel dispositivo, che è di rigetto) da parte della Corte di Appello di Roma, che la indica come una delle due ragioni sulle quali fonda la propria decisione. A detta ulteriore carenza dell'atto di impugnazione si collega un ulteriore motivo di inammissibilità dell'impugnazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 13880 del 06/07/2020 Rv. 658309 - 01), alla quale il Collegio intende assicurare continuità. Quale ulteriore, e concorrente, ragione di infondatezza del ricorso è la mancanza di idonea censura sulla affermazione decisoria, della Corte d'Appello, dell'essere le [OSCURATO:PERSONA] enti dotati di una propria personalità giuridica, con la conseguenza che il rapporto di accreditamento non è idoneo a instaurare un rapporto contrattuale con la Regione nonché la mancanza, nei motivi dell'impugnazione di merito, di idonea indicazione, pure rimarcata dalla Corte territoriale, dei crediti per i quali 'ente ragionale dovesse ritenersi responsabile, e a quale titolo (ossia se per legge o per contratto). Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata sono liquidate come da dispositivo. Ad.13/09/2022 CC R.g. n. 20956/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] per le spese nei confronti di Unicredit S.p.a., che non ha svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. li n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, s
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