CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1956
Cassazione n. 06475/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e rideterminando la pena irrogata per il residuo reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha evidenziato come l'offesa non possa esser considerata di particolare tenuità, stante il pericolo cagionato alla persona offesa, minacciandola con un coltello di grandi dimensioni, altamente offensivo, costringendo la stessa alla fuga, in tal guisa esprimendo una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce analoga censura in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è altresì inammissibile in quanto costituito da censure inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da congrua motivazione, atteso che i giudici del gravame hanno escluso la concessione delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, nonché del comportamento successivo al fatto, scevro da qualsiasi forma di resipiscenza. Allo stesso modo, l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale trova ragione nella gravità della condotta e nella capacità a delinquere del ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il