CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 04/06/2019 del G.i.p. del Tribunale di Monza,. emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di riciclaggio (capi A e B) e di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati (capo C), commessi in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha patteggiato la pena). I tre reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] erano consistiti: quelli di riciclaggio, nell'avere, avendo avuto la disponibilità di due autovetture provento di furto, compiuto sulle stesse delle operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, consistite, in particolare, nell'apporre alle stesse autovetture la targa dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] e il relativo telaio, intestata a [OSCURATO:PERSONA]; quello di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, nell'avere, al fine di conseguire un indennizzo, presentato a [OSCURATO:SOCIETA]. una richiesta di risarcimento danni relativi a un presunto sinistro stradale avvenuto in Milano il 18 gennaio 2017, dichiarando falsamente di avere subito dei danni all'autovettura asseritamente targata [OSCURATO:TARGA], originariamente di sua proprietà. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo. Con tale motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'«inosservanza ed illogica valutazione della prova secondo i canoni valutativi di cui all'art. 19.2 c.p.p. e per travisamento dei fatti e mancanza o manifesta illogicità della motivazione» della sentenza impugnata. La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d'appello di Milano: a) abbia ritenuto l'«implausibil[ità]» delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - le quali «in realtà, esonererebbero [OSCURATO:PERSONA] da qualsivoglia responsabilità» - in quanto rese «[s]olo in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.», laddove lo stesso [OSCURATO:PERSONA], già in precedenza (il 21 aprile 2017), aveva reso dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria e, comunque, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia non potevano ritenersi "tardive"; b) abbia attribuito rilievo negativo al silenzio serbato dall'imputata, laddove tale silenzio «nel caso di specie, è, semmai, da valutarsi quale prova a favore della stessa: la Sortino nulla ha riferito perché ancora nulla sapeva»; c) non abbia motivato in ordine al motivo di appello relativo all'effettiva esistenza, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p. del Tribunale di Monza, della carrozzeria Cars 64 (che aveva redatto il preventivo che era stato allegato alla richiesta di risarcimento dei danni a [OSCURATO:SOCIETA].); d) non abbia considerato che [OSCURATO:PERSONA], intestatario di detta carrozzeria, aveva «numerosi precedenti per ricettazione ed in carcere a [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della fine del primo grado di giudizio», «[c]onsiderazione che non lascia spazio ad alcuni ulteriori e necessari chiarimenti»; e) abbia ritenuto l'inverosimiglianza dell'attribuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], al proprio padre [OSCURATO:PERSONA] del primo riciclaggio, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse «numerosi precedenti specifici»; f) abbia attribuito rilievo negativo al fatto che «il veicolo con targa tedesca - ma di colore bianco - e successivamente con targa italiana - sempre con colore bianco - veniva contravvenzionato più volte per sosta irregolare nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]», laddove «non vi è modo di capire come tale circostanza possa essere valutata come prova a carico della Sortino quando, invece, dovrebbe essere a favore della stessa»; g) abbia affermato, «a distanza di poche righe che la macchina con targa tedesca fosse di colore bianco e poi, commettendo un errore, di colore grigio»; h) «da una parte [...] presume che [la Sortino] possa chiedere al fratello un'altra auto e dall'altro tralascia di considerare che il processo de quo sia sorto perché, in tutta buona fede, attraverso uno studio di consulenza, avviava una richiesta di risarcimento del danno subito a causa del sinistro»; i) non abbia motivato «sia per quanto riguarda la richiesta della difesa di riqualificare il fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. sia dei motivi per i quali la Sortino debba rispondere del reato di truffa, tra l'altro impropriamente non riqualificata nel tentativo non essendoci stato, infatti, alcun risarcimento». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, complesso, motivo è in parte manifestamente infondato e in parte proposto per ragioni non ammissibili in sede di legittimità. 2. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello,, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica c manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non c:orrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez, 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3. Rammentati tali principi, si deve rilevare che la Corte d'appello di Milano, nel confermare la conforme sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza, ha fondato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lei attribuiti su questi elementi di prova. 3.1. Quanto ai due reati di riciclaggio: la "fornitura", da parte della Sortino, della targa e del telaio apposti sulle due autovetture di provenienza furtiva, trattandosi della targa e del telaio di un'autovettura già a lei intestata; la disponibilità, da parte della stessa Sortino, delle due autovetture provento di furto; l'inverosimiglianza del fatto che, come era stato dichiarato dal fratello [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, lo stesso fratello potesse avere esposto la sorella Maria, in quanto inconsapevole di essere venuta in possesso di autovetture riciclate, ai gravi rischi che ciò comportava; il fatto che l'imputata, la quale aveva la disponibilità delle autovetture riciclate, non avesse mai fornito alcuna indicazione in ordine alle circostanze in cui aveva ottenuto tale disponibilità. Tale motivazione appare coerente e logica, non essendo ravvisabile alcuna contraddittorietà o illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che un soggetto che abbia la disponibilità di autovetture provento di furto, alle quali siano stati apposti la targa e il telaio di un'altra autovettura a lui intestata e che non fornisca alcuna indicazione in ordine alle circostanze in cui abbia ottenuto tale disponibilità - essendo inverosimili, per le ragioni dette, quelle indicate da altro soggetto (il fratello) - fosse consapevole sia della provenienza furtiva delle autovetture sia dell'operazione compiuta (l'apposizione della targa e del telaio di un'autovettura a sé intestata) al fine di ostacolare l'identificazione di tale provenienza delittuosa. Tale coerente e logica motivazione non è scalfita dalle censure sollevate dalla ricorrente. In particolare: quanto a quella di cui sub a), da un lato, perché l'innplausibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia è stata ritenuta dalla Corte d'appello di Milano in ragione non solo della "tardività" delle stesse ma anche della loro intrinseca inverosimiglianza (tra l'altro, per non essere credibile che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere esposto l'inconsapevole sorella ai gravi rischi che comportava la disponibilità di autovetture riciclate), dall'altro lato, perché dalla lettura delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] il 21 aprile 2017 e riportate nel ricorso non risulta che questi avesse sin da allora riferito di avere taciuto alla sorella la provenienza delittuosa delle due autovetture (e così avvalorato l'estraneità della stessa ai fatti); quanto a quella sub b), perché non appare illogico né illegittimo, stante la struttura della fattispecie di riciclaggio, desumere elementi di prova del relativo elemento soggettivo dal fatto che il soggetto che abbia la disponibilità di un'autovettura riciclata non abbia fornito alcuna indicazione in ordine alle circostanze in cui abbia ottenuto la disponibilità della stessa; quanto a quella di cui sub c), perché l'elemento dell'esistenza (o no) della carrozzeria Cars 64 non risulta avere avuto rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, come prospettato anche nel ricorso («dando, quindi, forse per provata l'esistenza della Carrozzeria»), appare avere ritenuto comunque non significativo detto elemento; quanto a quelle di cui sub d) ed e), perché la prospettazione degli asseriti ruoli che, nella vicenda, avrebbero avuto il padre degli Sortino e il titolare della carrozzeria Cars 64, tende, inammissibilmente, a evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti circa la valenza probatoria degli elementi coerentemente e logicamente posti dalla Corte d'appello a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputata; quanto a quelle sub f) e sub g), perché, da un lato, non sussiste l'errore prospettato sub g), atteso che la Corte d'appello di Milano ha evidentemente e non contraddittoriamente attribuito il colore grigio all'autovettura originariamente acquistata da [OSCURATO:PERSONA] in Germania e il colore bianco a quella riciclata («l'auto in uso alla Sortino quando aveva ancora targa tedesca era di colore bianco, mentre l'auto tedesca era di colore grigio»), dall'altro lato, il fatto che l'autovettura riciclata, di colore bianco, fosse stata «contravvenzionat[a]» più volte per sosta irregolare nei pressi dell'abitazione dell'imputata può essere logicamente assunto, unitamente agli altri elementi di prova, a ulteriore conferma della disponibilità, da parte della stessa imputata, dell'autovettura bianca riciclata; quanto a quella sub h), perché essa si traduce nell'inammissibile sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove; quanto a quella sub i), nella parte in cui lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata sulla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, perché la Corte d'appello di Milano ha in realtà motivato al riguardo, evidenziando come l'operata ricostruzione della vicenda, portando a inquadrarla nei reati di cui all'art. 648-bis cod. pen., «esclude[sse] l'invocata riqualificazione dei reati di cui ai capi A) e B) nei reati contravvenzionali di cui all'art. 712 c.p.».3.2. Quanto al reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, la Corte d'appello di Milano ha fondato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sugli elementi che questa aveva denunciato un sinistro stradale (a [OSCURATO:SOCIETA].) in cui sarebbe stata coinvolta l'autovettura di cui al capo A) dell'imputazione e che il perito di tale assicurazione, in due momenti successivi, «rilevava nelle fatture alcune riparazioni non conformi ai danni rilevati sull'auto incidentata» e «misurava lo spessore della vernice e vedeva che lo stesso era incompatibile con le riparazioni che risultavano effettuate». Posto che tali elementi di prova non sono contestati dalla ricorrente, la motivazione della Corte d'appello appare coerente e logica, non essendo ravvisabile alcuna contraddittorietà o illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che un soggetto che abbia denunciato un sinistro stradale chiedendo un risarcimento per delle riparazioni non riconducibili allo stesso sinistro incorra nel reato di cui all'art. 642 cod. pen., in particolare, nella fattispecie della denuncia di un sinistro non avvenuto. Quanto alla censura della ricorrente che il fatto «impropriamente non [era stato] riqualificat[o] nel tentativo non essendoci stato, infatti, alcun risarcimento», è sufficiente rammentare che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta a ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235-01); 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi