CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16466-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]° 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente- avverso la sentenza n. 6953/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli, rifoimando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], dirigente del Comune di Pozzuoli, aveva chiesto la condanna dell'ente al pagamento in suo favore delle ferie non godute al momento del collocamento in quiescenza; 2. la Corte d'Appello ha sostenuto che il ricorrente, quanto alle ferie, fosse privo di potere decisionale autonomo, in quanto esisteva una procedura autorizzativa complessa, che lo inseriva in una gerarchia in cui egli sottostava sia ad un [OSCURATO:PERSONA], sia al Direttore Generale; 3. il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, resistiti da controricorso del Tovecci 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, à sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell'art. 345 c.p.c., Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- violazione dell'art. 36, co. 3 Cost., dell'art. 2109, co. 2, 3 e 4 c.c. e del d. lgs. 66/2003 (art. 360 n. 3 c.p.c.), violazione del minimo costituzionale di motivazione e, per quanto rileva, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.); 2. nel motivo si sostiene che la Corte territoriale, valorizzando il fatto, nuovo ed emerso solo in sede di appello, che il Tovecci, nonostante fosse dirigente, non avesse il potere di organizzare le proprie ferie, avrebbe finito per fondare la decisione su una circostanza neppure dedotta nel ricorso introduttivo, impostato sulla diversa circostanza che le ferie non avessero potuto essere godute per esigenze di servizio dovute alla raccolta differenziata dei rifiuti; 3. il motivo sottolinea altresì come fosse da considerare de relato adori e quindi nulla, la circostanza desunta dalla testimonianza acquisita in causa, secondo cui il Tovecci si sarebbe più volte lamentato della mancata concessione delle ferie; 4. il secondo motivo afferma la violazione degli artt. 111 e 3 Cost., rispetto al principio di parità delle parti nel processo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 101 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ammesso la sola deposizione del teste Oliva, indicato dal Tovecci, negando la prova diretta e contraria articolata dal Comune, senza motivare sul perché di tale discriminazione; 5. il terzo motivo adduce la violazione degli artt. 99, 112 e, per quanto di rilievo, 345 c.p.c., per extrap e tizione e violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, richiamando ancora una volta l'ampliamento fattuale del therna decidendum conseguente alla valorizzazione della scala gerarchica operata dalla Corte d'Appello, nonostante di essa il ricorso introduttivo non avesse parlato; Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- 6. i primi tre motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente; 7. la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere in capo al lavoratore di autoorganizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente ed è infine oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di autoorganizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio (C. 1793/1996); 8. tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile (C. 13613/2020), sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie e, come detto, stante il principio per cui esse di regola si hanno per fruite, il mancato godimento dei dovuti riposi (C. 8521/2015) e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione; 9. a fronte di tali circostanze, il datore di lavoro può imputare al lavoratore di essersi posto nelle condizioni di non godere delle ferie, ma a tal fine va dimostrato che il lavoratore potesse autoorganizzarsi le ferie stesse, come potrebbe essere, ma non necessariamente sempre è, per i dirigenti (C., SU, 9146/2009 e, poi, C. 6493/2021); 10. ne deriva che la Corte territoriale, valorizzando il fatto in ordine alla sottoposizione del Tovecci ad una duplice gerarchia che condizionava il godimento da parte sua delle ferie, non ha per nulla esorbitato dalla causa petendi, apprezzando l'inesistenza di una circostanza, ovverosia l'esistenza o meno del potere di Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -4- autorganizzazione in capo al lavoratore, che costituisce oggetto di eccezione in senso lato e che, come tale, oltre a poter essere rilevata d'ufficio, va poi esaminata in tutte le sue sfumature, positive o negative, nei termini in cui l'assetto circostanziale emerga dall'istruttoria svolta; 11. l'emergere di fatti quale conseguenza dell'attività istruttoria è poi effetto del tutto fisiologico dello sviluppo probatorio, sicché non vi è luogo a discorrere di tardivo ingresso nel processo; 12. è poi ininfluente che tra le varie circostanze indicate dalla Corte territoriale nel proprio argomentare vi fosse anche la lamentela del Tovecci con propri colleghi, in merito alla mancata concessione delle ferie, in quanto si tratta di elemento secondario, certamente non decisivo rispetto all'asse decisionale, che la sentenza impugnata colloca nella interferenza, rispetto alla fruizione delle ferie, che è derivata dalla linea gerarchica autorizzatoria cui era soggetto il lavoratore, seppure dirigente; 13. la censura in ordine alla mancata ammissione delle prove dedotte dal Comune è invece inammissibile perché nel motivo non è riportato il tenore di tali deduzioni testimoniali, sicché risulta impossibile apprezzare la rilevanza ed ammissibilità delle corrispondenti circostanze rispetto a quanto oggetto del decidere; 14. il quarto motivo è rubricato come violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) oltre che come omesso esame di fatti decisivi ed obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto al convincimento (art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.); 15. il motivo si articola attraverso l'esposizione di alcuni profili della sentenza impugnata che attesterebbero la contraddittorietà logica di essa e l'inidoneità di quanto addotto dalla Corte territoriale al fine di definire il proprio convincimento di merito; Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -5- 16. si tratta tuttavia di aspetti non decisivi nel senso ritenuto dall'ente; 17. infatti, l'avere il ricorrente dedotto nel ricorso introduttivo di espletare una funzione apicale non contrasta con l'assenza di un potere del medesimo di autoorganizzare i periodi di ferie, in quanto una cosa è la posizione di vertice rispetto a certe funzioni svolte ed altra cosa è che comunque la fruizione delle ferie trovasse condizionamenti in decisioni altrui; 18. analogamente il fatto, parimenti dedotto dal ricorrente, che egli avesse per le vie brevi richiesto al servizio risorse umane di poter godere dei periodi di ferie non esclude di certo che la linea gerarchica autorizzatoria fosse quella poi ricostruita in istruttoria e dalla sentenza impugnata, anche perché comunque quelle richieste, secondo le deduzioni del Tovecci, erano state comunque disattese; 19. il fatto poi che il C.C.N.L., all'art. 17, prevedesse che il Dirigente potesse di regola autoorganizzare le ferie è sottoposto, dalla stessa norma collettiva, al rispetto «dell'assetto otganivativo dell'ente», il che non è in contrasto, ma è invece del tutto coerente, con la circostanza che in concreto l'organizzazione del Comune di Pozzuoli sottoponesse le ferie alla linea autorizzativa di cui si è detto, così come l'avere il teste Oliva riferito che di rado fosse consentito ai dirigenti con incarichi a tempo determinato di fruire delle ferie, non significa necessariamente che il Tovecci, per quanto dirigente effettivo, non fosse sottoposto alla predetta gerarchia, non risultando in concreto padrone di decidere da solo sulle proprie ferie; 20. il quinto motivo afferma la violazione ed omesso esame della disciplina del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento all'art. 17, commi 8 e 13, anche in relazione all'art. 36 della Costituzione e 2109 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.c.); Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -6- 21. premesso che gli effetti giuridici di una certa norma contrattualcollettiva non possono considerarsi fatto la cui mancata considerazione possa avere rilievo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che ha riguardo ai fatti storici, in ogni caso già si è detto come le previsioni del CCNL non siano per nulla incompatibili con l'assetto organizzativo quale ricostruito dalla Corte di merito e dunque anche questo motivo, con cui si adduce appunto che la pretesa troverebbe ostacolo nel regime di cui al CCNL, va disatteso; 22. infine, il sesto motivo afferma la violazione dell'art. 116, co. 2 e 117 c.p.c., nonché delle citate norme collettive (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte territoriale considerato che la contrattazione prevedeva la richiesta scritta delle ferie, mentre il ricorrente, in interro gatorio libero, aveva ammesso di averne fatto soltanto richieste verbali; 23. si tratta di motivo infondato, in quanto il datore di lavoro è obbligato a porre in ferie il dipendente, senza possibilità neppure, come si è detto, di una rinuncia e monetizzazione di esse, se non quando ne risulta impossibile la fruizione e quindi a fine rapporto e ciò anche a prescindere dalla richiesta del lavoratore, sicché le previsioni negoziali di forme non sono certamente in grado di condizionare efficacemente i conseguenti diritti del lavoratore; 24. il ricorso va quindi disatteso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di 1egittimit4 Gsvi,t DiL yt,LA, i 3_42,,À5 ck,Lz A ouL4L e c•ízu ; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che Ric. 2020 n. 16466 sez. ML - ud. 21-09-2021 -7- liquida in curo 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, uni Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se