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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 1951

Cassazione n. 16444/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ha rigettato l'istanza avanzata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi, disposto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1929 del 7.3.2000 (irrevocabile 1'8.8.2000) per reati edilizi, accertati nell'anno 1999.

La Corte di Appello, con la citata ordinanza, ha disposto anche la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione adottata con provvedimento del 20.10.2025.

2. La Corte di Appello ha rappresentato che, in seguito alla ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, si era determinata l'automatica acquisizione al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, motivo per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva interesse a coltivare la procedura per la revoca dell'ordine di demolizione.

Si è evidenziata anche l'insussistenza dell'astratta sanabilità dell'opera, in quanto,come indicato nel provvedimento comunale di diniego del condono, l'opera era stata edificata dopo il 31 dicembre 1993.

3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione.

Si sottolinea che nell'istanza erano indicate delle circostanze decisive: per il manufatto di interesse era stata avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 Legge 724/1994, presentata in data 28.02.1995, prot. n. 1144, rigettata con determina dirigenziale del Comune di Lettere dell'8.1.2025, avverso cui era stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto, su richiesta del Comune di Lettere, dinanzi al competente giudice amministrativo.

Si eccepisce l'illegittimità del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Napoli per la mancata istruttoria relativa all'istanza di condono edilizio nonché per non aver preso in considerazione la pendenza del giudizio innanzi al TAR di Napoli, ancora non definito.

Si sottolinea poi che la difesa aveva chiesto la citazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Lettere al fine di ottenere informazioni sull'istanza di condono, ma la Corte di Appello l'aveva ritenuta superflua. 2.1 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione.

La difesa evidenzia che l'ordine di demolizione deve essere sospeso, una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di concessione in sanatoria.

Si richiama la recente sentenza della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 24712 del 7 luglio 2025).

La difesa ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non aveva approfondito il tema della "ragionevole prevedibilità" dell'emissione di un provvedimento di sanatoria in un breve lasso temporale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ha accertato la sopravvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per un'opera comunque non sanabile. ov" 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

La difesa non contesta che, in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, si è determinata l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente.

Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di reati edilizi, l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la previa adozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, non potendo conseguire quale effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito, con la sentenza di condanna, dal giudice (Sez. 3, n. 39461 del 23/10/2025„ Rv. 288990 - 01).

E quanto ai presupposti procedurali per la configurabile acquisizione al patrimonio, va ricordato che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 12734 del 25/3/2026).

La ricorrente, dunque, non è più proprietaria dell'immobile, edificato senza titolo, a seguito dell'acquisizione delle opere e dell'area di sedime al patrimonio comunale.

Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per reati edilizi al responsabile dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 41204 del 27/11/2025; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 - 01,Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 - 01).

Coerentemente con tale indirizzo è stato altresì affermato (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090) che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato 3la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (nello stesso senso, Sez. 3, n. 32167 del 11/09/2025; Sez. 3, n. 5536 del 16/01/2025, Giuliano; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, Amendola).

In altri termini, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.

Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m); Si è così precisato che il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 32167 del 11/9/2025; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763 - 01).

Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di un'istanza di condono risalente all'anno 2004, cioè a più di venti anni fa.

3. Per quanto riguarda, poi, il giudizio amministrativo, non risulta neppure che sia stato fissato il ricorso al TAR.

La ricorrente peraltro non si è fatto carico di allegare alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che il giudizio al Tar, instaurato avverso il diniego del provvedimento di condono, si sarebbe concluso in tempi brevi.

Superfluo era poi l'esame del responsabile dell'ufficio tecnico del 4Comune di Lettere che avrebbe potuto solo riferire del diniego della richiesta di condono.

Va peraltro evidenziato che l'immobile in questione non è condonabile, in quanto l'istanza in sanatoria ex lege n. 724/94 è stata rigettata dal Comune di Lettere, poichè le opere sono state edificate dopo la data del 31 dicembre 1993, come si evince dal verbale di accertamento dell'UTC di Lettere prot. 857 del 19.02.1996 e successiva Ordinanza Sindacale n. 30 del 19/02/1996 nonchè dal verbale di accertamento dell'UTC del Comune di Lettere prot. 268 del 17/4/1997 (cfr. provvedimento di diniego in atti), con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

In ogni caso, il Giudice dell'esecuzione ha sottolineato che la mera presentazione di un ricorso al Tar non consente di ulteriormente procrastinare l'esecuzione dell'ordine.

Infatti, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (Sez. 3, n. 26272 del 19/3/2025: Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463 - 01).

La conclusione del giudice dell'esecuzione è corretta ed in sintonia con i principi sopra enunciati dal momento che la prognosi sull' accoglimento del ricorso è negativa per la palese non condonabilità delle opere.

4. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ha rigettato l'istanza avanzata, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi, disposto con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1929 del 7.3.2000 (irrevocabile 1'8.8.2000) per reati edilizi, accertati nell'anno 1999. La Corte di Appello, con la citata ordinanza, ha disposto anche la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione adottata con provvedimento del 20.10.2025. 2. La Corte di Appello ha rappresentato che, in seguito alla ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, si era determinata l'automatica acquisizione al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, motivo per il quale l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva interesse a coltivare la procedura per la revoca dell'ordine di demolizione. Si è evidenziata anche l'insussistenza dell'astratta sanabilità dell'opera, in quanto,come indicato nel provvedimento comunale di diniego del condono, l'opera era stata edificata dopo il 31 dicembre 1993. 3. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione. Si sottolinea che nell'istanza erano indicate delle circostanze decisive: per il manufatto di interesse era stata avanzata dall'[OSCURATO:PERSONA] istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 Legge 724/1994, presentata in data 28.02.1995, prot. n. 1144, rigettata con determina dirigenziale del Comune di Lettere dell'8.1.2025, avverso cui era stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto, su richiesta del Comune di Lettere, dinanzi al competente giudice amministrativo. Si eccepisce l'illegittimità del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Napoli per la mancata istruttoria relativa all'istanza di condono edilizio nonché per non aver preso in considerazione la pendenza del giudizio innanzi al TAR di Napoli, ancora non definito. Si sottolinea poi che la difesa aveva chiesto la citazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Lettere al fine di ottenere informazioni sull'istanza di condono, ma la Corte di Appello l'aveva ritenuta superflua. 2.1 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. La difesa evidenzia che l'ordine di demolizione deve essere sospeso, una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di concessione in sanatoria. Si richiama la recente sentenza della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo se sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione (Sez. 3, n. 24712 del 7 luglio 2025). La difesa ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non aveva approfondito il tema della "ragionevole prevedibilità" dell'emissione di un provvedimento di sanatoria in un breve lasso temporale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di Appello nella parte in cui ha accertato la sopravvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per un'opera comunque non sanabile. ov" 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La difesa non contesta che, in seguito all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, si è determinata l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di reati edilizi, l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone la previa adozione dell'ingiunzione di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, non potendo conseguire quale effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione impartito, con la sentenza di condanna, dal giudice (Sez. 3, n. 39461 del 23/10/2025„ Rv. 288990 - 01). E quanto ai presupposti procedurali per la configurabile acquisizione al patrimonio, va ricordato che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza. (Sez. 3, n. 17418 del 04/04/2023, Rv. 284661 - 01; Sez. 3, n. 12734 del 25/3/2026). La ricorrente, dunque, non è più proprietaria dell'immobile, edificato senza titolo, a seguito dell'acquisizione delle opere e dell'area di sedime al patrimonio comunale. Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna per reati edilizi al responsabile dell'illecito (cfr. Sez. 3, n. 41204 del 27/11/2025; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 - 01,Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 - 01). Coerentemente con tale indirizzo è stato altresì affermato (Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090) che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato 3la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (nello stesso senso, Sez. 3, n. 32167 del 11/09/2025; Sez. 3, n. 5536 del 16/01/2025, Giuliano; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo; Sez. 3, n. 7720 del 30/03/2023, Amendola). In altri termini, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Ogni altra richiesta è pertanto priva di interesse (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133). 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - 01; Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062 - 01; Sez. 3, n. 43878 del 30/09/2004, Rv. 230308 - 01; Sez. 7, n. 40175 del 17/09/2021, n.m.; Sez. 3, n. 33817 del 03/06/2021, n.m); Si è così precisato che il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 32167 del 11/9/2025; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763 - 01). Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di un'istanza di condono risalente all'anno 2004, cioè a più di venti anni fa. 3. Per quanto riguarda, poi, il giudizio amministrativo, non risulta neppure che sia stato fissato il ricorso al TAR. La ricorrente peraltro non si è fatto carico di allegare alcun concreto elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto desumere che il giudizio al Tar, instaurato avverso il diniego del provvedimento di condono, si sarebbe concluso in tempi brevi. Superfluo era poi l'esame del responsabile dell'ufficio tecnico del 4Comune di Lettere che avrebbe potuto solo riferire del diniego della richiesta di condono. Va peraltro evidenziato che l'immobile in questione non è condonabile, in quanto l'istanza in sanatoria ex lege n. 724/94 è stata rigettata dal Comune di Lettere, poichè le opere sono state edificate dopo la data del 31 dicembre 1993, come si evince dal verbale di accertamento dell'UTC di Lettere prot. 857 del 19.02.1996 e successiva Ordinanza Sindacale n. 30 del 19/02/1996 nonchè dal verbale di accertamento dell'UTC del Comune di Lettere prot. 268 del 17/4/1997 (cfr. provvedimento di diniego in atti), con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, il Giudice dell'esecuzione ha sottolineato che la mera presentazione di un ricorso al Tar non consente di ulteriormente procrastinare l'esecuzione dell'ordine. Infatti, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (Sez. 3, n. 26272 del 19/3/2025: Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463 - 01). La conclusione del giudice dell'esecuzione è corretta ed in sintonia con i principi sopra enunciati dal momento che la prognosi sull' accoglimento del ricorso è negativa per la palese non condonabilità delle opere. 4. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo. P.Q.M
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