Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15389/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avvio alle par---tiì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42486/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -indagato per i reati di cui all'art. 318 cod. pen. e altri - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata, emessa all'esito dell'udienza in data 13 settembre 2021; rilevato che detta ordinanza è stata pronunciata dopo che il Giudice monocratico del Tribunale di Lecce aveva accolto -con ordinanza del 2 marzo 2021- il reclamo presentato dal medesimo indagato contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 2 marzo 2021, disponendo la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento; che il ricorso è inammissibile, in quanto relativo a provvedimento non ricorribile per cassazione, e che alla relativa declaratoria la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Angelcj4stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avvio alle par---tiì udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 42486/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -indagato per i reati di cui all'art. 318 cod. pen. e altri - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata, emessa all'esito dell'udienza in data 13 settembre 2021; rilevato che detta ordinanza è stata pronunciata dopo che il Giudice monocratico del Tribunale di Lecce aveva accolto -con ordinanza del 2 marzo 2021- il reclamo presentato dal medesimo indagato contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 2 marzo 2021, disponendo la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento; che il ricorso è inammissibile, in quanto relativo a provvedimento non ricorribile per cassazione, e che alla relativa declaratoria la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] Angelcj4stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0
Decreto Cassazione n. 15389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris