CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 28683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3700/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende - R icorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRAPANI n. 1190/2019 depositata il18/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (odierno resistente) convenne dinanzi al giudice di pace di Trapani la [OSCURATO:PERSONA] società per azioni aperta di diritto russo (odierna ricorrente),al fine di sentirla condannare alla compensazione pecuniaria e al risarcimento del danno, derivantidal ritardo del volo Palermo-Roma del 13 aprile 2017, delle ore 10,15, operato da Alitalia, che causò la perdita della coincidenza con il volo Roma-[OSCURATO:PERSONA], delle ore 13.05, operato da [OSCURATO:PERSONA]. L’attore affermò che Aeroflot, nonostante gli avesse prestato l’assistenza prevista dalla legge in materia di trasporto aereo, non gli corrispose né la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2016, né l’ulteriore danno consistente nel costo del pernottamento, pagato anticipatamente, e non utilizzato, per l’importo di euro 147,00. 2. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] che, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, invocò l’applicazione dell’art. 3.5 del Regolamento CE 261/2004, il quale pone la compensazione pecuniaria a carico del vettore operativo -nel caso concreto Alitalia, che aveva operato la tratta nazionale del volo, arrivato in ritardo -. La convenuta eccepì, altresì, la nullità assoluta e insanabile dell’atto di citazione, in considerazione del fatto che all’atto di citazione, sottoscritto e notificato via PEC dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], era stata allegata una procura rilasciata in favore di un diverso procuratore, ovvero l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il g iudice di p ace, previo inv ito alla regolarizzazione del contraddittorio, ex art. 182 cod. proc. civ., e verifica della regolarità del successivo deposito, da parte dell’attore, della nuova procura, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenne sanata l’ irregolare costituzione ex art. 182 c.p.c.,e accolse la domanda proposta da parte attrice, condannando la compagnia aerea al pagamento della somma di euro 570,00, oltre spese legali. 4. Avverso la sentenza di primo grado propose appello [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 1190/2019, depos itata in data 18 /12/ 2019, oggetto di ricorso, il Tribunale di Trapani ha rigettato il gravame e, per l’effetto, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’appellato. Il Tribunale ha riconosciuto , preliminarmente la validità della procura depositata in adempimento dell’invito ex art. 182 c.p.c., rivolto dal giudice di primo grado all’attore. Nel merito, facendo leva sul disposto della Convenzione di Guadalajara e dell’art. 41 della Convenzione di Montreal, quest’ultima ritenuta interpretativa del Regolamento CE 261/04, ha attribuito la responsabilità per il danno subìto in conseguenza del ritardo del volo nazionale, in solido tra loro, al vettore operativo, Alitalia, e al vettore contrattuale, [OSCURATO:PERSONA]. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanz a camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza di cui all’art. 360, n° 4 c.p.c., ex art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia”, per avere il Tribunale incentrato la decisione sulla sanatoria della costituzione in giudizio dell’attore. Lamenta la ricorrente l’omesso esame e, conseguentemente, l’omessa pronuncia del Tribunale sul vizio di inesistenza della notificazione della citazione introduttiva del giudizio – censurato dallaricorrente fin dal primo grado – eseguita, in carenza di procura ad litem, poiché rilasciata ad un legale diverso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto e notificato l’atto di citazione in primo grado, incorrendo così nel man cato esame di parte dei motivi di appello, ex art. 112 cod. proc. civ., e di riflesso nell’assenza di motivazione sul punto, con conseguente nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ.sotto tale profilo. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, 1° co, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza di cui all’art. 360, n° 4 c.p.c., ex art. 132 c.p.c. in via derivata per nullità dell’intero procedimento in relazione alla violazione dell’art. 1 L. n. 53/04 e del combinato disposto dagli art. 83 e 182 c.p.c., concernenti l’inefficacia della citazione introduttiva per inesistenza della sua notificazione”, per avere il Tribunale fatto malgoverno della disciplina dell’art. 182 c.p.c., applicandola erroneamente ad un’ipotesi – non sanabile – di radicale inesistenza dell’atto di citazione, per carenza dello ius postulandi del difensore. A detta della ricorrente, l’assenza di procura alle liti in capo all’[OSCURATO:PERSONA] – per essere stata la procura rilasciata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – configura l’ipotesi in cui viene posta in essere una “attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, non dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato”, in quanto privo di procura. Il che rendeva assolutamente insanabile l’atto, con ogni conseguenza sulla nullità dell’intero giudizio, sia di primo grado che di appello, ove la questione era stata riportata nei motivi di impugnazione (come risulta da p. 4 della sentenza gravata). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione di cui all’art. 360 n° 3 c.p.c. in relazione all’art. 3.5 e 12 del regolamento CE 261/04 all’art. 12 e Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale”, lamentando l’error in iudicando in cui è incorso il Tribunale nell’attribuire a Aeroflot la qualità vettore operativo, spettante invece ad Alitalia, e per aver erroneamente applicato la Convenzione di Guadalajara e l’art. 41 della Convenzione di Montreal, quest’ultima ritenuta interpretativa del regolamento CE 261/2004, nel senso della sussistenza della solidarietà passiva tra vettore operativo e vettore contrattuale. 4. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 4.1 È noto al Collegio che, secondo una certa giurisprudenza, richiamata dalla sentenza gravata (il riferimento è specificamente aCass. Sez. II, ord 79/05/2018, n. 10885) « L'attuale formulazione dell'art. 182 comma secondo c.p.c. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. Dall'interpretazione letterale della norma si evince la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante. In caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all'assegnazione del termine per il "rilascio della procura o per le rinnovazione della stessa". Il legislatore ha investito il giudice del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, rilevando, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, consentendo alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio. Si accede ad una visione meno formalistica del processo, ammettendo che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione, evitando una pronuncia in rito, risponde ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura. Per tale ragione il testo novellato dell'art.182 comma 2° c.p.c. ha previsto l'obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione ("il giudice assegna alle parti un termine") in luogo della facoltà, nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 46 comma 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.69 ("il giudice può assegnare un termine"). Inoltre, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l'attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura ovvero ai casi di rinnovazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato. La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell'interpretare l'art.182 nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 46 comma 2 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.69, è unanime nel ritenere che, in tutti i casi in cui vi sia un vizio della procura, e, persino in casi di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicché solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso (Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, Rv. 619998,Cass. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n.3181 del 18/02/2016)». 4.2 In sostanza, s econdo l’orientamento più estensivo di cui la pronuncia sopra menzionata è espressione, la sanatoria della procura alle liti, dopo la novella del 2009, trova applicazione anche al caso di inesistenza dell’atto, perché mai redatto o perché non riversato nel fascicolo. 4.3 Stante il contrasto di orientamenti riscontrato in seno a lla giurisprudenza di legittimità, in materia è intervenuta la pronuncia resa recentemente daCass., S ez. Un. , s ent. 21/12/2022, n. 37434 . In tale arresto si legge (vengono riportate le porzioni più significative dell’articolata motivazione) : « 3. L’ordinanza di rimessione. La Corte prende l’abbrivio dal vigente testo dell’art. 182 cod. proc. civ. (siccome riformulato ad opera della l. n. 69/2009 e applicabile ai giudizi iniziati successivamente alla data -4/7/2009 - della sua entrata in vigore),il quale al primo comma dispone che “Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e documenti che riconosce difettosi”. Al secondo comma stabilisce che “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione” (…). 7. Valutazioni conclusive. Reputa il Collegio che risulti più confacente all’assetto ordinamentale la tesi più restrittiva (…) . 7.2 L’estensione all’inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2, 165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile. Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto. Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l’effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.(…). 10. A questo punto va enunciato il principio di diritto di cui appresso “Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite». 4.4 Reputa il Collegio che a tale principio , per la sua autorevole zza e per le pregevoli motivazioni,debba essere data continuità. 4.5 Nel caso specifico la procura ad litem era affetta da radicale inesistenza, in quanto rilasciata ad un legale (l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) diverso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – che aveva sottoscritto e notificato l’atto di citazione in primo grado – , per carenza dello ius postulandi del difensorea vv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.6 Di conseguenza, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, rimanendo logicamente assorbito il terzo. P.Q.M. La Corte accoglieil primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza . Condanna il controricorrente a pagare alla ricorrente le spese dei giudizi di merito, come rispettivamente liquidate dai giudici di primo e di secondo grado. Condanna il controric