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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 27794/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 9/1/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; "Zem-aka [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 9 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. e operata la riduzione per il rito, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un dipinto risultato provento di furto denunziato in data 4 marzo 2015 da [OSCURATO:PERSONA].

Con la medesima sentenza è stata altresì disposta la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per la durata di giorni 20 da espletarsi entro il termine di un anno presso il Comune di residenza o di domicilio.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente il difensore dell'imputata, deducendo con motivo unico: art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per mancato accertamento della sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Rileva, inoltre, il difensore della ricorrente che in relazione al reato di cui all'imputazione, tenuto conto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. il termine di prescrizione del reato, anche computando gli eventi sospensivi ed interruttivi era decorso antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è tardivo.

La sentenza del Tribunale di Palermo risulta pronunciata il giorno 9 gennaio 2024 e depositata in data 22 gennaio 2024.

Il termine per proporre impugnazione alla luce del combinato disposto degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett. b) era di complessivi bgiorni e, quindi, è venuto a scadere il 24 febbraio 2024.

Il ricorso risulta essere stato trasmesso in data 8 marzo 2024 quindi è pacificamente tardivo.

2. Per solo dovere di completezza occorre rilevare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione» (ex ceteris: Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021), che «In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena cancordata» (Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275027) e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. il reato in contestazione non si sarebbe certamente prescritto prima del 10 maggio 2025.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 9/1/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; "Zem-aka [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 9 gennaio 2024, il Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti, riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. e operata la riduzione per il rito, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di un dipinto risultato provento di furto denunziato in data 4 marzo 2015 da [OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima sentenza è stata altresì disposta la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per la durata di giorni 20 da espletarsi entro il termine di un anno presso il Comune di residenza o di domicilio. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento l'imputato personalmente il difensore dell'imputata, deducendo con motivo unico: art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per mancato accertamento della sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rileva, inoltre, il difensore della ricorrente che in relazione al reato di cui all'imputazione, tenuto conto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. il termine di prescrizione del reato, anche computando gli eventi sospensivi ed interruttivi era decorso antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è tardivo. La sentenza del Tribunale di Palermo risulta pronunciata il giorno 9 gennaio 2024 e depositata in data 22 gennaio 2024. Il termine per proporre impugnazione alla luce del combinato disposto degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett. b) era di complessivi bgiorni e, quindi, è venuto a scadere il 24 febbraio 2024. Il ricorso risulta essere stato trasmesso in data 8 marzo 2024 quindi è pacificamente tardivo. 2. Per solo dovere di completezza occorre rilevare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione» (ex ceteris: Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021), che «In tema di patteggiamento, la maturata prescrizione del reato non è deducibile né rilevabile d'ufficio in cassazione, in quanto non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena cancordata» (Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275027) e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 157 cod. pen. il reato in contestazione non si sarebbe certamente prescritto prima del 10 maggio 2025. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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