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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01987/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAodato-auvis4;-all.e-iga ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di Ancona con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 10 maggio 2018 dal Tribunale di Pesaro che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e di violenza a pubblico ufficiale.

Propongono ricorso per cassazione i due imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina aggravata, poiché manca nel caso in esame il dolo e le versioni fornite negli interrogatori dai tre imputati non coincidono con le dichiarazioni rese dalla persona offesa; non è emerso alcun preventivo accordo tra i tre imputati e il gesto del [OSCURATO:PERSONA] è risultato del tutto estemporaneo, né vi è stato da parte del ricorrente un comportamento che possa integrare il concorso morale.

La corte al riguardo si è limitata a condividere la ricostruzione del primo giudice con motivazione illogica. -vizio di motivazione poichè la corte ha respinto il secondo motivo di appello con cui si era invocata l'esclusione dell'aggravante contestata in quanto la rapina è stata commessa all'interno di un mezzo pubblico di trasporto, ma l'aggravante è stata inserita per tutelare coloro che usufruiscono dei mezzi di trasporto e non i controllori.

PELLICCIA Salvatore deduce: -violazione di legge e in particolare dell'articolo 628 codice penale per assenza degli elementi costitutivi della violenza necessaria ad integrare il reato contestato e vizio di motivazione in ordine alle censure mosse dall'appellante, nonché omessa motivazione in ordine all'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale; -il ricorrente osserva che la stessa corte di appello riconosce che l'imputato avrebbe al più posto in essere una partecipazione passiva per il solo fatto di essere presente, ma così facendo ha travisato le emergenze processuali e non ha considerato che l'imputato non era in compagnia degli altri coimputati e non li determinava né istigava ad agire, né offriva un qualche contributo alla loro iniziativa.

Potrebbe al più essere configurato l'ipotesi del furto con destrezza.

La corte inoltre non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riconoscere l'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale. -Mancanza di motivazione in ordine al reato di violenza a pubblico ufficiale poiché la corte non offre alcuna spiegazione in ordine all'affermazione di responsabilità per tale condotta che deve precedere il compimento dell'atto e non realizzarsi successivamente.

I ricorsi sono inammissibili perché reiterano le censure già formulate con l'atto di appello cui la corte ha fornito adeguata e congrua motivazione, sottolineando che i tre imputati hanno agito di comune accordo e con ruoli sostanzialmente analoghi, esercitando violenza contro gli addetti al controllo dopo la sottrazione del blocchetto delle contravvenzioni per impedire alla persona offesa di recuperare la refurtiva, sicchè non ricorrono i presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ; che l'aggravante prevista dall'art. 6328 comma 3 n. 3 ter cod.pen. si applica in relazione al luogo in cui è avvenuto la rapina e prescinde dalla qualifica soggettiva delle persone offese ; che correttamente è stato ritenuto il concorso formale con il delitto di violenza a pubblico ufficiale poiché la violenza era diretta a costringere la persona offesa ad annullare le multe elevate ai figli dei ricorrenti.

Inoltre pur deducendo formalmente vizi della motivazione i due ricorrenti propongono una diversa ricostruzione dei fatti, tentando di introdurre censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAodato-auvis4;-all.e-iga ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI APPELLO di Ancona con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 10 maggio 2018 dal Tribunale di Pesaro che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e di violenza a pubblico ufficiale. Propongono ricorso per cassazione i due imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina aggravata, poiché manca nel caso in esame il dolo e le versioni fornite negli interrogatori dai tre imputati non coincidono con le dichiarazioni rese dalla persona offesa; non è emerso alcun preventivo accordo tra i tre imputati e il gesto del [OSCURATO:PERSONA] è risultato del tutto estemporaneo, né vi è stato da parte del ricorrente un comportamento che possa integrare il concorso morale. La corte al riguardo si è limitata a condividere la ricostruzione del primo giudice con motivazione illogica. -vizio di motivazione poichè la corte ha respinto il secondo motivo di appello con cui si era invocata l'esclusione dell'aggravante contestata in quanto la rapina è stata commessa all'interno di un mezzo pubblico di trasporto, ma l'aggravante è stata inserita per tutelare coloro che usufruiscono dei mezzi di trasporto e non i controllori. PELLICCIA Salvatore deduce: -violazione di legge e in particolare dell'articolo 628 codice penale per assenza degli elementi costitutivi della violenza necessaria ad integrare il reato contestato e vizio di motivazione in ordine alle censure mosse dall'appellante, nonché omessa motivazione in ordine all'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale; -il ricorrente osserva che la stessa corte di appello riconosce che l'imputato avrebbe al più posto in essere una partecipazione passiva per il solo fatto di essere presente, ma così facendo ha travisato le emergenze processuali e non ha considerato che l'imputato non era in compagnia degli altri coimputati e non li determinava né istigava ad agire, né offriva un qualche contributo alla loro iniziativa. Potrebbe al più essere configurato l'ipotesi del furto con destrezza. La corte inoltre non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riconoscere l'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale. -Mancanza di motivazione in ordine al reato di violenza a pubblico ufficiale poiché la corte non offre alcuna spiegazione in ordine all'affermazione di responsabilità per tale condotta che deve precedere il compimento dell'atto e non realizzarsi successivamente. I ricorsi sono inammissibili perché reiterano le censure già formulate con l'atto di appello cui la corte ha fornito adeguata e congrua motivazione, sottolineando che i tre imputati hanno agito di comune accordo e con ruoli sostanzialmente analoghi, esercitando violenza contro gli addetti al controllo dopo la sottrazione del blocchetto delle contravvenzioni per impedire alla persona offesa di recuperare la refurtiva, sicchè non ricorrono i presupposti dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ; che l'aggravante prevista dall'art. 6328 comma 3 n. 3 ter cod.pen. si applica in relazione al luogo in cui è avvenuto la rapina e prescinde dalla qualifica soggettiva delle persone offese ; che correttamente è stato ritenuto il concorso formale con il delitto di violenza a pubblico ufficiale poiché la violenza era diretta a costringere la persona offesa ad annullare le multe elevate ai figli dei ricorrenti. Inoltre pur deducendo formalmente vizi della motivazione i due ricorrenti propongono una diversa ricostruzione dei fatti, tentando di introdurre censure di merito che esulano dalla competenza di questa Corte. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021
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