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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11360/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22493/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] preventivo [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Liquidatore giudiziale, rappresentato e difeso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72 – ricorrente-controricorrente incidentale condizionato – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata negli Pag. 1 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, giusta procura in calce al ricorso incidentale -Ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 29 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Roma, ora [OSCURATO:PERSONA], procedeva alla espropriazione, avvalendosi quale concessionario del Consorzio COINFRO (Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA]), dell’area, estesa per mq 5500,00, di proprietà della Sapam, poi in concordato preventivo, offrendo una indennità provvisoria pari ad € 2.925,00 per l’area espropriata e ad € 830,00 per soprassuolo, e segnatamente della particella 59/r, di cui al foglio n. 851, per la realizzazione del locale svincolo stradale di via Tintoretto, via Laurentina, via delle [OSCURATO:PERSONA], cavalcavia e rampe di svincolo.

La società, in sede di opposizione alla stima, contestava la determinazione dell’indennità di esproprio e la ritenuta destinazione agricola del terreno chiedendo l’indennizzo per euro 1.495.000,00, sia con riferimento all’espropriazione definitiva del terreno, sia per la conseguente perdita di valore, indicata in euro 300.000,00, della residua proprietà, per effetto del nuovo posizionamento dell’asse viario.

La società chiedeva anche l’indennità per l’occupazione a decorrere dal giorno del decreto di occupazione del 27 settembre 2002, sino al decreto definitivo di espropriazione.

Pag. 2 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022

2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e consorzio COINFRO opponendosi alle domande della società.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che, in realtà, la superficie effettivamente occupata dalla procedura espropriativa era di mq 900, e non di mq 5500, e che, comunque, le aree necessarie per gli svincoli stradali non erano assolutamente edificabili sia perché destinate a zona N (verde pubblico) nel PRG, sia perché ricomprese in fascia di rispetto stradale.

3. La controversia veniva abbandonata dalle parti, con successivo ordine di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.

4. Con successivo atto di citazione la SAPAM riassumeva il giudizio, con la successiva nomina da parte della Corte del CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA].

5. Nelle more del primo giudizio, con determina dirigenziale n. 24 del 16 maggio 2006, veniva disposta la definitiva espropriazione, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili necessari per la costruzione delle infrastrutture dello svincolo di via del Tintoretto- via Laurentina-via delle Fontane.

Con delibera n. 228 del 28 gennaio 2010 la commissione provinciale espropri determinava in euro 8980,00 indennità definitiva di espropriazione del terreno censito al foglio 851, particella 59/r, con relativo soprassuolo.

6. Con successivo atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] ed al consorzio COINFRO in data 11 febbraio 2011, la SAPAM promuoveva una seconda causa di opposizione alla stima chiedendo, quale indennità, il pagamento della somma di euro 2.295.000,00, comprensiva anche della perdita di valore della residua proprietà e del soprassuolo, oltre all’indennità di occupazione, evidenziando che l’espropriazione aveva ad oggetto l’intera superficie di mq 5500,00.

Pag. 3 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022

7. Nelle more del giudizio la SAPAM chiedeva ed otteneva di essere ammessa al concordato preventivo omologato dal tribunale di Roma con decreto del cinema su 2014, sicché il liquidatore giudiziale del concordato si costituiva in giudizio, riportandosi a tutte le domande richieste formulate della società.

8. La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, n. 1325 del 2016, accoglieva solo in parte l’opposizione alla stima presentata dalla SAPAM.

In particolare, il giudice d’appello, per quel che ancora qui rileva, dopo che era stata effettuata una ulteriore consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ing.

Marsella, indicava l’effettiva superficie espropriata nella misura di mq 5500,00, aderendo, quindi, alle conclusioni sul punto di quest’ultimo consulente, pur ammettendo l’esistenza di una precedente procedura di espropriazione, pienamente valida ed efficace, effettuata nel 1954, avente ad oggetto la diversa particella n. 39/r.

Tuttavia, quanto all’individuazione della natura dell’area espropriata, la Corte, pur avendo il CTU Marsella indicato che l’area era ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, qualificava la stessa come “area bianca”.

I terreni, quindi, pur assoggettati alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, tuttavia non erano stati mai destinatari del “piano di utilizzazione”, che aveva riguardato solo l’ambito n. 1 (riguardante Piazza dei Navigatori), ma non l’ambito n. 5 (riguardante le aree oggetto di causa).

L’accordo di programma, dunque, non era stato attuato e, quindi, vi era “una sorta di stasi dell’edificabilità”.

La Corte, allora, faceva riferimento al criterio della “edificabilità di fatto”, dovendosi accertare il valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme “un micro sistema urbanistico”, dovendosi accertare la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo ai vincoli legislativi ed Pag. 4 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 urbanistici idonei ad incidere sull’edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all’edificabilità dell’area.

L’area in questione doveva essere valutata, dunque, tenendo conto che nel caso di via Laurentina, all’altezza dello svincolo di via del Tintoretto, vi era anche una fascia di rispetto stradale, all’interno della quale era vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o sosta di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale.

Pertanto, era eccessiva la stima di euro 180,60 m², suggerita dal CTU Marsella, mentre doveva essere accolta la valutazione resa dal primo CTU Daniele, per euro 18 m², all’epoca dell’esproprio del 2006, più congrua ed adeguata alla natura ed alle caratteristiche di destinazione del terreno ad opera pubblica stradale ed ai vincoli esistenti in loco. 9.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il concordato preventivo SAPAM Immobiliare.

10. Ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

11. Il concordato preventivo SAPAM ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Anzitutto, poiché sia [OSCURATO:PERSONA], che il concordato preventivo SAPAM Immobiliare, hanno proposto ricorso principale, ma il ricorso del concordato preventivo SAPAM è stato notificato, in data 26 settembre 2016, prima della notifica del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data 29 settembre 2016), va qualificato come ricorso incidentale quello proposto Pag. 5 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Invero, per questa Corte il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale.

Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., sez. 5, 22 luglio 2020, n. 15582).

1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale il concordato preventivo SAPAM Immobiliare deduce “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione del valore del bene espropriato, della legge 2359 del 1865, art. 39, della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell’accordo di programma assunto con delibera del consiglio comunale del Comune di Roma n. 142 del 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c.”.

La ricorrente principale rileva che mentre il primo CTU ha determinato il valore dell’area in euro 18 m², il secondo CTU Marsella, ha accertato tale valore in euro 180 al metro quadrato, con una differenza da 1 a

10. In particolare, il CTU Marsella, la cui determinazione dell’indennità dovrebbe essere maggiormente Pag. 6 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale immobile era compreso all’interno dell’ambito n. 5, assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Si evidenziava che l’approvazione dell’accordo di programma comportava la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Tra l’altro il piano di utilizzazione delle aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane, era stato approvato il 26 luglio 2004, quindi prima dell’emissione del decreto di espropriazione, che vi era stato nel 2006.

L’area in esame ricadeva, all’interno della zonizzazione, in quelle destinate al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi “mediante specifici procedimenti attuativi, con interventi contrassegnati con i numeri 3- 4-5, quale ambito di utilizzo.

L’ambito 5 era identificato con la scritta “Ambito assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000.

Sono ricompresi singolarmente in un perimetro di intervento di trasformazione, da realizzarsi in conseguenza di specifico procedimento attuativo, e costituiscono di fatto gli interventi contrassegnati con i numeri 3-4-5 “.

Poiché, dunque, erano comunque dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti diversi di cui ai numeri 3 e 4, per l’ambito n. 5 vi era esclusivamente lo specifico accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La stima del valore del bene aveva comunque delle “approssimazioni conseguenti”, essendo l’effettiva utilizzabilità dell’area ed edificabilità della stessa subordinata ad un accordo di programma successivo.

Poiché i primi 2 ambiti denominati terzo e quarto erano disciplinati dal piano con specifici parametri edificatori, trattandosi di una destinazione d’uso per “attività sportive e verde Pag. 7 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In mancanza di altri dati certi, per il CTU Marsella, “si assume per l’ambito 5 la stessa possibilità edificatoria prevista per gli altri 2 ambiti, ricadenti nella medesima zona“ (cfr. pagina 23 del ricorso per cassazione).

Tali parametri, per il CTU, non erano molto dissimili da quelli previsti per l’ambito 5 in esame.

Di qui il valore degli immobili realizzabili sull’area era di euro 3500 m², per una superficie lorda edificabile di mq 1290, con un valore di opere edificabili di euro 4.515.000,00; poiché il valore del terreno era mediamente il 22% del valore delle opere realizzate, il valore del terreno era di euro 993.300,00, ossia euro 180,60 m², tenendo conto del valore metro quadro di euro 3500,00 (cfr. pagina 25 del ricorso).

I beni, per la società non potevano qualificarsi come “aree bianche” in quanto il terreno occupato ed espropriato era edificabile ai sensi dell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato dell’ambito

5. Anche se la Corte d’appello ha voluto considerare il terreno come “area bianca” solo perché l’accordo di programma non era stato ancora attuato, comunque mai avrebbe potuto attribuire al terreno il valore da ascriversi alle aree inedificabili.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la società deduce la “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione dell’area poi espropriata, della legge n. 2359 del 1865 (art. 39), della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell’accordo di programma assunto con delibera del Consiglio comunale del Comune di Roma n. 142 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”.

Poiché la sentenza d’appello ha accertato la “competenza” Pag. 8 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La ricorrente non contesta la determinazione del periodo di occupazione, ma l’importo della liquidazione, in quanto la Corte d’appello ha preso quale riferimento il valore del bene di euro 100.905,00, ritenendolo non edificabile, invece di quello effettivo di euro 993.300,00 attribuito dal CTU Marsella.

3. I motivi primo e secondo del ricorso principale che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

3.1. Invero, la società SAPAM, pur censurando formalmente la sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c., in realtà contesta la motivazione della sentenza ed il ragionamento inferenziale del giudice d’appello, attraverso il quale è giunto alla conclusione, alla stregua delle valutazioni e delle conclusioni del CTU Daniele, in contrasto con il secondo CTU Marsella, del valore del terreno espropriato.

Chiede, insomma, una inammissibile rivalutazione dei fatti da parte del giudice di legittimità.

3.3. Infatti, per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme Pag. 9 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si è precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez.

L, 19 giugno 2014, n. 13960).

Deve, poi, distinguersi l’errore di valutazione dall’errore di percezione.

Pertanto, in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in Pag. 10 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass., sez.

L., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., sez.

L, 8 ottobre 2019, n. 25166). 3.4.Per la censura del vizio di motivazione, dunque, la società avrebbe dovuto contestare le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, per omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.

Per questa Corte, a sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Pag. 11 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., n. 8053 del 7 aprile 2014).

4. Tra l’altro, la Corte d’appello ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle conclusioni del secondo CTU Ing.

Marsella, reputando preferibili quelle del primo CTU Ing.

Daniele.

Invero, per questa Corte, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. 3, 7 luglio 2021, n. 19372; Cass., 26 agosto 2013, n. 19572).

Nella specie, la Corte d’appello ha chiarito le ragioni per le quali non potevano essere accolte le conclusioni del CTU Ing.

Marsella; la Corte ha infatti osservato che l’accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 non era stato seguito poi dal piano di utilizzazione, che aveva riguardato soltanto l’ambito n. 1 (riguardante Piazza dei Navigatori), ma non era stato mai ultimato per l’ambito n. 5, riguardante i terreni oggetto di causa.

Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di “area bianca”, con applicazione del criterio della edificabilità di fatto.

5. I motivi sono infondati, quindi, anche nel merito.

Pag. 12 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.1. È pacifico che i terreni, come affermato dall’Ing.

Daniele, non erano edificabili, in quanto destinati alla realizzazione dello svincolo statale di via del Tintoretto, quindi rientranti, in forza del piano regolatore generale vigente nel 2006, in zona N (verde pubblico) e, comunque, nella zona di rispetto di via Laurentina.

Pur essendo pacifico che l’area in esame fosse ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, era però evidente che per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l’entità della relativa edificabilità si dovesse rimandare ad uno specifico strumento attuativo successivo.

L’edificabilità delle aree oggetto di esproprio non era immediata, ma potenziale.

Si era, dunque, all’interno di un accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Tale disposizione prevede che “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.

Al comma 3 si stabilisce che “per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate “.

L’art. 34, quarto comma, dispone, poi, che l’accordo, consistente nel consenso Pag. 13 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato “.

Per il quinto comma dell’art. 34 “ove l’accordo comporti variazione di strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza“.

Pertanto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, l’accordo di programma comporta che, in relazione a determinati progetti ed interventi, la concertazione consente delle deroghe al quadro normativo ordinario, anche in materia di variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie.

Ne consegue che i piani urbanistici particolareggiati possono essere parte integrante del contenuto dell’accordo di programma e la portata innovativa di questo può contenere elementi che integrano e sostituiscono tali piani.

L’approvazione di un accordo di programma da parte della regione, incorpora ogni nullaosta regionale per la realizzazione degli interventi specifici nell’accordo (Cons.Stato, sez. 5, 3 gennaio 2002, n. 11).

5.2. Dalla relazione del CTU Ing.

Marsella, ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione dalla società, risulta che, al momento del decreto di esproprio, le aree risultavano comprese all’interno del “piano di utilizzazione delle aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane”.

Tra l’altro si osserva che Pag. 14 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Dalle norme tecniche di attuazione del piano di utilizzazione suddetto (aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane”), l’area era ricompresa in quella C, afferente al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi mediante specifici provvedimenti attuativi.

Tuttavia, mentre gli ambiti 3 e 4 erano identificati in parte in colore verde in retino punteggiato irregolare di base e in parte con bande orizzontali dello stesso colore, l’ambito 5 era “identificato con la scritta ambito assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000”.

Si precisava successivamente che “per quanto riguarda l’ambito contrassegnato con il n. 5, esso sarà soggetto alla procedura dell’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 “.

Pertanto, mentre erano dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti n. 3 e n. 4, per l’ambito n. 5, che interessava l’area in controversia, si rimandava ad uno specifico accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000.

6. È stata, dunque, corretta la qualificazione dei terreni da parte della Corte d’appello quali “aree bianche”.

Si tratta, quindi, di determinare la potenzialità edificatoria delle “aree bianche”.

6.1. Infatti, per giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla nozione di “aree bianche”, la destinazione a "Viabilità di progetto", comporta il sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà atteso che, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa.

Ne consegue che con l'inutile decorso di un quinquennio e in difetto di una sua legittima reiterazione, il vincolo viene meno: in tal caso, l'area già vincolata non riacquista Pag. 15 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo loro una congrua destinazione (Cons.

Stato, 24 agosto 2016, n. 3684).

In tali casi vanno applicate le norme di salvaguardia.

Invero, l'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nell'autorizzare l'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, non ha imposto direttamente sulle stesse un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità; pertanto, essendo decaduto il vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all'esproprio, l'indennità di espropriazione va determinata sulla base del criterio della cosiddetta edificabilità di fatto, dovendosi fare riferimento, in mancanza di disciplina urbanistica, alla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis") prevista per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali (Cass., 30 aprile 2008, n. 10936).

L'esame delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate ne esclude, peraltro, la natura edificabile, sia perché della stessa non è sintomatica la presenza all'epoca del decreto di esproprio di opere di urbanizzazione (rete viaria, elettrica, idrica e fognaria), atteso che dette opere si rinvengono anche in zone espressamente destinate dagli strumenti urbanistici esclusivamente ad utilizzazioni agricole, sia perché il vincolo paesistico (non avente natura espropriativa) imposto sulle aree ai sensi del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, è incompatibile con la vocazione edificatoria.

Pag. 16 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In particolare, per la Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di quelle porzioni del territorio comunale che siano sprovviste di destinazione urbanistica per l'avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità in virtù della decorrenza del termine previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (cosiddette "aree bianche", tra cui rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico) non rivive la condizione urbanistica preesistente (eventualmente agricola), ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del valore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto (Cass., sez, 1, 14 giugno 2016, n. 12268).

Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario attraverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sempreché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'area (Cass., 30 aprile 2014, n. 9488).

La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un'area destinata a uso pubblico (nella specie, verde attrezzato) non vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti dell'indennità di espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica (Cass., 20 novembre 2006, n. 24585; Cass., 6 agosto Pag. 17 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tra l’altro, si è affermato che tra le aree bianche rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico (Cass., sez. 1, 30 aprile 2014, n. 9488), oltre naturalmente a quelle che ne siano sprovviste per l’avvenuta decadenza del vincolo per il decorso del termine di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

6.2. Dovendosi fare applicazione del criterio dell’edificabilità di fatto occorre verificare la funzionalità dell’area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinati all’edificazione in base alle scelte legislative ed a quelli pianificatore dei comuni; la valutazione del edificabilità di fatto non si risolve nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma impone una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita l’edificazione, che deve, per l’effetto, ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico edilizio che l’opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12268).

6.3. Pertanto, risulta corretta la motivazione del giudice d’appello in ordine alla non edificabilità dei terreni per cui vi è controversia.

L’area in questione è stata, infatti, valutata, tenendo conto che “nel caso di Via laurentina, all’altezza dello svincolo di Via del Tintoretto, vi è anche una fascia di rispetto stradale, all’interno della quale è vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale” (cfr. pagina 19 della motivazione del provvedimento della Corte di appello).

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7. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce “la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in merito alla trascrizione del decreto di esproprio-in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

“.

La sentenza d’appello dovrebbe essere riformata in quanto ha ritenuto che l’estensione del terreno espropriato, in base alla CTU dell’Ing.

Marsella era di mq 5500,00, mentre l’effettiva superficie espropriata era di mq 900,00 come accertato dal primo CTU Ing.

Daniele.

In particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che una porzione del terreno espropriato era già stata in precedenza espropriata con decreto prefettizio n. 103555 del 29 ottobre 1954, che era stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria di Roma ai numeri 38063 del 7 dicembre 1954 e 25232 del 1° luglio 1959 di formalità.

Pertanto, parte del terreno era già in proprietà dell’Amministrazione di Roma, mentre l’esproprio successivo ha riguardato esclusivamente mq

900. La sentenza avrebbe disatteso l’opponibilità del decreto di espropriazione di terzi, così violando gli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 327 del 2001.

In realtà, l’art. 23 citato assolve alla sua funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi.

Ciò a prescindere da qualsiasi trascrizione, essendo l’acquisto della proprietà da parte dell’ente pubblico conseguente all’espropriazione di natura originaria e non a titolo derivativo.

Tra l’altro, il consulente tecnico di parte di [OSCURATO:PERSONA], Arch. [OSCURATO:PERSONA], aveva anche prodotto l’allegato planimetrico, nel quale erano indicate, su base catastale, tutte le particelle citate nel decreto prefettizio, nonché la loro estensione.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché Pag. 19 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente la propria decisione.

9. I motivi primo e secondo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.

9.1. In realtà, il primo motivo, anche se formalmente contesta la violazione di legge, surrettiziamente va a censurare il ragionamento inferenziale del giudice d’appello e, dunque, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

Tra l’altro, il secondo motivo di ricorso incidentale è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella versione precedente al decreto-legge n. 83 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012.

10. Deve chiarirsi, peraltro, quanto alla stessa infondatezza di entrambi i motivi, che il giudice d’appello ha preso atto dell’esistenza e dell’efficacia del decreto prefettizio di espropriazione del 1954 (cfr. motivazione della sentenza “è pur vero che il decreto prefettizio di esproprio del 1954 – della cui validità ed efficacia il Collegio non dubita-“), e si è limitato ad affermare che non vi erano prove idonee a dimostrare che i terreni oggetto del espropriazione del 2006, particella 59, fossero i medesimi, anche in parte, del precedente decreto di espropriazione del 1954, particella 39.

10.1. L’art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 (decreto di esproprio) prevede che il decreto di esproprio: … f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito “.

Inoltre, si stabilisce al comma 4 che “le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari Pag. 20 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 hanno luogo senza indugio, cura e a spese del beneficiario dell’esproprio”.

Pertanto, la natura costitutiva dell’effetto espropriativo viene riconosciuta alla notificazione ed esecuzione del decreto di espropriazione; il trasferimento della proprietà è subordinato ad una condizione sospensiva consistente nella materiale immissione in possesso, documentata con la redazione del relativo verbale, e nella notifica all’interessato del decreto di esproprio.

Con la precedente normativa, però, come sostenuto anche dalla dottrina, il decreto di esproprio aveva immediata efficacia reale, stabilendo che la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passava dall’espropriato all’espropriante in virtù della sola emanazione del decreto di esproprio ed a partire dalla data del medesimo (Cass., sez. un., 1 ° agosto 1994, n. 7154; Cass., sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; Cass., sez. 1, 4 agosto 2000, n. 10229).

Non v’è dubbio, allora, che effettivamente il decreto di esproprio del 1954 abbia comportato il passaggio della proprietà di una parte del terreno della società SAPAM all’espropriante; ma su questo non v’è alcuna obiezione da parte del giudice d’appello.

10.2. L’art. 25 del d.P.R. n. 327 del 2001 (effetti dell’esplorazione per i terzi) dispone che “l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione preordinata”.

Inoltre, al comma 2, si prevede che “le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio”, sicché trova conferma la regola per cui tutti i diritti relativi ad immobili espropriati non sono opponibili all’autorità espropriante, potendo essere fatti valere solo Pag. 21 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 sull’indennità di esproprio, convertendosi in diritto di credito.

L’efficacia costitutiva dell’iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi, per cui, con riferimento al decreto di espropriazione, la trascrizione assolve la sola funzione di dare pubblicità all’atto amministrativo ablatorio, non avendo incidenza sulla sua efficacia traslativa, sicché questo, già opponibile erga omnes per forza propria e indipendentemente da trascrizione, una volta trascritto deve considerarsi conosciuto da chiunque (Cass., 2001/5978).

11. Nella specie, però, come detto, il giudice d’appello non ha contestato il trasferimento di una porzione del terreno attraverso il decreto di espropriazione del 1954, però ha condiviso le critiche del secondo CTU Ing.

Marsella, per il quale, non vi erano prove sufficienti per ritenere che il terreno oggetto di espropriazione del 1954 fosse il medesimo, almeno in parte, di quello trasferito con il decreto di espropriazione del 2006.

È questa la vera ratio decidendi della decisione che non è stata compulsata in modo appropriato da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice d’appello ha infatti affermato che “la coincidenza (nella misura tutta da verificare e dimostrare) delle aree espropriate in loco, rispettivamente nel 1954 e nel 2006, appare, quindi, astrattamente possibile, ma occorre, pur sempre, determinare in concreto l’estensione della porzione di particella (foglio 851,39/r) espropriata nel 1954 e di quelle espropriata nel 2006 (foglio 851, particella 59/r), per calcolare, nel caso di provata sovrapposizione, la differenza di superficie e, quindi, indennità (di esproprio e di occupazione) spettante, nell’attualità, la procedura in concordato preventivo”.

Mentre, dunque, il primo CTU, Ing.

Daniele, si è limitato ad affermare “sbrigativamente”, “senza offrire alcuna motivazione”, che la superficie espropriata ammontava mq 900,00, sul presupposto Pag. 22 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 che “la residua area fosse già stata acquisita nell’anno 1954 al patrimonio comunale “, al contrario, il secondo CTU, Ing.

Marsella, ha segnalato, a pagina 21 della sua relazione, come, “in base alla documentazione versata in atti non vi fosse alcuna notizia certa in merito alla estensione della porzione di particelle espropriata negli anni 50 e, comunque, che non fossero disponibili notizie relative alla collocazione planimetrica dell’area “.

Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che “in base alla documentazione acquisita in corso di istruttoria, non risultava che anteriormente al decreto definitivo di esproprio del 16 maggio 2006, il Comune di Roma avesse già effettivamente espropriato in loco un’area limitrofa di metri quadri 3350,00 con decreto prefettizio n. 10355 del 1954”.

D’altro canto non risultavano effettuate le volture catastali relative agli specifici frazionamenti delle aree espropriate che risultavano ancora intestate alla società ricorrente.

Il giudice d’appello ha continuato nel senso che “all’esito della seconda CTU, sono continuati a restare incogniti i dati planimetrica e gli elementi di misurazione comparata dell’area ablata nell’anno 2006 rispetto ai corrispondenti dati della procedura espropriativa dell’anno 1954 “.

Il CTU ha anche esaminato “un brogliaccio di copia da copia, connotato da cerchiatura”, verosimilmente proveniente dagli archivi comunali, e non dalla conservatoria dei registri immobiliari di Roma, con annessa planimetria, prodotta dal consulente tecnico di parte della amministrazione romana.

Il CTU ha anche provveduto alla sovrapposizione fotografica dei luoghi, come emerge dalla motivazione del giudice d’appello (“in conclusione-sulla scorta delle approfondite indagini archivistiche e documentali anche mediante sovrapposizioni di fotografie dei luoghi, estratte da [OSCURATO:PERSONA], svolte dal CTU Ing.

Marsella (che ha escluso qualsiasi frazionamento aggiornato, conseguente connesso all’esproprio del 1954…) deve Pag. 23 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 essere respinto il petitum (indimostrato) di [OSCURATO:PERSONA] circa la pretesa ridotta superficie (quale mq 900) dell’area espropriata).

Il CTU ha dunque proceduto al “confronto – anche fotografico e topografico-tra l’ingombro delle precedenti opere stradali e le nuove opere con recinzioni “.

12. Il giudice d’appello, quindi, si è discostato dalle risultanze della prima CTU, redatta dall’Ing.

Daniele, per aderire alle conclusioni del secondo CTU, Ing.

Marsella, con indicazioni puntuali e specifiche del suo convincimento.

13. Con il ricorso incidentale condizionato il concordato preventivo SAPAM Immobiliare deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 13,18,19,20,21 e 22 della legge n. 2359 del 1865, dell’art. 23, primo comma, lettera f, del d.P.R. n. 327 del 2001, degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”.

Poiché la Corte d’appello ha ritenuto che oggetto dell’espropriazione del 2006 era l’intera area di mq 5500, pur reputando valido il decreto di esproprio del 1954, stante l’integrale accoglimento della domanda di accertamento della superficie espropriata, la SAPAM non ha interesse all’impugnazione della totale omissione di pronunzia da parte della Corte d’appello sulle eccezioni di invalidità del decreto di espropriazione.

Tuttavia, la ricorrente, nella ipotesi che siano accolti, anche solo parzialmente, i motivi di impugnazione dedotti dal Comune di Roma con il ricorso per cassazione, con riduzione della superficie espropriata, promuove ricorso incidentale condizionato, al fine di ribadire l’eccezione di invalidità dell’esproprio del 1954, la cui delibazione è stata del tutto omessa dalla sentenza d’appello di Roma.

Il decreto di esplorazione del 1954 non è stato mai notificato ai proprietari, né il comune si è mai immesso nel possesso dell’area, Pag. 24 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ciò in violazione dell’art. 23, primo comma, lettera f9, del d.P.R. n. 327/2001.

Inoltre, poiché il decreto di esproprio è stato emesso il 29 ottobre 1954, mentre la dichiarazione di pubblica utilità è del 13 marzo 1148, esso sarebbe nullo in quanto emanato 9 anni dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

13.1. In ragione del rigetto del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], è assorbito il ricorso incidentale condizionato.

