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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24933/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata in data 27/10/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nola del 28/09/2021 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, alla truffa aggravata, alla sostituzione di persona e al falso ideologico - la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napol ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura applicata.

Il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso, essendo intervenuta, nelle more, la revoca della misura e non avendo più interesse alla coltivazione dell'impugnazione.

Alla luce della comunicazione del difensore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata in data 27/10/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nola del 28/09/2021 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, alla truffa aggravata, alla sostituzione di persona e al falso ideologico - la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napol ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura applicata. Il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso, essendo intervenuta, nelle more, la revoca della misura e non avendo più interesse alla coltivazione dell'impugnazione. Alla luce della comunicazione del difensore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec
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