CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2016
Cassazione n. 24509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21329/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 199, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 604 / 11 / 20 1 6 , depositata l’8.03.2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - La CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, per imposte dirette e IVA; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna rigettava l’appello proposto dal contribuente, rilevando che l’accertamento del maggiore reddito si fondava su elementi attendibili (indagini finanziarie autorizzate, perdurante condotta antieconomica, v alore commerciale degli immobili calcolato sulla base dei dati OMI, divergenze tra i contratti di mutuo e i prezzi di cessione praticati dalla ditta Montanari, perizie redatte dalle banche per conto degli acquirentiche avevano richiesto il mutuo) dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asette motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , il ricorrente de duce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: irrilevanza del preliminare di vendita e delle perizie tecnico –estimative; - con il secondo motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: sull’antieconomicità dell’operazione; - con il terzo motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: errori di calcolo dei valori OMI; -con il quarto motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio:contraddittorio con il contribuente; -con il qu into motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: presunti maggiori ricavi; - con il sesto motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: errori contenuti nelle sentenze;-con il settimo motivo, deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: sopraggiunti motivi di annullamento dell’avviso di accertamento; - ciò posto, con atto depositato in data 1.02.2019 , sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 226 del 2016; - con nota del 6.04.2023 l’Avvocatura dello St ato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, accettava la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - l a rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata accettata dalla controricorrente; - i l giudizio deve essere, pertanto , dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - l a declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviam ente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso