CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41640/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04138XF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel reato di rapina aggravata, proponendo una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure di merito oggetto dell'atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del cd. concorso anomalo di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 8), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 I