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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 12759/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33082-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 138, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] O VENIERO n. 8 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2019n. 33082sez.

S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 570/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a quest’ultimo in proprio, innanzi il Tribunale di Imperia , invocando l’accertamento dell’usucapione, in favore dell’attore, del diritto di proprietà su alcuni terreni.

Con sentenza n. 78/2015il Tribunale accoglieva la domanda.

Con la sentenzaimpugnata, n. 570/2019, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’inutilizzabilità, nell’ambito del giudizio a contenuto petitorio, delle prove testimoniali assunte nella precedente fase possessoria, ancorché previa la formulazione, da parte dei testimoni, della formula di impegno prevista dalla legge.

Ric. 2019n. 33082sez.

S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - La censura è fondata.

La Corte distrettuale, facendo leva sulla differenza strutturale esistente tra giudizi possessorio e petitorio, ha effettivamente affermato che le prove testimoniali rese nel primo, pur sotto il vincolo del giuramento, non possono essere utilizzate nel secondo.

Il ricorrente evidenzia (cfr. pag. 16 del ricorso) che il Tribunale aveva ritenuto superfluo richiamare i testimoni già sentiti, sotto giuramento, in sede possessoria, perché essi avrebbero deposto sulle medesime circostanze di fatto, ed aveva quindi utilizzato le prove acquisite in quel diverso, e precedente, giudizio.

Va ribadito, sul punto, che il giudice di merito è libero di fondare il suo convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti della causa della cui cognizione egli è investito (Cass. Sez. 3 , n. 31312 del 03/11/2021 , Rv. 662952; conf.

Cass. Sez.3, n. 11555 del 14/05/2013 , Rv. 626416).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di tutte le altre censure, con le quali il ricorrente lamenta, rispettivamente: - l’erronea valutazione delle prove (secondo motivo): - l’omesso esame delle risultanze di una prova testimoniale (terzo motivo); - l’erroneo governo delle spese (quarto motivo); - la mancata valutazione del rifiuto della propost a conciliativa avanzata nel corso del giudizio di merito (quinto motivo).

In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

Ric. 2019n. 33082sez.

S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33082-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 138, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] O VENIERO n. 8 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 570/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], unitamente a quest’ultimo in proprio, innanzi il Tribunale di Imperia , invocando l’accertamento dell’usucapione, in favore dell’attore, del diritto di proprietà su alcuni terreni. Con sentenza n. 78/2015il Tribunale accoglieva la domanda. Con la sentenzaimpugnata, n. 570/2019, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi acinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’inutilizzabilità, nell’ambito del giudizio a contenuto petitorio, delle prove testimoniali assunte nella precedente fase possessoria, ancorché previa la formulazione, da parte dei testimoni, della formula di impegno prevista dalla legge. Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - La censura è fondata. La Corte distrettuale, facendo leva sulla differenza strutturale esistente tra giudizi possessorio e petitorio, ha effettivamente affermato che le prove testimoniali rese nel primo, pur sotto il vincolo del giuramento, non possono essere utilizzate nel secondo. Il ricorrente evidenzia (cfr. pag. 16 del ricorso) che il Tribunale aveva ritenuto superfluo richiamare i testimoni già sentiti, sotto giuramento, in sede possessoria, perché essi avrebbero deposto sulle medesime circostanze di fatto, ed aveva quindi utilizzato le prove acquisite in quel diverso, e precedente, giudizio. Va ribadito, sul punto, che il giudice di merito è libero di fondare il suo convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti della causa della cui cognizione egli è investito (Cass. Sez. 3 , n. 31312 del 03/11/2021 , Rv. 662952; conf. Cass. Sez.3, n. 11555 del 14/05/2013 , Rv. 626416). L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di tutte le altre censure, con le quali il ricorrente lamenta, rispettivamente: - l’erronea valutazione delle prove (secondo motivo): - l’omesso esame delle risultanze di una prova testimoniale (terzo motivo); - l’erroneo governo delle spese (quarto motivo); - la mancata valutazione del rifiuto della propost a conciliativa avanzata nel corso del giudizio di merito (quinto motivo). In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera d
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