CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25056/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione delTribunale di Tivoli in data 2/12/2024 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto dirapina aggravata e della contravvenzione di cui all’art. 4 L. 110/75 condannandolo, previoriconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della particolare tenuità del dannoprevalente sulla recidiva qualificata e sulle aggravanti di cui all’art. 628, comma 3 n. 1, cod.pen.,alla pena di anni tre, mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 700,00 di multa.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 69,62 n. 4, 62 biscod.pen. nonché agli artt. 3 e 27 della Costituzione come interpretati dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 141/2023.Il difensore censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la determinazionedella pena in due fasi, scindendo il giudizio di comparazione in due momenti distinti, operandodapprima il bilanciamento in equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestatetra cui la recidiva e applicando successivamente la diminuzione connessa al riconoscimento dellacircostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta prevalente. Secondo il ricorrentesimile operazione si pone in contrasto con il dato normativo dell’art. 69 cod.pen. e con i principidi proporzionalità, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena. Infatti l’art. 69, comma 2,cod.pen. delinea un meccanismo unitario e inscindibile di comparazione in esito al quale ilbilanciamento è destinato a produrre un effetto complessivo sul trattamento sanzionatorio senzaalcuna artificiosa segmentazione in sottofasi. La Corte d’appello ha adottato un meccanismoibrido per effetto del quale una parte delle attenuanti viene sterilizzata e un’altra soloparzialmente valorizzata con indebita compressione dell’effetto favorevole che il sistema collegaalla loro operatività. Deduce il difensore che la Corte di merito, pur avendo preso attodell’eliminazione dal sistema del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4rispetto alla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 141/2023, neavrebbe depotenziato la portata riproducendo in termini sostanziali il risultato che il Giudice delleLeggi aveva inteso impedire. Aggiunge che appare incongruo il riferimento a pronunce dilegittimità antecedenti la richiamata decisione, radicalmente incise dalla declaratoria diincostituzionalità del 2023 che non si è limitata a rimuovere il divieto formale di prevalenza maha censurato il meccanismo attraverso il quale la recidiva reiterata finiva per neutralizzare ilvalore attenuante di circostanze riferibili al fatto concreto. Nella specie la Corte territoriale,operando dapprima il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva nel sensodell’equivalenza ed effettuando in seguito la sola diminuzione per la circostanza della specialetenuità del danno, ha omesso di applicare l’ulteriore abbattimento derivante dal riconoscimentodelle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod.pen., così incorrendo in violazione di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato. La rigidità del sistema sanzionatorio conseguente alla previsionedell’art. 69, comma 4, cod.pen. circa il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sullarecidiva di cui all’art. 99, comma 4, è stata oggetto di plurimi interventi demolitori della CorteCostituzionale, la quale ha progressivamente dichiarato l’illegittimità della disposizione nell’arcodell’ultimo decennio, tra l’altro, in relazione all’attenuante di cui all’art. 73,comma 7 DPR 309/90(sent. 74/2016); alla diminuente di cui all’art. 89 cod.pen. (sent. 73/2020); all’attenuante di cuiall’art. 116, comma 2, cod.pen. (sent. 55/2021); alla circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, comma secondo, cod.pen. (sent. 188/2023); all’attenuante di cui all’art. 625-bis cod.pen.(sent. 56/2025); all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. (sent. 141/2023); all’attenuantedel fatto di lieve entità di cui alla sentenza della Corte Cost. 86/2024 in relazione al delitto dirapina (sent. 117/2025) e, recentemente, con riguardo all’attenuante dell’integrale riparazionedel danno (sent. 72/2026).Il divieto di prevalenza è invece, tuttora, operante con riguardo alle circostanze attenuantigeneriche. Questa Corte ha in più occasioni ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sullarecidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizionederogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifestairragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, nonha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, inmisura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reoin condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024,Placentino, Rv. 286747 – 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017,Giordano, Rv. 269522 - 01).2. Posto, dunque, che erroneamente la difesa ritiene che la sentenza 141/23 della CorteCostituzionale abbia prodotto un effetto di sistema destinato a travolgere radicalmente il divietodi prevalenza previsto dall’art. 69,comma 4, cod.pen., deve darsi continuità al principio,correttamente applicato dai giudici di merito, secondo cui in tema di concorso di circostanze delreato, qualora, tra le circostanze attenuanti da bilanciare con la recidiva reiterata, ve ne sia unaper la quale non opera il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. -nella specie, l'attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.- il giudizio di comparazione va scisso indue momenti successivi ed operato con modalità differenziate, dovendo, una volta bilanciate intermini di equivalenza con la recidiva le circostanze per le quali vige il divieto, applicarsi ladiminuzione sulla pena base per l'altra, se ritenuta prevalente (con riguardo all’art. 89 cod.pen.,Sez. 6, n. 42568 del 28/09/2022, C., Rv. 283968 – 01; in senso conforme Sez. 5, n. 33992 del23/05/2024, Conti, non mass.; Sez. 7, n. 11421 del 06/02/2024, Mucci, non mass.; Sez. 7, n.30053 del 06/06/2023, Ancinelli, non mass.). A tanto deve aggiungersi che l’articolazionebifasica del giudizio di comparazione non costituisce un novum nel panorama giurisprudenzialeche ne ha fatto applicazione anche in materia di aggravanti c.d. privilegiate in ordine alle qualiquesta Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio per cui lecircostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione eduna aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte atale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravatodalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021,Cena, Rv. 282096 - 01).3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]