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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21984/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6560/2022 R.G. proposto da : G.S.T.

S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1048/2021R.G.N. 97/2021 depositata i l 28/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 15/2021, che l’aveva condannata al pagamento di differenze retributive in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle delle tre C.T.U. espletate; contestualmente, la stessa Corte disponeva la consegna al Giannini e, per esso del procuratore a ciò espressamente delegato, di un indicato assegno circolare non trasferibile; condannava, inoltre, l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarava sussistenti i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che l’appello proposto da G.S.T. fosse inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 434, comma 1, c.p.c., e, segnatamente, che era del tutto assente, in violazione della norma citata e con riguardo ad entrambi i motivi di gravame riportati, sia l’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, sia l’indicazione delle circostanze da cui derivava la presunta violazione di legge, e che l’appellante, in definitiva, si limitava a riportare testualmente le parti di sentenza oggetto di censura, senza però contestualmente indicare né quali norme di legge fossero state violate e/o quali circostanze di fatto, ritualmente provate, non fosserostate valutate dal giudice di primo grado, né tanto meno erano precisate le modifiche richieste al provvedimento impugnato, che la Corte reputava esaustivamente motivato.

3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

4. Ha resistito l’intimato con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

Deduce che la “sentenza gravata si è discostata sia dalle prove orali che dalle oggettive prove documentali, divenendo di fatto un esame in senso unico nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per una sentenza di calunnia a carico dell’amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. ove emerge comunque l’esistenza di un procedimento in ogni caso a carico di ignoti per la sparizione di tutta la documentazione dei lavoratori e non del Giannini”.

2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 4), c.p.c.”, perché la “sentenza impugnata si è discostata dalla perizia demandata al C.T.U. senza fornire motivazione alcuna”.

3. Con il terzo motivo, denuncia: “violazione per nullità della sentenza o del procedimento art. 360 cpc n. 4”, “avendo la Corte d’Appello di Bologna, nonostante la delicatezza dell’udienza di discussione, con richiesta di trattazione orale anche in ordine all’ammissione della C.T.U. respinta la richiesta”.

4. I primi due motivi sono inammissibili ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. per essere del tutto estranei all’unica ratio decidendidell’impugnata sentenza.

4.1. Quest’ultima è una sentenza di mero rito, la quale, come specificato in dispositivo e spiegato nella relativa motivazione, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione di primo grado, per aver riscontrato in tale impugnazione il difetto dei requisiti prescritti dall’art. 434, comma primo, c.p.c., in particolare quanto ai motivi di gravame.

4.2. Ebbene, i primi due motivi, in disparte la loro intrinseca genericità, sono formulati come se, invece, la decisione della Corte territoriale fosse entrata nel merito della controversia, mentre per impugnare utilmente la stessa la ricorrente avrebbe dovuto formulare un motivo di ricorso per cassazione, in cui, oltre a riportare il contenuto del suo atto di appello e delle censure in esso formulate, illustrare perché tale atto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, fosse conforme al paradigma normativo di cui al cit. art. 434, comma primo, c.p.c., in particolare quanto alla specificità dei motivi d’appello.

5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

5.1. In esso viene dedotto del tutto genericamente, ed in modo ben poco perspicuo, un error in procedendo che avrebbe viziato la sentenza di secondo grado.

La censura difetta di specificità e autosufficienza, non essendo stati prodotti in questa sede le richieste di parte ed i provvedimenti ordinatori, a seguito dei quali la causa era stata decisa con la suddetta modalità di trattazione scritta .

La ricorrente, inoltre , non individua la norma che sarebbe stata violata dalla Corte distrettuale, né specifica come tale violazione avrebbe provocato l’asserita nullità.

Neppure la ricorrente precisa quale concreto pregiudizio avrebbe essa risentito in ragione del fatto che la causa era stata decisa a seguito di trattazione scritta, invece che orale.

6. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6560/2022 R.G. proposto da : G.S.T. S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e dife nde unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1048/2021R.G.N. 97/2021 depositata i l 28/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 15/2021, che l’aveva condannata al pagamento di differenze retributive in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle delle tre C.T.U. espletate; contestualmente, la stessa Corte disponeva la consegna al Giannini e, per esso del procuratore a ciò espressamente delegato, di un indicato assegno circolare non trasferibile; condannava, inoltre, l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarava sussistenti i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che l’appello proposto da G.S.T. fosse inammissibile per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 434, comma 1, c.p.c., e, segnatamente, che era del tutto assente, in violazione della norma citata e con riguardo ad entrambi i motivi di gravame riportati, sia l’indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, sia l’indicazione delle circostanze da cui derivava la presunta violazione di legge, e che l’appellante, in definitiva, si limitava a riportare testualmente le parti di sentenza oggetto di censura, senza però contestualmente indicare né quali norme di legge fossero state violate e/o quali circostanze di fatto, ritualmente provate, non fosserostate valutate dal giudice di primo grado, né tanto meno erano precisate le modifiche richieste al provvedimento impugnato, che la Corte reputava esaustivamente motivato. 3. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4. Ha resistito l’intimato con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Deduce che la “sentenza gravata si è discostata sia dalle prove orali che dalle oggettive prove documentali, divenendo di fatto un esame in senso unico nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per una sentenza di calunnia a carico dell’amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. ove emerge comunque l’esistenza di un procedimento in ogni caso a carico di ignoti per la sparizione di tutta la documentazione dei lavoratori e non del Giannini”. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 1° co. n. 4), c.p.c.”, perché la “sentenza impugnata si è discostata dalla perizia demandata al C.T.U. senza fornire motivazione alcuna”. 3. Con il terzo motivo, denuncia: “violazione per nullità della sentenza o del procedimento art. 360 cpc n. 4”, “avendo la Corte d’Appello di Bologna, nonostante la delicatezza dell’udienza di discussione, con richiesta di trattazione orale anche in ordine all’ammissione della C.T.U. respinta la richiesta”. 4. I primi due motivi sono inammissibili ex art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. per essere del tutto estranei all’unica ratio decidendidell’impugnata sentenza. 4.1. Quest’ultima è una sentenza di mero rito, la quale, come specificato in dispositivo e spiegato nella relativa motivazione, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la decisione di primo grado, per aver riscontrato in tale impugnazione il difetto dei requisiti prescritti dall’art. 434, comma primo, c.p.c., in particolare quanto ai motivi di gravame. 4.2. Ebbene, i primi due motivi, in disparte la loro intrinseca genericità, sono formulati come se, invece, la decisione della Corte territoriale fosse entrata nel merito della controversia, mentre per impugnare utilmente la stessa la ricorrente avrebbe dovuto formulare un motivo di ricorso per cassazione, in cui, oltre a riportare il contenuto del suo atto di appello e delle censure in esso formulate, illustrare perché tale atto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, fosse conforme al paradigma normativo di cui al cit. art. 434, comma primo, c.p.c., in particolare quanto alla specificità dei motivi d’appello. 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. 5.1. In esso viene dedotto del tutto genericamente, ed in modo ben poco perspicuo, un error in procedendo che avrebbe viziato la sentenza di secondo grado. La censura difetta di specificità e autosufficienza, non essendo stati prodotti in questa sede le richieste di parte ed i provvedimenti ordinatori, a seguito dei quali la causa era stata decisa con la suddetta modalità di trattazione scritta . La ricorrente, inoltre , non individua la norma che sarebbe stata violata dalla Corte distrettuale, né specifica come tale violazione avrebbe provocato l’asserita nullità. Neppure la ricorrente precisa quale concreto pregiudizio avrebbe essa risentito in ragione del fatto che la causa era stata decisa a seguito di trattazione scritta, invece che orale. 6. La ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr