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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 40109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 1/23 in data 07/03/2023 della Corte di assise di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 07/03/2023, la Corte di assise di appello di Messina, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato nel procedimento n. 32/1993 a carico di [OSCURATO:PERSONA], di disporre l'immediata annotazione e/o trascrizione presso la competente Agenzia delle Entrate - Area registri immobiliari a cura della cancelleria del provvedimento di revoca della confisca in estensione in relazione al fabbricato rurale (part. 156) e ai terreni di cui alle particelle 157 (ex n. 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò, su cui quest'ultimo insiste nonché al capannone e al terreno di cui alla particella 350 (ex n. 95), sito nel Comune di Condofuri località Rossetta, previo accertamento della natura di pertinenza dei terreni rispetto ai fabbricati.

1.1. Con decreto in data 22.02.2010 era stata disposta la confisca sui seguenti beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: -terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò; -terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta.

1.2. Con ordinanza in data 25/10/2016, la Corte di assise di appello di Messina, aveva esteso la precedente confisca: -ad un fabbricato rurale insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò; -ad un capannone insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta.

1.3. Con ordinanza in data 24/10/2017, nell'ambito del proc. n. 13/2017 S.I.G.E., la Corte di assise di appello di Messina, in accoglimento dell'opposizione del Mafrica, revocava il provvedimento di estensione della confisca riconoscendo che i fabbricati di proprietà dell'instante avevano un valore economico di gran lunga superiore rispetto ai rispettivi terreni oggetto di precedente confisca, con conseguente revoca del sequestro dei due fabbricati.

1.4. Con ordinanza in data 07/03/2023, nel confermare la confisca dei manufatti che insistono sulle particelle 350 (ex 95) e 349 del foglio 65 del Comune di Condofuri, dichiarava che la revoca della confisca di cui all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S.Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8) nonché l'area su cui insiste, rigettando le istanze del Mafrica.

2. Avverso la predetta ordinanza del 07/03/2023, il Mafrica proponeva sia ricorso ex artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. avanti alla Corte di assise di appello di Messina che ricorso per cassazione, deducendo i medesimi motivi.

3. Con ordinanza in data 27/03/2023, il Presidente della seconda sezione della Corte di assise di appello di Messina trasmetteva alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso in opposizione ex artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. per la trattazione unitaria.4.

I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Primo motivo: erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649, 658, 665, 676 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento di confisca in estensione risulta revocato in toto; tuttavia, contraddittoriamente, il provvedimento impugnato, valorizzando parte del dispositivo della predetta ordinanza del 24/10/2017, con riguardo all'espressione "fabbricato rurale", ha ritenuto in modo del tutto inopinato che la revoca avesse riguardato il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S.Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) e non anche il capannone - anch'esso fabbricato rurale - insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta.

4.2. Secondo motivo: erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che il "fabbricato rurale" oggetto di revoca di confisca in quel di S.Lorenzo non inglobasse nella disciplina dell'accessione invertita, a titolo di pertinenza di immobile ad immobile, anche tutto il terreno su cui lo stesso era stato eretto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento assunto dal Presidente della Corte di assise di appello di Messina in data 27/03/2033, assume che l'ordinanza impugnata ha "riferimento all'esecuzione ed interpretazione di altra ordinanza già emessa in camera di consiglio a seguito di opposizione" e che, di conseguenza, il ricorso in opposizione de quo deve essere necessariamente trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 1.1.

Il ricorso, in sostanza, lamenta un'errata interpretazione da parte della Corte d'assise d'appello di Messina - adita con istanza dell'odierno ricorrente - del contenuto dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di assise di Appello medesima, in relazione all'individuazione degli immobili oggetto di revoca della confisca.

Il provvedimento oggetto del presente gravame, instaurativo di un nuovo incidente di esecuzione, non costituisce provvedimento reso all'esito di opposizione da parte dell'interessato.

Contro detto provvedimento il ricorrente, avrebbe dovuto proporre atto di opposizione avanti la stessa Corte di assise di appello.

1.2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo (quanto meno dalla fine degli anni 2000) costante nell'affermare il principio secondo cui, in riferimento alle decisioni relative alle materie indicate nel citato comma 1 dell'art. 676 del codice di rito, il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (sia essa emessa de plano che, come nel caso di specie verificatosi, irritualmente, secondo le modalità disciplinate dall'art. 666 cod. proc. pen.) non pronunciata all'esito di opposizione dell'interessato, del relativo difensore o del pubblico ministero ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è inammissibile, bensì deve essere qualificato (facendo applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.) come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in questo senso, quanto alla materia della confisca, cfr., Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, [OSCURATO:PERSONA].

Dello Stato in proc.

Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166).

2. I ricorsi in parola, da qualificare come atti di opposizione proposti ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in quanto richiedenti una nuova pronuncia sul provvedimento di confisca, vanno trasmessi allo stesso giudice dell'esecuzione - individuato nella Corte di assise di appello di Messina - per il giudizio da svolgersi secondo le regole contenute nell'art. 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificate le impugnazioni come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 1/23 in data 07/03/2023 della Corte di assise di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 07/03/2023, la Corte di assise di appello di Messina, rigettava la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato nel procedimento n. 32/1993 a carico di [OSCURATO:PERSONA], di disporre l'immediata annotazione e/o trascrizione presso la competente Agenzia delle Entrate - Area registri immobiliari a cura della cancelleria del provvedimento di revoca della confisca in estensione in relazione al fabbricato rurale (part. 156) e ai terreni di cui alle particelle 157 (ex n. 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò, su cui quest'ultimo insiste nonché al capannone e al terreno di cui alla particella 350 (ex n. 95), sito nel Comune di Condofuri località Rossetta, previo accertamento della natura di pertinenza dei terreni rispetto ai fabbricati. 1.1. Con decreto in data 22.02.2010 era stata disposta la confisca sui seguenti beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: -terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò; -terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta. 1.2. Con ordinanza in data 25/10/2016, la Corte di assise di appello di Messina, aveva esteso la precedente confisca: -ad un fabbricato rurale insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8), foglio di mappa 61 del Comune di S.Lorenzo, località Farcò; -ad un capannone insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta. 1.3. Con ordinanza in data 24/10/2017, nell'ambito del proc. n. 13/2017 S.I.G.E., la Corte di assise di appello di Messina, in accoglimento dell'opposizione del Mafrica, revocava il provvedimento di estensione della confisca riconoscendo che i fabbricati di proprietà dell'instante avevano un valore economico di gran lunga superiore rispetto ai rispettivi terreni oggetto di precedente confisca, con conseguente revoca del sequestro dei due fabbricati. 1.4. Con ordinanza in data 07/03/2023, nel confermare la confisca dei manufatti che insistono sulle particelle 350 (ex 95) e 349 del foglio 65 del Comune di Condofuri, dichiarava che la revoca della confisca di cui all'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S.Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) insistente sui terreni di cui alle particelle 157 (ex 8) nonché l'area su cui insiste, rigettando le istanze del Mafrica. 2. Avverso la predetta ordinanza del 07/03/2023, il Mafrica proponeva sia ricorso ex artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. avanti alla Corte di assise di appello di Messina che ricorso per cassazione, deducendo i medesimi motivi. 3. Con ordinanza in data 27/03/2023, il Presidente della seconda sezione della Corte di assise di appello di Messina trasmetteva alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso in opposizione ex artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. per la trattazione unitaria.4. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Primo motivo: erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649, 658, 665, 676 cod. proc. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento di confisca in estensione risulta revocato in toto; tuttavia, contraddittoriamente, il provvedimento impugnato, valorizzando parte del dispositivo della predetta ordinanza del 24/10/2017, con riguardo all'espressione "fabbricato rurale", ha ritenuto in modo del tutto inopinato che la revoca avesse riguardato il solo fabbricato rurale sito nel Comune di S.Lorenzo località Farcò (foglio 61, particella 156) e non anche il capannone - anch'esso fabbricato rurale - insistente sul terreno di cui alla particella 350 (ex 95) nel Comune di Condofuri, località Rossetta. 4.2. Secondo motivo: erronea applicazione degli artt. 125, 127, 649 cod. proc. pen., 818, 938, 1117 cod. civ. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che il "fabbricato rurale" oggetto di revoca di confisca in quel di S.Lorenzo non inglobasse nella disciplina dell'accessione invertita, a titolo di pertinenza di immobile ad immobile, anche tutto il terreno su cui lo stesso era stato eretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento assunto dal Presidente della Corte di assise di appello di Messina in data 27/03/2033, assume che l'ordinanza impugnata ha "riferimento all'esecuzione ed interpretazione di altra ordinanza già emessa in camera di consiglio a seguito di opposizione" e che, di conseguenza, il ricorso in opposizione de quo deve essere necessariamente trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso, in sostanza, lamenta un'errata interpretazione da parte della Corte d'assise d'appello di Messina - adita con istanza dell'odierno ricorrente - del contenuto dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di assise di Appello medesima, in relazione all'individuazione degli immobili oggetto di revoca della confisca. Il provvedimento oggetto del presente gravame, instaurativo di un nuovo incidente di esecuzione, non costituisce provvedimento reso all'esito di opposizione da parte dell'interessato. Contro detto provvedimento il ricorrente, avrebbe dovuto proporre atto di opposizione avanti la stessa Corte di assise di appello. 1.2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo (quanto meno dalla fine degli anni 2000) costante nell'affermare il principio secondo cui, in riferimento alle decisioni relative alle materie indicate nel citato comma 1 dell'art. 676 del codice di rito, il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (sia essa emessa de plano che, come nel caso di specie verificatosi, irritualmente, secondo le modalità disciplinate dall'art. 666 cod. proc. pen.) non pronunciata all'esito di opposizione dell'interessato, del relativo difensore o del pubblico ministero ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è inammissibile, bensì deve essere qualificato (facendo applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.) come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in questo senso, quanto alla materia della confisca, cfr., Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, [OSCURATO:PERSONA]. Dello Stato in proc. Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166). 2. I ricorsi in parola, da qualificare come atti di opposizione proposti ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in quanto richiedenti una nuova pronuncia sul provvedimento di confisca, vanno trasmessi allo stesso giudice dell'esecuzione - individuato nella Corte di assise di appello di Messina - per il giudizio da svolgersi secondo le regole contenute nell'art. 666 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificate le impugnazioni come opposizioni, dispone la trasmissione degli atti
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