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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14602/2026

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a BOLOGNA il 25/05/1976 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 17/06/2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 02/11/2022 con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., per aver acquistato o, comunque, ricevuto un orologio di marca rolex di provenienza furtiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 649 e 614 cod. proc. pen. evizi di motivazione, avendo i giudici di merito violato il divieto di bis in idem, posto che, per il medesimo fatto (furto di un orologio poi riqualificato in ricettazione), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova aveva proceduto, archiviando il procedimento.

Nel dibattimento di cui al presente processo, il teste di P.G.

Elia ha riferito di aver proceduto a perquisizione personale e locale per un'ipotesi di furto del predetto orologio che corrispondeva nella descrizione e nel numero di matricola a quello indicato nella denuncia.

Nel caso di specie, non si verteva nell'ambito di un'archiviazione ex art. 131- bis cod. pen. del P.M., che presuppone l'accertamento di un fatto-reato e si distingue dall'archiviazione tout court, che ricorre nel caso di specie, in cui l'attività di indagine ha escluso la responsabilità dell'indagato.

Il nuovo codice di rito assegna un'efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione, come dimostrato dalla disciplina ex art. 414 cod. proc. pen., sicché trova applicazione la disciplina del ne bis in idem. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, per plurime, convergenti ragioni.

In limine, mette conto evidenziare che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risulta che la richiesta di archiviazione e il relativo decreto sono intervenuti con riguardo all'ipotesi di reato di furto ex artt. 624, 625 cod. pen. 2.

Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, che del tutto congruamente la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato principio in forza del quale in tema di divieto di bis in idem, l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01).

Invero, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l'azione penale in diversi procedimenti, laddove nel caso dell'archiviazione «si verifica l'esatto contrario, dato che il pubblico ministero non esercita l'azione e chiede al giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l'inazione.

La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti l'azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ne bis in idem.

Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all'art. 649 cod. 2proc. pen.; infatti, l'art. 669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati» (Sez. 1, n. 15617 del 23/03/2022, Trapani).

3. D'altra parte, deve escludersi che i due procedimenti abbiano avuto ad oggetto un idem factum.

Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01).

Nella stessa prospettiva, il Giudice delle leggi ha sottolineato che «il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. [OSCURATO:PERSONA], in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi» (Corte cost., sent. n. 200 del 2016).

Ora, alla luce delle definizioni richiamate, è di tutta evidenza che furto e ricettazione non sono espressione di un idem factum: già sul solo piano della condotta, il primo si caratterizza per una modalità esecutiva basata sulla sottrazione e sull'impossessamento, laddove il secondo presuppone la previa realizzazione di un fatto-reato, quale, ad esempio, un furto.

La diversità degli elementi strutturale dei due reati esclude l'identità del fatto e, con essa, la denunciata violazione del ne bis in idem.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a BOLOGNA il 25/05/1976 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 17/06/2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 02/11/2022 con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., per aver acquistato o, comunque, ricevuto un orologio di marca rolex di provenienza furtiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 649 e 614 cod. proc. pen. evizi di motivazione, avendo i giudici di merito violato il divieto di bis in idem, posto che, per il medesimo fatto (furto di un orologio poi riqualificato in ricettazione), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova aveva proceduto, archiviando il procedimento. Nel dibattimento di cui al presente processo, il teste di P.G. Elia ha riferito di aver proceduto a perquisizione personale e locale per un'ipotesi di furto del predetto orologio che corrispondeva nella descrizione e nel numero di matricola a quello indicato nella denuncia. Nel caso di specie, non si verteva nell'ambito di un'archiviazione ex art. 131- bis cod. pen. del P.M., che presuppone l'accertamento di un fatto-reato e si distingue dall'archiviazione tout court, che ricorre nel caso di specie, in cui l'attività di indagine ha escluso la responsabilità dell'indagato. Il nuovo codice di rito assegna un'efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione, come dimostrato dalla disciplina ex art. 414 cod. proc. pen., sicché trova applicazione la disciplina del ne bis in idem. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, per plurime, convergenti ragioni. In limine, mette conto evidenziare che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risulta che la richiesta di archiviazione e il relativo decreto sono intervenuti con riguardo all'ipotesi di reato di furto ex artt. 624, 625 cod. pen. 2. Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, che del tutto congruamente la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato principio in forza del quale in tema di divieto di bis in idem, l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01). Invero, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l'azione penale in diversi procedimenti, laddove nel caso dell'archiviazione «si verifica l'esatto contrario, dato che il pubblico ministero non esercita l'azione e chiede al giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l'inazione. La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti l'azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ne bis in idem. Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all'art. 649 cod. 2proc. pen.; infatti, l'art. 669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati» (Sez. 1, n. 15617 del 23/03/2022, Trapani). 3. D'altra parte, deve escludersi che i due procedimenti abbiano avuto ad oggetto un idem factum. Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Nella stessa prospettiva, il Giudice delle leggi ha sottolineato che «il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. [OSCURATO:PERSONA], in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi» (Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ora, alla luce delle definizioni richiamate, è di tutta evidenza che furto e ricettazione non sono espressione di un idem factum: già sul solo piano della condotta, il primo si caratterizza per una modalità esecutiva basata sulla sottrazione e sull'impossessamento, laddove il secondo presuppone la previa realizzazione di un fatto-reato, quale, ad esempio, un furto. La diversità degli elementi strutturale dei due reati esclude l'identità del fatto e, con essa, la denunciata violazione del ne bis in idem. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri P.Q.M
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