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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18650/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, pronunciata in data 17 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad esito di rito abbreviato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 610 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, trattandosi di questione di fatto non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), i vizi motivazionali lamentati sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova testimoniale (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della attendibilità soggettiva ed oggettiva, nonché alla luce dei molteplici riscontri al narrato forniti dagli accertamenti di P.G. e dal certificato medico); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato alla luce del costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 7 sulla congruità e adeguatezza della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, pronunciata in data 17 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad esito di rito abbreviato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 610 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto, trattandosi di questione di fatto non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), i vizi motivazionali lamentati sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova testimoniale (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 e Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ragione della attendibilità soggettiva ed oggettiva, nonché alla luce dei molteplici riscontri al narrato forniti dagli accertamenti di P.G. e dal certificato medico); ritenuto che anche il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato alla luce del costante indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 7 sulla congruità e adeguatezza della pena irrogata, individuata in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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