14. La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22493/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] preventivo [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Liquidatore giudiziale, rappresentato e difeso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 72 – ricorrente-controricorrente incidentale condizionato – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata negli Pag. 1 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, giusta procura in calce al ricorso incidentale -Ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 29 febbraio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Roma, ora [OSCURATO:PERSONA], procedeva alla espropriazione, avvalendosi quale concessionario del Consorzio COINFRO (Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA]), dell’area, estesa per mq 5500,00, di proprietà della Sapam, poi in concordato preventivo, offrendo una indennità provvisoria pari ad € 2.925,00 per l’area espropriata e ad € 830,00 per soprassuolo, e segnatamente della particella 59/r, di cui al foglio n. 851, per la realizzazione del locale svincolo stradale di via Tintoretto, via Laurentina, via delle [OSCURATO:PERSONA], cavalcavia e rampe di svincolo. La società, in sede di opposizione alla stima, contestava la determinazione dell’indennità di esproprio e la ritenuta destinazione agricola del terreno chiedendo l’indennizzo per euro 1.495.000,00, sia con riferimento all’espropriazione definitiva del terreno, sia per la conseguente perdita di valore, indicata in euro 300.000,00, della residua proprietà, per effetto del nuovo posizionamento dell’asse viario. La società chiedeva anche l’indennità per l’occupazione a decorrere dal giorno del decreto di occupazione del 27 settembre 2002, sino al decreto definitivo di espropriazione. Pag. 2 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e consorzio COINFRO opponendosi alle domande della società. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che, in realtà, la superficie effettivamente occupata dalla procedura espropriativa era di mq 900, e non di mq 5500, e che, comunque, le aree necessarie per gli svincoli stradali non erano assolutamente edificabili sia perché destinate a zona N (verde pubblico) nel PRG, sia perché ricomprese in fascia di rispetto stradale. 3. La controversia veniva abbandonata dalle parti, con successivo ordine di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. 4. Con successivo atto di citazione la SAPAM riassumeva il giudizio, con la successiva nomina da parte della Corte del CTU, Ing. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nelle more del primo giudizio, con determina dirigenziale n. 24 del 16 maggio 2006, veniva disposta la definitiva espropriazione, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], degli immobili necessari per la costruzione delle infrastrutture dello svincolo di via del Tintoretto- via Laurentina-via delle Fontane. Con delibera n. 228 del 28 gennaio 2010 la commissione provinciale espropri determinava in euro 8980,00 indennità definitiva di espropriazione del terreno censito al foglio 851, particella 59/r, con relativo soprassuolo. 6. Con successivo atto di citazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] ed al consorzio COINFRO in data 11 febbraio 2011, la SAPAM promuoveva una seconda causa di opposizione alla stima chiedendo, quale indennità, il pagamento della somma di euro 2.295.000,00, comprensiva anche della perdita di valore della residua proprietà e del soprassuolo, oltre all’indennità di occupazione, evidenziando che l’espropriazione aveva ad oggetto l’intera superficie di mq 5500,00. Pag. 3 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 7. Nelle more del giudizio la SAPAM chiedeva ed otteneva di essere ammessa al concordato preventivo omologato dal tribunale di Roma con decreto del cinema su 2014, sicché il liquidatore giudiziale del concordato si costituiva in giudizio, riportandosi a tutte le domande richieste formulate della società. 8. La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 29 febbraio 2016, n. 1325 del 2016, accoglieva solo in parte l’opposizione alla stima presentata dalla SAPAM. In particolare, il giudice d’appello, per quel che ancora qui rileva, dopo che era stata effettuata una ulteriore consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ing. Marsella, indicava l’effettiva superficie espropriata nella misura di mq 5500,00, aderendo, quindi, alle conclusioni sul punto di quest’ultimo consulente, pur ammettendo l’esistenza di una precedente procedura di espropriazione, pienamente valida ed efficace, effettuata nel 1954, avente ad oggetto la diversa particella n. 39/r. Tuttavia, quanto all’individuazione della natura dell’area espropriata, la Corte, pur avendo il CTU Marsella indicato che l’area era ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, qualificava la stessa come “area bianca”. I terreni, quindi, pur assoggettati alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, tuttavia non erano stati mai destinatari del “piano di utilizzazione”, che aveva riguardato solo l’ambito n. 1 (riguardante Piazza dei Navigatori), ma non l’ambito n. 5 (riguardante le aree oggetto di causa). L’accordo di programma, dunque, non era stato attuato e, quindi, vi era “una sorta di stasi dell’edificabilità”. La Corte, allora, faceva riferimento al criterio della “edificabilità di fatto”, dovendosi accertare il valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme “un micro sistema urbanistico”, dovendosi accertare la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo ai vincoli legislativi ed Pag. 4 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 urbanistici idonei ad incidere sull’edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all’edificabilità dell’area. L’area in questione doveva essere valutata, dunque, tenendo conto che nel caso di via Laurentina, all’altezza dello svincolo di via del Tintoretto, vi era anche una fascia di rispetto stradale, all’interno della quale era vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o sosta di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale. Pertanto, era eccessiva la stima di euro 180,60 m², suggerita dal CTU Marsella, mentre doveva essere accolta la valutazione resa dal primo CTU Daniele, per euro 18 m², all’epoca dell’esproprio del 2006, più congrua ed adeguata alla natura ed alle caratteristiche di destinazione del terreno ad opera pubblica stradale ed ai vincoli esistenti in loco. 9. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il concordato preventivo SAPAM Immobiliare. 10. Ha proposto ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 11. Il concordato preventivo SAPAM ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Anzitutto, poiché sia [OSCURATO:PERSONA], che il concordato preventivo SAPAM Immobiliare, hanno proposto ricorso principale, ma il ricorso del concordato preventivo SAPAM è stato notificato, in data 26 settembre 2016, prima della notifica del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data 29 settembre 2016), va qualificato come ricorso incidentale quello proposto Pag. 5 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 successivamente da [OSCURATO:PERSONA]. Invero, per questa Corte il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo (Cass., sez. 1, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., sez. 5, 22 luglio 2020, n. 15582). 1.1. Con il primo motivo di impugnazione principale il concordato preventivo SAPAM Immobiliare deduce “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione del valore del bene espropriato, della legge 2359 del 1865, art. 39, della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell’accordo di programma assunto con delibera del consiglio comunale del Comune di Roma n. 142 del 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c.”. La ricorrente principale rileva che mentre il primo CTU ha determinato il valore dell’area in euro 18 m², il secondo CTU Marsella, ha accertato tale valore in euro 180 al metro quadrato, con una differenza da 1 a 10. In particolare, il CTU Marsella, la cui determinazione dell’indennità dovrebbe essere maggiormente Pag. 6 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 attendibile, ha evidenziato che l’immobile risultava compreso all’interno del piano di utilizzazione delle aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane, approvato con D.C.C. n. 142 del 26 luglio 2004. Tale immobile era compreso all’interno dell’ambito n. 5, assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. Si evidenziava che l’approvazione dell’accordo di programma comportava la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Tra l’altro il piano di utilizzazione delle aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane, era stato approvato il 26 luglio 2004, quindi prima dell’emissione del decreto di espropriazione, che vi era stato nel 2006. L’area in esame ricadeva, all’interno della zonizzazione, in quelle destinate al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi “mediante specifici procedimenti attuativi, con interventi contrassegnati con i numeri 3- 4-5, quale ambito di utilizzo. L’ambito 5 era identificato con la scritta “Ambito assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000. Sono ricompresi singolarmente in un perimetro di intervento di trasformazione, da realizzarsi in conseguenza di specifico procedimento attuativo, e costituiscono di fatto gli interventi contrassegnati con i numeri 3-4-5 “. Poiché, dunque, erano comunque dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti diversi di cui ai numeri 3 e 4, per l’ambito n. 5 vi era esclusivamente lo specifico accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. La stima del valore del bene aveva comunque delle “approssimazioni conseguenti”, essendo l’effettiva utilizzabilità dell’area ed edificabilità della stessa subordinata ad un accordo di programma successivo. Poiché i primi 2 ambiti denominati terzo e quarto erano disciplinati dal piano con specifici parametri edificatori, trattandosi di una destinazione d’uso per “attività sportive e verde Pag. 7 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 pubblico”, per quello del quinto ambito si rimandavano ad uno specifico accordo. In mancanza di altri dati certi, per il CTU Marsella, “si assume per l’ambito 5 la stessa possibilità edificatoria prevista per gli altri 2 ambiti, ricadenti nella medesima zona“ (cfr. pagina 23 del ricorso per cassazione). Tali parametri, per il CTU, non erano molto dissimili da quelli previsti per l’ambito 5 in esame. Di qui il valore degli immobili realizzabili sull’area era di euro 3500 m², per una superficie lorda edificabile di mq 1290, con un valore di opere edificabili di euro 4.515.000,00; poiché il valore del terreno era mediamente il 22% del valore delle opere realizzate, il valore del terreno era di euro 993.300,00, ossia euro 180,60 m², tenendo conto del valore metro quadro di euro 3500,00 (cfr. pagina 25 del ricorso). I beni, per la società non potevano qualificarsi come “aree bianche” in quanto il terreno occupato ed espropriato era edificabile ai sensi dell’art. 6 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato dell’ambito 5. Anche se la Corte d’appello ha voluto considerare il terreno come “area bianca” solo perché l’accordo di programma non era stato ancora attuato, comunque mai avrebbe potuto attribuire al terreno il valore da ascriversi alle aree inedificabili. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la società deduce la “violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione dell’area poi espropriata, della legge n. 2359 del 1865 (art. 39), della legge n. 244 del 2007 (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007), dell’accordo di programma assunto con delibera del Consiglio comunale del Comune di Roma n. 142 2004, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”. Poiché la sentenza d’appello ha accertato la “competenza” Pag. 8 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 dell’indennità di occupazione dell’area, che si è protratta per 3 anni e 184 giorni, dal 13 novembre 2002, data del verbale di immissione in possesso, al 16 maggio 2006, data del decreto definitivo di esproprio, la relativa indennità è stata calcolata nella misura degli interessi legali per il periodo compreso tra il 13 novembre 2002 ed il 16 maggio 2000, sulla somma di euro 100.905,00, riconosciuta come dovuta a titolo di indennizzo di esproprio alla SAPAM (cfr. pagina 39 del ricorso). La ricorrente non contesta la determinazione del periodo di occupazione, ma l’importo della liquidazione, in quanto la Corte d’appello ha preso quale riferimento il valore del bene di euro 100.905,00, ritenendolo non edificabile, invece di quello effettivo di euro 993.300,00 attribuito dal CTU Marsella. 3. I motivi primo e secondo del ricorso principale che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili. 3.1. Invero, la società SAPAM, pur censurando formalmente la sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi degli articoli 115 e 116 c.p.c., in realtà contesta la motivazione della sentenza ed il ragionamento inferenziale del giudice d’appello, attraverso il quale è giunto alla conclusione, alla stregua delle valutazioni e delle conclusioni del CTU Daniele, in contrasto con il secondo CTU Marsella, del valore del terreno espropriato. Chiede, insomma, una inammissibile rivalutazione dei fatti da parte del giudice di legittimità. 3.3. Infatti, per questa Corte, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme Pag. 9 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., se. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940). Si è precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., sez. L, 19 giugno 2014, n. 13960). Deve, poi, distinguersi l’errore di valutazione dall’errore di percezione. Pertanto, in materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in Pag. 10 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass., sez. L., 24 ottobre 2018, n. 27033; Cass., sez. L, 8 ottobre 2019, n. 25166). 3.4.Per la censura del vizio di motivazione, dunque, la società avrebbe dovuto contestare le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, per omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, in vigore per le sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012. Per questa Corte, a sezioni unite, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto Pag. 11 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., n. 8053 del 7 aprile 2014). 4. Tra l’altro, la Corte d’appello ha correttamente motivato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalle conclusioni del secondo CTU Ing. Marsella, reputando preferibili quelle del primo CTU Ing. Daniele. Invero, per questa Corte, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass., sez. 3, 7 luglio 2021, n. 19372; Cass., 26 agosto 2013, n. 19572). Nella specie, la Corte d’appello ha chiarito le ragioni per le quali non potevano essere accolte le conclusioni del CTU Ing. Marsella; la Corte ha infatti osservato che l’accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 non era stato seguito poi dal piano di utilizzazione, che aveva riguardato soltanto l’ambito n. 1 (riguardante Piazza dei Navigatori), ma non era stato mai ultimato per l’ambito n. 5, riguardante i terreni oggetto di causa. Pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di “area bianca”, con applicazione del criterio della edificabilità di fatto. 5. I motivi sono infondati, quindi, anche nel merito. Pag. 12 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 5.1. È pacifico che i terreni, come affermato dall’Ing. Daniele, non erano edificabili, in quanto destinati alla realizzazione dello svincolo statale di via del Tintoretto, quindi rientranti, in forza del piano regolatore generale vigente nel 2006, in zona N (verde pubblico) e, comunque, nella zona di rispetto di via Laurentina. Pur essendo pacifico che l’area in esame fosse ricompresa in una zona destinata a verde “con caratteristiche speciali”, era però evidente che per la definizione delle opere compatibili con il contesto e per l’entità della relativa edificabilità si dovesse rimandare ad uno specifico strumento attuativo successivo. L’edificabilità delle aree oggetto di esproprio non era immediata, ma potenziale. Si era, dunque, all’interno di un accordo di programma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. Tale disposizione prevede che “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di 2 o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”. Al comma 3 si stabilisce che “per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate “. L’art. 34, quarto comma, dispone, poi, che l’accordo, consistente nel consenso Pag. 13 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato “. Per il quinto comma dell’art. 34 “ove l’accordo comporti variazione di strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza“. Pertanto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, l’accordo di programma comporta che, in relazione a determinati progetti ed interventi, la concertazione consente delle deroghe al quadro normativo ordinario, anche in materia di variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie. Ne consegue che i piani urbanistici particolareggiati possono essere parte integrante del contenuto dell’accordo di programma e la portata innovativa di questo può contenere elementi che integrano e sostituiscono tali piani. L’approvazione di un accordo di programma da parte della regione, incorpora ogni nullaosta regionale per la realizzazione degli interventi specifici nell’accordo (Cons.Stato, sez. 5, 3 gennaio 2002, n. 11). 5.2. Dalla relazione del CTU Ing. Marsella, ritualmente trascritta nel ricorso per cassazione dalla società, risulta che, al momento del decreto di esproprio, le aree risultavano comprese all’interno del “piano di utilizzazione delle aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane”. Tra l’altro si osserva che Pag. 14 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 anche il Piano regolatore generale approvato nel 2008, quindi dopo l’espropriazione che risale al 2006, confermava quanto già previsto nel piano attuativo menzionato. Dalle norme tecniche di attuazione del piano di utilizzazione suddetto (aree della via [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e via delle 3 Fontane”), l’area era ricompresa in quella C, afferente al “verde con caratteristiche speciali”, da realizzarsi mediante specifici provvedimenti attuativi. Tuttavia, mentre gli ambiti 3 e 4 erano identificati in parte in colore verde in retino punteggiato irregolare di base e in parte con bande orizzontali dello stesso colore, l’ambito 5 era “identificato con la scritta ambito assoggettato alla procedura di accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000”. Si precisava successivamente che “per quanto riguarda l’ambito contrassegnato con il n. 5, esso sarà soggetto alla procedura dell’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267 del 2000 “. Pertanto, mentre erano dettagliati i limiti edificatori per gli ambiti n. 3 e n. 4, per l’ambito n. 5, che interessava l’area in controversia, si rimandava ad uno specifico accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. 6. È stata, dunque, corretta la qualificazione dei terreni da parte della Corte d’appello quali “aree bianche”. Si tratta, quindi, di determinare la potenzialità edificatoria delle “aree bianche”. 6.1. Infatti, per giurisprudenza amministrativa, con riferimento alla nozione di “aree bianche”, la destinazione a "Viabilità di progetto", comporta il sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà atteso che, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa. Ne consegue che con l'inutile decorso di un quinquennio e in difetto di una sua legittima reiterazione, il vincolo viene meno: in tal caso, l'area già vincolata non riacquista Pag. 15 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l'amministrazione comunale deve esercitare la discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo loro una congrua destinazione (Cons. Stato, 24 agosto 2016, n. 3684). In tali casi vanno applicate le norme di salvaguardia. Invero, l'art. 5 della legge 23 luglio 1985, n. 372, nell'autorizzare l'ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica mediante l'acquisizione delle aree comprese nella tenuta di Capocotta, non ha imposto direttamente sulle stesse un vincolo paesaggistico incompatibile con ogni tipo di edificabilità; pertanto, essendo decaduto il vincolo di piano regolatore (destinazione a parco pubblico) preordinato all'esproprio, l'indennità di espropriazione va determinata sulla base del criterio della cosiddetta edificabilità di fatto, dovendosi fare riferimento, in mancanza di disciplina urbanistica, alla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (applicabile "ratione temporis") prevista per i comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali (Cass., 30 aprile 2008, n. 10936). L'esame delle caratteristiche obbiettive delle aree espropriate ne esclude, peraltro, la natura edificabile, sia perché della stessa non è sintomatica la presenza all'epoca del decreto di esproprio di opere di urbanizzazione (rete viaria, elettrica, idrica e fognaria), atteso che dette opere si rinvengono anche in zone espressamente destinate dagli strumenti urbanistici esclusivamente ad utilizzazioni agricole, sia perché il vincolo paesistico (non avente natura espropriativa) imposto sulle aree ai sensi del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, è incompatibile con la vocazione edificatoria. Pag. 16 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 L'art. 4 ultimo comma della legge 28.1.1977 n. 10 è ora confluito nell'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, per la Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di quelle porzioni del territorio comunale che siano sprovviste di destinazione urbanistica per l'avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità in virtù della decorrenza del termine previsto dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (cosiddette "aree bianche", tra cui rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico) non rivive la condizione urbanistica preesistente (eventualmente agricola), ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cosicché agli effetti dell'accertamento del valore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto (Cass., sez, 1, 14 giugno 2016, n. 12268). Trattasi di un criterio che enuclea il trattamento indennitario attraverso l'accertamento del valore delle aree circostanti ed omogenee, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico, sempreché risulti accertata la compatibilità con le generali scelte urbanistiche, avuto riguardo anche ai vincoli legislativi ed urbanistici idonei ad incidere sull'edificabilità effettiva della zona, con la conseguente eventuale esclusione radicale di ogni attitudine all'edificabilità dell'area (Cass., 30 aprile 2014, n. 9488). La previsione di un pur limitato indice di fabbricabilità per un'area destinata a uso pubblico (nella specie, verde attrezzato) non vale ad attribuirle la natura edificatoria agli effetti dell'indennità di espropriazione, essendo dirimente la natura pubblica e non residenziale delle opere necessarie all'attuazione della previsione urbanistica (Cass., 20 novembre 2006, n. 24585; Cass., 6 agosto Pag. 17 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 2009, n. 17995; Cass., 28 settembre 2016, n. 19193; Cass., 13 gennaio 2010, n. 404). Tra l’altro, si è affermato che tra le aree bianche rientrano anche quelle aree che non abbiano ancora ricevuto una destinazione dallo strumento urbanistico (Cass., sez. 1, 30 aprile 2014, n. 9488), oltre naturalmente a quelle che ne siano sprovviste per l’avvenuta decadenza del vincolo per il decorso del termine di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187. 6.2. Dovendosi fare applicazione del criterio dell’edificabilità di fatto occorre verificare la funzionalità dell’area in termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinati all’edificazione in base alle scelte legislative ed a quelli pianificatore dei comuni; la valutazione del edificabilità di fatto non si risolve nella possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, ma impone una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita l’edificazione, che deve, per l’effetto, ispirarsi a criteri funzionali, inevitabilmente condizionati dall’analisi dell’impatto urbanistico edilizio che l’opera produce in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa (Cass., sez. 1, 14 giugno 2016, n. 12268). 6.3. Pertanto, risulta corretta la motivazione del giudice d’appello in ordine alla non edificabilità dei terreni per cui vi è controversia. L’area in questione è stata, infatti, valutata, tenendo conto che “nel caso di Via laurentina, all’altezza dello svincolo di Via del Tintoretto, vi è anche una fascia di rispetto stradale, all’interno della quale è vietato ogni tipo di edificazione, ad eccezione di piste ciclabili, passaggi pedonali, fermate di mezzi pubblici o soste di emergenza finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale” (cfr. pagina 19 della motivazione del provvedimento della Corte di appello). Pag. 18 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 7. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce “la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in merito alla trascrizione del decreto di esproprio-in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. La sentenza d’appello dovrebbe essere riformata in quanto ha ritenuto che l’estensione del terreno espropriato, in base alla CTU dell’Ing. Marsella era di mq 5500,00, mentre l’effettiva superficie espropriata era di mq 900,00 come accertato dal primo CTU Ing. Daniele. In particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto che una porzione del terreno espropriato era già stata in precedenza espropriata con decreto prefettizio n. 103555 del 29 ottobre 1954, che era stato regolarmente trascritto presso la Conservatoria di Roma ai numeri 38063 del 7 dicembre 1954 e 25232 del 1° luglio 1959 di formalità. Pertanto, parte del terreno era già in proprietà dell’Amministrazione di Roma, mentre l’esproprio successivo ha riguardato esclusivamente mq 900. La sentenza avrebbe disatteso l’opponibilità del decreto di espropriazione di terzi, così violando gli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 327 del 2001. In realtà, l’art. 23 citato assolve alla sua funzione di dare pubblicità al provvedimento amministrativo, ma non ha alcuna incidenza sulla sua efficacia traslativa e sulla piena opponibilità ai terzi. Ciò a prescindere da qualsiasi trascrizione, essendo l’acquisto della proprietà da parte dell’ente pubblico conseguente all’espropriazione di natura originaria e non a titolo derivativo. Tra l’altro, il consulente tecnico di parte di [OSCURATO:PERSONA], Arch. [OSCURATO:PERSONA], aveva anche prodotto l’allegato planimetrico, nel quale erano indicate, su base catastale, tutte le particelle citate nel decreto prefettizio, nonché la loro estensione. 8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché Pag. 19 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”. Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente la propria decisione. 9. I motivi primo e secondo del ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili. 9.1. In realtà, il primo motivo, anche se formalmente contesta la violazione di legge, surrettiziamente va a censurare il ragionamento inferenziale del giudice d’appello e, dunque, la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Tra l’altro, il secondo motivo di ricorso incidentale è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella versione precedente al decreto-legge n. 83 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate a decorrere dall’11 settembre 2012. 10. Deve chiarirsi, peraltro, quanto alla stessa infondatezza di entrambi i motivi, che il giudice d’appello ha preso atto dell’esistenza e dell’efficacia del decreto prefettizio di espropriazione del 1954 (cfr. motivazione della sentenza “è pur vero che il decreto prefettizio di esproprio del 1954 – della cui validità ed efficacia il Collegio non dubita-“), e si è limitato ad affermare che non vi erano prove idonee a dimostrare che i terreni oggetto del espropriazione del 2006, particella 59, fossero i medesimi, anche in parte, del precedente decreto di espropriazione del 1954, particella 39. 10.1. L’art. 23 del d.P.R. n. 327 del 2001 (decreto di esproprio) prevede che il decreto di esproprio: … f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito “. Inoltre, si stabilisce al comma 4 che “le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari Pag. 20 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 hanno luogo senza indugio, cura e a spese del beneficiario dell’esproprio”. Pertanto, la natura costitutiva dell’effetto espropriativo viene riconosciuta alla notificazione ed esecuzione del decreto di espropriazione; il trasferimento della proprietà è subordinato ad una condizione sospensiva consistente nella materiale immissione in possesso, documentata con la redazione del relativo verbale, e nella notifica all’interessato del decreto di esproprio. Con la precedente normativa, però, come sostenuto anche dalla dottrina, il decreto di esproprio aveva immediata efficacia reale, stabilendo che la proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passava dall’espropriato all’espropriante in virtù della sola emanazione del decreto di esproprio ed a partire dalla data del medesimo (Cass., sez. un., 1 ° agosto 1994, n. 7154; Cass., sez. 1, 5 giugno 2014, n. 12700; Cass., sez. 1, 4 agosto 2000, n. 10229). Non v’è dubbio, allora, che effettivamente il decreto di esproprio del 1954 abbia comportato il passaggio della proprietà di una parte del terreno della società SAPAM all’espropriante; ma su questo non v’è alcuna obiezione da parte del giudice d’appello. 10.2. L’art. 25 del d.P.R. n. 327 del 2001 (effetti dell’esplorazione per i terzi) dispone che “l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione preordinata”. Inoltre, al comma 2, si prevede che “le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio”, sicché trova conferma la regola per cui tutti i diritti relativi ad immobili espropriati non sono opponibili all’autorità espropriante, potendo essere fatti valere solo Pag. 21 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 sull’indennità di esproprio, convertendosi in diritto di credito. L’efficacia costitutiva dell’iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi, per cui, con riferimento al decreto di espropriazione, la trascrizione assolve la sola funzione di dare pubblicità all’atto amministrativo ablatorio, non avendo incidenza sulla sua efficacia traslativa, sicché questo, già opponibile erga omnes per forza propria e indipendentemente da trascrizione, una volta trascritto deve considerarsi conosciuto da chiunque (Cass., 2001/5978). 11. Nella specie, però, come detto, il giudice d’appello non ha contestato il trasferimento di una porzione del terreno attraverso il decreto di espropriazione del 1954, però ha condiviso le critiche del secondo CTU Ing. Marsella, per il quale, non vi erano prove sufficienti per ritenere che il terreno oggetto di espropriazione del 1954 fosse il medesimo, almeno in parte, di quello trasferito con il decreto di espropriazione del 2006. È questa la vera ratio decidendi della decisione che non è stata compulsata in modo appropriato da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d’appello ha infatti affermato che “la coincidenza (nella misura tutta da verificare e dimostrare) delle aree espropriate in loco, rispettivamente nel 1954 e nel 2006, appare, quindi, astrattamente possibile, ma occorre, pur sempre, determinare in concreto l’estensione della porzione di particella (foglio 851,39/r) espropriata nel 1954 e di quelle espropriata nel 2006 (foglio 851, particella 59/r), per calcolare, nel caso di provata sovrapposizione, la differenza di superficie e, quindi, indennità (di esproprio e di occupazione) spettante, nell’attualità, la procedura in concordato preventivo”. Mentre, dunque, il primo CTU, Ing. Daniele, si è limitato ad affermare “sbrigativamente”, “senza offrire alcuna motivazione”, che la superficie espropriata ammontava mq 900,00, sul presupposto Pag. 22 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 che “la residua area fosse già stata acquisita nell’anno 1954 al patrimonio comunale “, al contrario, il secondo CTU, Ing. Marsella, ha segnalato, a pagina 21 della sua relazione, come, “in base alla documentazione versata in atti non vi fosse alcuna notizia certa in merito alla estensione della porzione di particelle espropriata negli anni 50 e, comunque, che non fossero disponibili notizie relative alla collocazione planimetrica dell’area “. Pertanto, il CTU ha concluso nel senso che “in base alla documentazione acquisita in corso di istruttoria, non risultava che anteriormente al decreto definitivo di esproprio del 16 maggio 2006, il Comune di Roma avesse già effettivamente espropriato in loco un’area limitrofa di metri quadri 3350,00 con decreto prefettizio n. 10355 del 1954”. D’altro canto non risultavano effettuate le volture catastali relative agli specifici frazionamenti delle aree espropriate che risultavano ancora intestate alla società ricorrente. Il giudice d’appello ha continuato nel senso che “all’esito della seconda CTU, sono continuati a restare incogniti i dati planimetrica e gli elementi di misurazione comparata dell’area ablata nell’anno 2006 rispetto ai corrispondenti dati della procedura espropriativa dell’anno 1954 “. Il CTU ha anche esaminato “un brogliaccio di copia da copia, connotato da cerchiatura”, verosimilmente proveniente dagli archivi comunali, e non dalla conservatoria dei registri immobiliari di Roma, con annessa planimetria, prodotta dal consulente tecnico di parte della amministrazione romana. Il CTU ha anche provveduto alla sovrapposizione fotografica dei luoghi, come emerge dalla motivazione del giudice d’appello (“in conclusione-sulla scorta delle approfondite indagini archivistiche e documentali anche mediante sovrapposizioni di fotografie dei luoghi, estratte da [OSCURATO:PERSONA], svolte dal CTU Ing. Marsella (che ha escluso qualsiasi frazionamento aggiornato, conseguente connesso all’esproprio del 1954…) deve Pag. 23 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 essere respinto il petitum (indimostrato) di [OSCURATO:PERSONA] circa la pretesa ridotta superficie (quale mq 900) dell’area espropriata). Il CTU ha dunque proceduto al “confronto – anche fotografico e topografico-tra l’ingombro delle precedenti opere stradali e le nuove opere con recinzioni “. 12. Il giudice d’appello, quindi, si è discostato dalle risultanze della prima CTU, redatta dall’Ing. Daniele, per aderire alle conclusioni del secondo CTU, Ing. Marsella, con indicazioni puntuali e specifiche del suo convincimento. 13. Con il ricorso incidentale condizionato il concordato preventivo SAPAM Immobiliare deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 13,18,19,20,21 e 22 della legge n. 2359 del 1865, dell’art. 23, primo comma, lettera f, del d.P.R. n. 327 del 2001, degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.”. Poiché la Corte d’appello ha ritenuto che oggetto dell’espropriazione del 2006 era l’intera area di mq 5500, pur reputando valido il decreto di esproprio del 1954, stante l’integrale accoglimento della domanda di accertamento della superficie espropriata, la SAPAM non ha interesse all’impugnazione della totale omissione di pronunzia da parte della Corte d’appello sulle eccezioni di invalidità del decreto di espropriazione. Tuttavia, la ricorrente, nella ipotesi che siano accolti, anche solo parzialmente, i motivi di impugnazione dedotti dal Comune di Roma con il ricorso per cassazione, con riduzione della superficie espropriata, promuove ricorso incidentale condizionato, al fine di ribadire l’eccezione di invalidità dell’esproprio del 1954, la cui delibazione è stata del tutto omessa dalla sentenza d’appello di Roma. Il decreto di esplorazione del 1954 non è stato mai notificato ai proprietari, né il comune si è mai immesso nel possesso dell’area, Pag. 24 a 25 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22493/2016 Numero sezionale 1075/2022 Numero di raccolta generale 11360/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 redigendo il relativo stato di consistenza. Ciò in violazione dell’art. 23, primo comma, lettera f9, del d.P.R. n. 327/2001. Inoltre, poiché il decreto di esproprio è stato emesso il 29 ottobre 1954, mentre la dichiarazione di pubblica utilità è del 13 marzo 1148, esso sarebbe nullo in quanto emanato 9 anni dopo la dichiarazione di pubblica utilità. 13.1. In ragione del rigetto del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], è assorbito il ricorso incidentale condizionato. 14. La reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d
Sentenza Cassazione n. 11360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris