Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09207/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6046-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Patti ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.tiMarisa Barattini e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Sciré 15; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 177/2016 del 2 6 agosto 2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per parte resistente, che ne ha domandatoil rigetto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di medico direttore di struttura complessa presso l’UO di medicina generale del presidio ospedaliero di Urbino ha convenuto in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA], chiedendo fosse accertato che la sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino non avevano efficacia esecutiva, con conseguente nullità delle delibera n. 611/AV1 del 6 giugno 2012 e della delibera n . 614/AV1 del 7 giugno 2012, che si erano conformate a quanto statuito nella citata sentenza del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato la nullità del contratto con il quale gli era stato conferito l’incarico di direttore di struttura complessa.

Egli ha esposto che il giudizio fra il medesimo ricorrente, l’[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale quest’ultimo aveva domandato l’annullamento e/o la disapplicazione della delibera di conferimento dell’incarico de quo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] era ancor a pendente, atteso che la sentenza di appello menzionata non era passata in giudicato, con l’effettoche l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dato erroneamente esecuzione ad una sentenza di accertamento.

L’[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 25 del 2015, ha accolto il ricorso, ordinando alla P.A. resistente di mantenere o reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel posto di direttore della UO di Medicina generale dell’Ospedale di Urbino fino al passaggio in giudicato delle sentenze sopra menzionate, oppure, preso atto che il contratto di lavoro in esame era stato rinnovato fino al luglio 2019, fino alla scadenza di detto contratto, se successiva.

L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello, limitando la sua impugnazione alla parte della sentenza di primo grado che aveva individuato il termine finale di mantenimento o reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nell’incarico fino alla data di scadenza del contratto rinnovato fino al 2019, se ed in quanto successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d’appello di Ancona.

Di conseguenza, la parte appellante ha domandato che l’ordine di mantenimento o reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro avesse effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d’appello di Ancona.

La Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 177/2016, ha accolto l’appello, stabilendo che il contratto intercorrente fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], scaduto il 25 luglio 2014, non si era rinnovato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 372 c.p.c., 28 CCNL 1998-2001,28, comma 3, CCNL 2005 e 16 e 17 r.d. n. 2240 del 1923in quanto, successivamente alla pronuncia di appello, la P.A. aveva provveduto a confermare per iscritto il rinnovo dell’incarico oggetto di causa, così sanando ogni eventuale carenza formale.

Infatti, l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva previsto, con delibera del 18 gennaio 2017, di prorogare gli incarichi di Direzione di dipartimento ai dirigenti che ne erano già titolari, senza soluzione di continuità con gli atti di precedente nomina e fino alle data indicate.

In particolare, il nome del ricorrente risultava dalla tabella allegata alla citata delibera, ove era indicato quale direttore del [OSCURATO:PERSONA], con menzione , quale atto precedente, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e specificazionedel 31 marzo 2017 quale termine di detta proroga. [OSCURATO:PERSONA] che l’incarico di Capo di dipartimento richiedeva necessariamente che il beneficiario ricoprisse anche l’incarico di Direttore di Struttura complessa.

La doglianza è inammissibile.

Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte circostanze nuove, implicanti necessariamente accertamenti di fatto, o solleva te nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali(Cass., Sez.

L, n. 21355 del 6 luglio 2022 ).

Soprattutto, si rileva che l’accoglimento del motivo di impugnazione richiederebbe un complesso esame della delibera del 18 gennaio 2017, della relativa tabella, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e dei presupposti di fatto di tali atti, attività che imporrebbe, però, degli accertamenti di merito.In ogni caso, si osserva che, alle date sopraindicate, non erano passate in giudicato la sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino e non si era concluso il presente giudizio, concernente proprio l’avvenuto rinnovo del l’incarico oggetto del contratto intercorrente fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], scaduto il 25 luglio 2014. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza perché la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua eccezione di tardività della documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado.

La doglianza è inammissibile, atteso che non è neppure stato riportato in sintesi il contenuto di detti documenti che, peraltro, non risulta siano stati posti a fondamento della decisione dalla Corte d’appello di Ancona. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 112, 324, 342 e 346 c.p.c.in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare le doglianze avanzate dall’[OSCURATO:PERSONA] in secondo grado.

Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai contestato in appello la mancanza di prova scritta dell’atto di rinnovo contrattuale.

La doglianza è infondata.

Infatti, dalla stessa lettura dello stralcio dell’atto di appello dell’[OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel ricorso per cassazione emerge che parte appellante si era doluta della circostanzache il rinnovo contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] non fosse avvenuto seguendo l’ iter di legge, non essendo stato adottato con provvedimento del Direttore di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla valutazione positiva ad opera del [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che la mancanza di forma scritta di tale rinnovo era stata dedotta, essendo stata contestata la validità dello stesso e l’assenza di un atto del citato Direttore. 4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato in primo grado la circostanza, da lui dedotta, dell’avvenuto rinnovo del suo incarico, e non avrebbe valutato che egli aveva continuato ad operare, senza interruzione, quale direttore dell’UO di Medicina generale di Urbino pur dopo il luglio 2014.

La doglianza è infondata.

In primo luogo, si evidenzia che la validità o meno del rinnovo oggetto del contendere non poteva dipendere dall’eventualenon contestazione dell’[OSCURATO:SOCIETA], la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto, non già alle questioni giuridiche (Cass., Sez. 3, n. 25363 del25 agosto 2022 ).

Inoltre, si sottolinea che la semplice continuazione dell’attività del ricorrente, peraltro imposta da un provvedimento cautelare emesso nell’ambito di un giudizio non ancora conclusosi, non poteva comportare, di per sé, il rinnovo dell’incarico in esame. 5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ter d.lgs. n. 165 del 2001, 16 e 17r.d. n. 2240 del 18 novembre 1923, 28 del CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005, 10 CCNL 2006-2009, 1 ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e 112 c.p.c., nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il rinnovo dell’incarico oggetto di causa dovesse avvenire per iscritto.

Inoltre, non avrebbe tenuto conto che il rapporto de quo intercorreva con una P.A. che agiva come datore di lavoro privato.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, si rileva chela sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbinosono passate in giudicato, in seguito alla pronuncia dell’ordinanza n. 6594 del 16 marzo 2018 della S.C., con la conseguenza che è stata accertata la nullità dell’atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l’originario incarico di direttore di struttura complessa di [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l’assegnazione del quale era viziata da nullità.

Inoltre, si osserva che l’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 5,per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell ’ incarico, attinente alle attivit à professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale.

Degli esiti positivi di tali verifiche sitiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico.

L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda.

Nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell’incarico.

Inconferente è il richiamo al testo dell’art. 19, comma 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale regola, nel testo vigente all’epoca del preteso rinnovo, la diversa ipotesi della revoca degli incarichi dirigenziali, che può avvenire solo nei casi e con le modalità di cui all’ articolo 21, comma 1, secondo periodo.

Prive di pregio sono, quindi, le difese del ricorrente, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere d ei medesimi incarichi, dall’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992”. 6)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento all’attività svolta dall’[OSCURATO:SOCIETA] in occasione dell’udienza di discussione, dovendosi considerare, altresì, che la P.A. ha depositato il proprio atto di costituzione oltre la scadenza dei termini per presentare regolare controricorso.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- dà atto che sussiste l’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6046-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Patti ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.tiMarisa Barattini e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Sciré 15; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 177/2016 del 2 6 agosto 2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per parte resistente, che ne ha domandatoil rigetto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di medico direttore di struttura complessa presso l’UO di medicina generale del presidio ospedaliero di Urbino ha convenuto in giudizio l’[OSCURATO:SOCIETA], chiedendo fosse accertato che la sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino non avevano efficacia esecutiva, con conseguente nullità delle delibera n. 611/AV1 del 6 giugno 2012 e della delibera n . 614/AV1 del 7 giugno 2012, che si erano conformate a quanto statuito nella citata sentenza del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato la nullità del contratto con il quale gli era stato conferito l’incarico di direttore di struttura complessa. Egli ha esposto che il giudizio fra il medesimo ricorrente, l’[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale quest’ultimo aveva domandato l’annullamento e/o la disapplicazione della delibera di conferimento dell’incarico de quo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] era ancor a pendente, atteso che la sentenza di appello menzionata non era passata in giudicato, con l’effettoche l’[OSCURATO:PERSONA] aveva dato erroneamente esecuzione ad una sentenza di accertamento. L’[OSCURATO:SOCIETA] si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.Il Tribunale di Urbino, con sentenza n. 25 del 2015, ha accolto il ricorso, ordinando alla P.A. resistente di mantenere o reintegrare [OSCURATO:PERSONA] nel posto di direttore della UO di Medicina generale dell’Ospedale di Urbino fino al passaggio in giudicato delle sentenze sopra menzionate, oppure, preso atto che il contratto di lavoro in esame era stato rinnovato fino al luglio 2019, fino alla scadenza di detto contratto, se successiva. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello, limitando la sua impugnazione alla parte della sentenza di primo grado che aveva individuato il termine finale di mantenimento o reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nell’incarico fino alla data di scadenza del contratto rinnovato fino al 2019, se ed in quanto successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d’appello di Ancona. Di conseguenza, la parte appellante ha domandato che l’ordine di mantenimento o reintegra di [OSCURATO:PERSONA] nel posto di lavoro avesse effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 456 del 2012 della Corte d’appello di Ancona. La Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 177/2016, ha accolto l’appello, stabilendo che il contratto intercorrente fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], scaduto il 25 luglio 2014, non si era rinnovato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 372 c.p.c., 28 CCNL 1998-2001,28, comma 3, CCNL 2005 e 16 e 17 r.d. n. 2240 del 1923in quanto, successivamente alla pronuncia di appello, la P.A. aveva provveduto a confermare per iscritto il rinnovo dell’incarico oggetto di causa, così sanando ogni eventuale carenza formale. Infatti, l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva previsto, con delibera del 18 gennaio 2017, di prorogare gli incarichi di Direzione di dipartimento ai dirigenti che ne erano già titolari, senza soluzione di continuità con gli atti di precedente nomina e fino alle data indicate. In particolare, il nome del ricorrente risultava dalla tabella allegata alla citata delibera, ove era indicato quale direttore del [OSCURATO:PERSONA], con menzione , quale atto precedente, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e specificazionedel 31 marzo 2017 quale termine di detta proroga. [OSCURATO:PERSONA] che l’incarico di Capo di dipartimento richiedeva necessariamente che il beneficiario ricoprisse anche l’incarico di Direttore di Struttura complessa. La doglianza è inammissibile. Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte circostanze nuove, implicanti necessariamente accertamenti di fatto, o solleva te nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali(Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022 ). Soprattutto, si rileva che l’accoglimento del motivo di impugnazione richiederebbe un complesso esame della delibera del 18 gennaio 2017, della relativa tabella, della determina n. 547/AV1 del 24 maggio 2016 e dei presupposti di fatto di tali atti, attività che imporrebbe, però, degli accertamenti di merito.In ogni caso, si osserva che, alle date sopraindicate, non erano passate in giudicato la sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbino e non si era concluso il presente giudizio, concernente proprio l’avvenuto rinnovo del l’incarico oggetto del contratto intercorrente fra [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], scaduto il 25 luglio 2014. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza perché la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua eccezione di tardività della documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado. La doglianza è inammissibile, atteso che non è neppure stato riportato in sintesi il contenuto di detti documenti che, peraltro, non risulta siano stati posti a fondamento della decisione dalla Corte d’appello di Ancona. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 112, 324, 342 e 346 c.p.c.in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretare le doglianze avanzate dall’[OSCURATO:PERSONA] in secondo grado. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai contestato in appello la mancanza di prova scritta dell’atto di rinnovo contrattuale. La doglianza è infondata. Infatti, dalla stessa lettura dello stralcio dell’atto di appello dell’[OSCURATO:SOCIETA] contenuto nel ricorso per cassazione emerge che parte appellante si era doluta della circostanzache il rinnovo contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] non fosse avvenuto seguendo l’ iter di legge, non essendo stato adottato con provvedimento del Direttore di [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla valutazione positiva ad opera del [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che la mancanza di forma scritta di tale rinnovo era stata dedotta, essendo stata contestata la validità dello stesso e l’assenza di un atto del citato Direttore. 4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva contestato in primo grado la circostanza, da lui dedotta, dell’avvenuto rinnovo del suo incarico, e non avrebbe valutato che egli aveva continuato ad operare, senza interruzione, quale direttore dell’UO di Medicina generale di Urbino pur dopo il luglio 2014. La doglianza è infondata. In primo luogo, si evidenzia che la validità o meno del rinnovo oggetto del contendere non poteva dipendere dall’eventualenon contestazione dell’[OSCURATO:SOCIETA], la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto, non già alle questioni giuridiche (Cass., Sez. 3, n. 25363 del25 agosto 2022 ). Inoltre, si sottolinea che la semplice continuazione dell’attività del ricorrente, peraltro imposta da un provvedimento cautelare emesso nell’ambito di un giudizio non ancora conclusosi, non poteva comportare, di per sé, il rinnovo dell’incarico in esame. 5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ter d.lgs. n. 165 del 2001, 16 e 17r.d. n. 2240 del 18 novembre 1923, 28 del CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005, 10 CCNL 2006-2009, 1 ss. d.lgs. n. 165 del 2001 e 112 c.p.c., nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il rinnovo dell’incarico oggetto di causa dovesse avvenire per iscritto. Inoltre, non avrebbe tenuto conto che il rapporto de quo intercorreva con una P.A. che agiva come datore di lavoro privato. La doglianza è infondata. Innanzitutto, si rileva chela sentenza n. 456/2012 della Corte d’appello di Ancona e la sentenza n. 408/2011 del Tribunale di Urbinosono passate in giudicato, in seguito alla pronuncia dell’ordinanza n. 6594 del 16 marzo 2018 della S.C., con la conseguenza che è stata accertata la nullità dell’atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l’originario incarico di direttore di struttura complessa di [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l’assegnazione del quale era viziata da nullità. Inoltre, si osserva che l’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, al comma 5,per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell ’ incarico, attinente alle attivit à professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Degli esiti positivi di tali verifiche sitiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda. Nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell’incarico. Inconferente è il richiamo al testo dell’art. 19, comma 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale regola, nel testo vigente all’epoca del preteso rinnovo, la diversa ipotesi della revoca degli incarichi dirigenziali, che può avvenire solo nei casi e con le modalità di cui all’ articolo 21, comma 1, secondo periodo. Prive di pregio sono, quindi, le difese del ricorrente, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere d ei medesimi incarichi, dall’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992”. 6)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento all’attività svolta dall’[OSCURATO:SOCIETA] in occasione dell’udienza di discussione, dovendosi considerare, altresì, che la P.A. ha depositato il proprio atto di costituzione oltre la scadenza dei termini per presentare regolare controricorso. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- dà atto che sussiste l’obbligo per il ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
Sentenza Cassazione n. 09207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris