CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024
Cassazione n. 26691/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTE Fraio avviso alle parti i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e BAGGIO Mattia, avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Udine in data 28/04/2021, è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Trieste, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata irrogata agli imputati la sola pena dell'ammenda, in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 659 cod. pen.; rilevato che la predetta impugnazione è stata proposta personalmente dagli imputati; considerato che la proposizione personale del ricorso è avvenuta in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]