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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 28530/2022

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sto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2255/2016 depositata il14/09/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento Irpef per le annualità 2004, 2006 e 2008, deducendone l’illegittimità per l’inapplicabilità dei parametri utilizzati, dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per difetto di motivazione. 2.Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello, notificato a mezzo posta.

Nella sentenza si legge che “solo in forza della ricevuta di spedizione il giudice può utilmente verificare l’osservanza del termine di decadenza dall’impugnazione e la tempestività della costituzione in giudizio dell’impugnante….nel caso in cui il ricorrente o appellante depositi soltanto la cartolina di ricevimento della raccomandata, come nel caso che ci occupa, e non anche la ricevuta di spedizione, la cartolina di ricevimento non può essere considerata documento idoneamente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. 5.Ha resistito, con contro-ricorso, il contribuente. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 13 settembre 2022.

Considerato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 156 cod.proc.civ. e 2699 cod.civ., essendo la decisione impugnata in contrasto con il principio affermato da Sez.

U, n. 13542 del 29/05/2017 (Rv. 644364 - 03), secondo cui, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ., dell’art. 101, secondo comma, cod.proc.civ., essendo stata dichiarata l’inammissibilità d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio sul punto.

2. Il contribuente, nel contro-ricorso, ha eccepito la tardività del ricorso, di cui ha, comunque, sostenuto l’infondatezza, rilevando anche la nullità della notifica dell’appello, avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte o dalla residenza dichiarata all’atto della sua costituzione in giudizio.

3. In via preliminare va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto, ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art.327 cod.proc.civ., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (v., tra le altre, Sez.

L, n. 6951 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653084 -01), che, nel caso di specie, risale al primo semestre del .

4. Il ricorso per cassazione merita accoglimento, posto che effettivamente, dalla documentazione depositata dall’appellante, al momento della sua tempestiva costituzione, come risultante dalla certificazione di cancelleria, integralmente trascritta nel ricorso (in particolare dagli avvisi di ricevimento delle due raccomandate, in cui la data di spedizione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è indicata con stampigliatura meccanografica), si desume inequivocabilmente la tempestività dell’appello.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13542 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03) hanno chiarito che resta compito tipico dell'agente postale - per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale - l'annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione, sicché ove sull’avviso di ricevimento sia apposto dall'agente postale almeno il timbro a secco dell'ufficio accettante, la data ivi stampigliata attesta il giorno di spedizione perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio postale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita.

Pertanto, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica (come avvenuto nel caso in esame) ovvero con proprio timbro datario.

Recentemente si è anche affermato che nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam" (Sez6 - 5, n. 19547 del 19/07/2019, Rv.654738 - 01).

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la tempestività dell’appello è confermata dalla data di ricezione delle raccomandate, che è, comunque, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione.

Le Sezioni Unite, nella già citata sentenza,hanno pure precisato che resta ferma la c.d.

"prova di resistenza" se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario (v. p. 30). 5.In ordine all’asserita nullità della notifica dell’appello dedotta nel contro-ricorso, deve rilevarsi che si tratta di questione assorbita, a fronte della pronuncia di tardività dell’appello.

Difatti, la tempestività dell’impugnazione deve essere verificata prima della regolare costituzione del contraddittorio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che la tardività dell’appello comporta l’immediata definizione della causa, mentre la rinnovazione della notifica nulla dell’atto introduttivo comporterebbe un inutile allungamento dei tempi processuali, non potendo determinare un esito diverso della causa, oltre ad un aggravio di spese per la parte soccombente.

Va, pertanto, ribadito che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022, Rv. 665303 -01).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, che, previa verifica della validità della notifica dell’appello, ne valuterà il merito, tenuto conto che la nullità, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, e può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame (Cass.SSUU n. 14916- 7/16).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 2255/2016 depositata il14/09/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di accertamento Irpef per le annualità 2004, 2006 e 2008, deducendone l’illegittimità per l’inapplicabilità dei parametri utilizzati, dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e per difetto di motivazione. 2.Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per omesso deposito della ricevuta di spedizione dell’appello, notificato a mezzo posta. Nella sentenza si legge che “solo in forza della ricevuta di spedizione il giudice può utilmente verificare l’osservanza del termine di decadenza dall’impugnazione e la tempestività della costituzione in giudizio dell’impugnante….nel caso in cui il ricorrente o appellante depositi soltanto la cartolina di ricevimento della raccomandata, come nel caso che ci occupa, e non anche la ricevuta di spedizione, la cartolina di ricevimento non può essere considerata documento idoneamente surrogatorio della ricevuta di spedizione della raccomandata”. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. 5.Ha resistito, con contro-ricorso, il contribuente. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 13 settembre 2022. Considerato che: 1.L’Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 156 cod.proc.civ. e 2699 cod.civ., essendo la decisione impugnata in contrasto con il principio affermato da Sez. U, n. 13542 del 29/05/2017 (Rv. 644364 - 03), secondo cui, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, atteso che solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod.proc.civ., dell’art. 101, secondo comma, cod.proc.civ., essendo stata dichiarata l’inammissibilità d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio sul punto. 2. Il contribuente, nel contro-ricorso, ha eccepito la tardività del ricorso, di cui ha, comunque, sostenuto l’infondatezza, rilevando anche la nullità della notifica dell’appello, avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte o dalla residenza dichiarata all’atto della sua costituzione in giudizio. 3. In via preliminare va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto, ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art.327 cod.proc.civ., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado (v., tra le altre, Sez. L, n. 6951 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 653084 -01), che, nel caso di specie, risale al primo semestre del . 4. Il ricorso per cassazione merita accoglimento, posto che effettivamente, dalla documentazione depositata dall’appellante, al momento della sua tempestiva costituzione, come risultante dalla certificazione di cancelleria, integralmente trascritta nel ricorso (in particolare dagli avvisi di ricevimento delle due raccomandate, in cui la data di spedizione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è indicata con stampigliatura meccanografica), si desume inequivocabilmente la tempestività dell’appello. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 13542 del 29/05/2017, Rv. 644364 - 03) hanno chiarito che resta compito tipico dell'agente postale - per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale - l'annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione, sicché ove sull’avviso di ricevimento sia apposto dall'agente postale almeno il timbro a secco dell'ufficio accettante, la data ivi stampigliata attesta il giorno di spedizione perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio postale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita. Pertanto, nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica (come avvenuto nel caso in esame) ovvero con proprio timbro datario. Recentemente si è anche affermato che nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad substantiam" (Sez6 - 5, n. 19547 del 19/07/2019, Rv.654738 - 01). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la tempestività dell’appello è confermata dalla data di ricezione delle raccomandate, che è, comunque, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione. Le Sezioni Unite, nella già citata sentenza,hanno pure precisato che resta ferma la c.d. "prova di resistenza" se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario (v. p. 30). 5.In ordine all’asserita nullità della notifica dell’appello dedotta nel contro-ricorso, deve rilevarsi che si tratta di questione assorbita, a fronte della pronuncia di tardività dell’appello. Difatti, la tempestività dell’impugnazione deve essere verificata prima della regolare costituzione del contraddittorio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che la tardività dell’appello comporta l’immediata definizione della causa, mentre la rinnovazione della notifica nulla dell’atto introduttivo comporterebbe un inutile allungamento dei tempi processuali, non potendo determinare un esito diverso della causa, oltre ad un aggravio di spese per la parte soccombente. Va, pertanto, ribadito che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (Sez. 1, n. 19442 del 16/06/2022, Rv. 665303 -01). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Calabria, che, previa verifica della validità della notifica dell’appello, ne valuterà il merito, tenuto conto che la nullità, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, e può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame (Cass.SSUU n. 14916- 7/16). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tribu
Sentenza Cassazione n. 28530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris