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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20240/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione (primo motivo), nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e alla esclusione della recidiva (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non specifiche perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché la Corte d'appello ha rilevato che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver rimosso il veicolo, sottoposto a vincolo perché condotto dall'imputato senza assicurazione, e sul quale era apposto il sigillo in materiale cartaceo, dal parcheggio in cui si trovava al momento del sequestro amministrativo e del quale aveva la disponibilità, senza previa comunicazione all'autorità competente circa la necessità di tale spostamento, così integrando la rimozione materiale di sigillo; Osservato che il secondo motivo espone censure non specifiche poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre non consentite in sede di legittimità, siccome inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensiva, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché relative a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché debba applicarsi la recidiva e perché le circostanze attenuanti generiche debbano essere ritenute equivalenti e non prevalenti rispetto alla contestata recidiva, evidenziando i numerosi precedenti, sia anteriori sia posteriori al reato contestato, dai quali si desume la tendenza del ricorrente a non rispettare le regole, nonché l'esercizio di un'attività illecita stabile e professionale nel commercio di prodotti con segni falsi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Dlmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MFIXYZiGrld3t ilídizia`De iis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione e 400,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione (primo motivo), nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e alla esclusione della recidiva (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non specifiche perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, giacché la Corte d'appello ha rilevato che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver rimosso il veicolo, sottoposto a vincolo perché condotto dall'imputato senza assicurazione, e sul quale era apposto il sigillo in materiale cartaceo, dal parcheggio in cui si trovava al momento del sequestro amministrativo e del quale aveva la disponibilità, senza previa comunicazione all'autorità competente circa la necessità di tale spostamento, così integrando la rimozione materiale di sigillo; Osservato che il secondo motivo espone censure non specifiche poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed inoltre non consentite in sede di legittimità, siccome inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensiva, nonché, comunque, manifestamente infondate, perché relative a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la Corte d'appello ha correttamente spiegato perché debba applicarsi la recidiva e perché le circostanze attenuanti generiche debbano essere ritenute equivalenti e non prevalenti rispetto alla contestata recidiva, evidenziando i numerosi precedenti, sia anteriori sia posteriori al reato contestato, dai quali si desume la tendenza del ricorrente a non rispettare le regole, nonché l'esercizio di un'attività illecita stabile e professionale nel commercio di prodotti con segni falsi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Dlmmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.MFIXYZiGrld3t ilídizia`De iis
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