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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19994/2026

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e di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientrante nellecategorie di cui all'art. 4, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato didelitti aggravati dal metodo mafioso o di intestazioni fittizie), nonché all'art. 4.lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d. lgs. citato (soggetto che vive abitualmenteanche in parte con i proventi di attività delittuose).2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione.2.1.

Il primo eccepisce l'inosservanza del divieto di bis in idem, operante anchenel procedimento di prevenzione sia pure con alcuni limiti —rispetto a quanto giàstatuito dal Tribunale di Roma con decreto del 17 febbraio 2025.Il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di applicazione della misura diprevenzione personale a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto di attualitàdel requisito di pericolosità sociale.Ponendo a raffronto il decreto di Roma e quello di [OSCURATO:PERSONA] è evidenteche i due provvedimenti hanno esaminato gli stessi elementi e le stesse risultanzeprocessuali, in assenza di elementi di novità.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge per carenza assoluta dimotivazione in punto di ritenuto inquadramento del proposto nelle categorie dipericolosità sociale previste dalla legge.Anzitutto la difesa richiama gli effetti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia del 26settembre 2024 con la quale la Corte Edu ha ritenuto la normativa interna nonapplicabile in ragione del difetto di prevedibilità al momento di commissione deifatti.Tale difetto può dirsi superato solo dopo l'interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, da cui discende il divieto di fondareil giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] su fatti commessi prima dellapronuncia della citata sentenza della Corte costituzionale.Nell'ambito di tale perimetro temporale sarebbe valutabile soltanto il reatoassociativo di cui al capo E) del procedimento c.d.

Planning permanente sino al2020.In realtà, però, la lettura degli atti di quel processo (definito ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.) dimostra anche il reato associativo è cessato, per l'imputato,non alla data indicata nel capo di imputazione, bensì nel mese di giugno 2018.La censura prosegue poi con l'evidenziare l'irrilevanza degli esiti degli altriprocessi citati nel decreto: i fatti del procedimento c.d.

Vicino si arrestano al 2016e il Tribunale di Roma, nel 2021, aveva escluso la possibilità di ricavare da queifatti un giudizio di pericolosità scoiale; il provvedimento adottato dal Tribunale diLatina nel maggio 2014 è quello da cui è scaturita la violazione del diritto alla liberacircolazione decretato dalla Corte Edu nella sentenza del 26 settembre 2024Gangemi c/ Italia; il procedimento c.d.

Martingala risale al 2013.Il motivo si conclude facendo leva sull'omessa valutazione del lungo periododi detenzione sofferto dal proposto che, iniziato nel giugno 2018, avrà termine nel2029.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assume valore dirimente.2.1.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,anche a Sezioni Unite, il principio del ne bis in idem è applicabile anche nelprocedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sicstantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai finidell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che siacquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenzanuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma maiapprezzate nei provvedimenti già emessi (così Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025.Morlando, Rv. 288407 - 01; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv.274585 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; chefanno applicazione di quanto sancito da Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010,Galdieri, Rv. 245176 - 01 sull'analogo tema dell'aggravamento della misura diprevenzione).Il confronto tra il decreto del 17 febbraio 2025 — con cui il Tribunale di Romaha respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale permancanza del requisito di attualità della pericolosità sociale — e il provvedimentoimpugnato lascia emergere la piena coincidenza degli elementi posti a base delledue (opposte) decisioni.L'unica divergenza si registra sul piano argomentativo dato che ilprovvedimento del Tribunale di Roma esibisce una motivazione stringata al limitedell'apparenza (che non ne ha impedito la definitività alla data del 4 marzo 2025),mentre il decreto impugnato è dotato di un ampio apparato giustificativo; il cheperò non basta a fornire una ragione di superamento all'ostacolo nel divieto di bisin idem, poiché, come detto, quelle valutazioni, sia pure diversissime, poggiano sudati conoscitivi identici.La conclusione trova conforto nella stessa risposta data dalla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] al rilievo difensivo che invocava la regola del ne bis in idem.La Corte distrettuale fa leva, ritenendoli nuovi, sugli esiti del procedimentoc.d.

Planning, che "ha disvelato la permanenza dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] allelogiche criminali sin al 2020 in perfetta continuità con quanto già in precedenzaaccertato" (cfr. pag. 16 provvedimento impugnato), ma non si avvede che già ilTribunale di Roma aveva vagliato quei medesimi esiti (proc. n. 4670/19 RGNR PMReggio [OSCURATO:PERSONA]) giudicandoli inidonei a sostenere un giudizio di pericolositàEd è vero, come sostiene il Procuratore generale nella sua requisitoria, che ilTribunale di Roma ha circoscritto i fatti di quel processo al 2018, mentre la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] li estende al 2020, ma è del pari vero che quest'ultimoufficio di merito non spiega — al di là dell'indicazione temporale riportata nel capodi imputazione — da quali dati conoscitivi, diversi da quelli vagliati dal [OSCURATO:PERSONA] e quindi dotati del carattere di novità, tragga questa conclusione.2.2.

In sintesi il decreto impugnato non individua nuovi elementi di fatto,successivi o anche preesistenti, ma mai valutati, in quanto poggia sulle medesimerisultanze già interamente apprezzate dal Tribunale di Roma e da questoconsiderate non espressive di pericolosità sociale in termini di attualità.3.

Il secondo motivo è assorbito.4.

Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale dovrà attenersial principio di diritto più volte richiamato secondo cui: «il principio del ne bis inidem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione delgiudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazionedella pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata,a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere indati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti algiudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi».

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto rientrante nellecategorie di cui all'art. 4, lett. b) d. lgs. n. 159 del 2011 (soggetto indiziato didelitti aggravati dal metodo mafioso o di intestazioni fittizie), nonché all'art. 4.lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) d. lgs. citato (soggetto che vive abitualmenteanche in parte con i proventi di attività delittuose).2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore,proponendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione.2.1. Il primo eccepisce l'inosservanza del divieto di bis in idem, operante anchenel procedimento di prevenzione sia pure con alcuni limiti —rispetto a quanto giàstatuito dal Tribunale di Roma con decreto del 17 febbraio 2025.Il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di applicazione della misura diprevenzione personale a carico di [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto di attualitàdel requisito di pericolosità sociale.Ponendo a raffronto il decreto di Roma e quello di [OSCURATO:PERSONA] è evidenteche i due provvedimenti hanno esaminato gli stessi elementi e le stesse risultanzeprocessuali, in assenza di elementi di novità.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge per carenza assoluta dimotivazione in punto di ritenuto inquadramento del proposto nelle categorie dipericolosità sociale previste dalla legge.Anzitutto la difesa richiama gli effetti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 26settembre 2024 con la quale la Corte Edu ha ritenuto la normativa interna nonapplicabile in ragione del difetto di prevedibilità al momento di commissione deifatti.Tale difetto può dirsi superato solo dopo l'interpretazione fornita dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, da cui discende il divieto di fondareil giudizio di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] su fatti commessi prima dellapronuncia della citata sentenza della Corte costituzionale.Nell'ambito di tale perimetro temporale sarebbe valutabile soltanto il reatoassociativo di cui al capo E) del procedimento c.d. Planning permanente sino al2020.In realtà, però, la lettura degli atti di quel processo (definito ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.) dimostra anche il reato associativo è cessato, per l'imputato,non alla data indicata nel capo di imputazione, bensì nel mese di giugno 2018.La censura prosegue poi con l'evidenziare l'irrilevanza degli esiti degli altriprocessi citati nel decreto: i fatti del procedimento c.d. Vicino si arrestano al 2016e il Tribunale di Roma, nel 2021, aveva escluso la possibilità di ricavare da queifatti un giudizio di pericolosità scoiale; il provvedimento adottato dal Tribunale diLatina nel maggio 2014 è quello da cui è scaturita la violazione del diritto alla liberacircolazione decretato dalla Corte Edu nella sentenza del 26 settembre 2024Gangemi c/ Italia; il procedimento c.d. Martingala risale al 2013.Il motivo si conclude facendo leva sull'omessa valutazione del lungo periododi detenzione sofferto dal proposto che, iniziato nel giugno 2018, avrà termine nel2029.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume valore dirimente.2.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,anche a Sezioni Unite, il principio del ne bis in idem è applicabile anche nelprocedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sicstantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai finidell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che siacquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenzanuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma maiapprezzate nei provvedimenti già emessi (così Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025.Morlando, Rv. 288407 - 01; Sez. 6, n. 53941 del 03/10/2018, Sabatelli, Rv.274585 - 01; Sez. 1, n. 47233 del 15/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175 - 01; chefanno applicazione di quanto sancito da Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010,Galdieri, Rv. 245176 - 01 sull'analogo tema dell'aggravamento della misura diprevenzione).Il confronto tra il decreto del 17 febbraio 2025 — con cui il Tribunale di Romaha respinto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale permancanza del requisito di attualità della pericolosità sociale — e il provvedimentoimpugnato lascia emergere la piena coincidenza degli elementi posti a base delledue (opposte) decisioni.L'unica divergenza si registra sul piano argomentativo dato che ilprovvedimento del Tribunale di Roma esibisce una motivazione stringata al limitedell'apparenza (che non ne ha impedito la definitività alla data del 4 marzo 2025),mentre il decreto impugnato è dotato di un ampio apparato giustificativo; il cheperò non basta a fornire una ragione di superamento all'ostacolo nel divieto di bisin idem, poiché, come detto, quelle valutazioni, sia pure diversissime, poggiano sudati conoscitivi identici.La conclusione trova conforto nella stessa risposta data dalla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] al rilievo difensivo che invocava la regola del ne bis in idem.La Corte distrettuale fa leva, ritenendoli nuovi, sugli esiti del procedimentoc.d. Planning, che "ha disvelato la permanenza dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] allelogiche criminali sin al 2020 in perfetta continuità con quanto già in precedenzaaccertato" (cfr. pag. 16 provvedimento impugnato), ma non si avvede che già ilTribunale di Roma aveva vagliato quei medesimi esiti (proc. n. 4670/19 RGNR PMReggio [OSCURATO:PERSONA]) giudicandoli inidonei a sostenere un giudizio di pericolositàEd è vero, come sostiene il Procuratore generale nella sua requisitoria, che ilTribunale di Roma ha circoscritto i fatti di quel processo al 2018, mentre la Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] li estende al 2020, ma è del pari vero che quest'ultimoufficio di merito non spiega — al di là dell'indicazione temporale riportata nel capodi imputazione — da quali dati conoscitivi, diversi da quelli vagliati dal [OSCURATO:PERSONA] e quindi dotati del carattere di novità, tragga questa conclusione.2.2. In sintesi il decreto impugnato non individua nuovi elementi di fatto,successivi o anche preesistenti, ma mai valutati, in quanto poggia sulle medesimerisultanze già interamente apprezzate dal Tribunale di Roma e da questoconsiderate non espressive di pericolosità sociale in termini di attualità.3. Il secondo motivo è assorbito.4. Discende che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale dovrà attenersial principio di diritto più volte richiamato secondo cui: «il principio del ne bis inidem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione delgiudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazionedella pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata,a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere indati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti algiudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi». P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli