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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18628/2026

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ro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 585/2023depositata il 19/05/2023.Numero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] e Associati (di seguito, per brevità, “Studio”)conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Massa la società SIA –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, SIA); allegava diaver ricevuto da questa un mandato professionale sia per la tenuta dellacontabilità sia per la progettazione e realizzazione di una operazione discissione dalla società convenuta, e che, tuttavia, la società convenutaaveva poi interrotto unilateralmente i rapporti con lo Studio, senzacorrispondergli compenso alcuno.Con sentenza n. 391/2015 il Tribunale di Massa accoglieva ladomanda di condanna al pagamento dei compensi maturati per lacontabilità sociale e la domanda di condanna al risarcimento del dannoda lucro cessante, conseguente all'ingiustificata sostanziale revocadell’incarico; dichiarava invece inammissibile, in quanto proposta nonnell’atto di citazione, ma solo nella memoria ex art. 183, sesto comma,n. 1, c.p.c., la domanda di condanna al pagamento dei compensi relativiall'operazione di scissione.2. [OSCURATO:PERSONA], senza impugnare la summenzionata sentenza, chedunque passava in giudicato, avviava una nuova azione giudiziariaavente ad oggetto la domanda già giudicata tardiva ed inammissibile,dichiarando di avvalersi del principio per cui una domanda giudiziale,rigettata in rito perché tardiva e quindi inammissibile, poteva essereproposta nuovamente in un secondo giudizio.3.

Con sentenza n. 185/2020 Tribunale di Massa rigettava ladomanda attorea.4.

Avverso tale sentenza lo Studio proponeva appello, che venivadefinito con sentenza n. 585/2023 dalla Corte d’Appello di Genova, laquale rigettava il gravame, sul rilievo per cui “La pronuncia del primoNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio (sent. 391/2015) non contiene alcuna declaratoria diinammissibilità della domanda risarcitoria, come evidente dal dispositivodella pronuncia, ma semmai il rigetto della stessa”, di talché non potevaessere applicato il principio della riproponibilità in un secondo giudiziodella domanda giudicata inammissibile nel primo giudizio.5.

Avverso tale sentenza lo Studio propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.Il ricorrente e la resistente hanno depositato memorie.Considerato che1.

Con il primo motivo lo Studio ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto”, specificamente degli art. 2909c.c., 324 c.p.c., e art. 12 Disp.

Gen. (preleggi), in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1 n° 3”.Sostiene che la sentenza impugnata, nel rigettare il gravame, abbiaerroneamente escluso che la sentenza n. 391/2015 del Tribunale diMassa, passata in giudicato, contenesse una declaratoria diinammissibilità della domanda di pagamento dei compensi professionalirelativi all’operazione di scissione; assume che, ove non fosse incorsa intale errore di diritto, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare ilgravame muovendo dal presupposto della riproponibilità della domandae, quindi, ritenerla fondata.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellaSentenza e del procedimento” per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n° 4”.Deduce che l’impugnata sentenza è viziata perché si fonda su di unamotivazione - quella per cui “La pronuncia del primo giudizio (sent.Numero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026391/2015) non contiene alcuna declaratoria di inammissibilità delladomanda risarcitoria, come evidente dal dispositivo della pronuncia”(pag. 9 quarto capoverso) e quella per cui “Nel caso in esame nonsussiste alcuna decisione in rito e pertanto l’appello deve essererespinto” (p. 10 in fondo) - che risulta “perplessa o incomprensibile”, inrelazione al contenuto della sentenza Trib.

Massa 391/2015,espressamente richiamata e della quale era invocato il giudicato.Con siffatta viziata motivazione, la corte genovese avrebbe erratonel non considerare riproponibile la domanda già proposta avanti ilTribunale di Massa.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della Sentenza edel procedimento” per violazione degli artt. 115 - 116 - 188 c.p.c., inrelazione all’art. 360 c.p.c., n° 3 e comma 1 n° 4.Afferma il ricorrente che la già menzionata motivazione resa dallacorte territoriale a p. 9, quarto capoverso, ed a p. 10, in fondo,dell’impugnata sentenza, è viziata nella misura in cui illustra uncontenuto diametralmente opposto al chiaro contenuto della SentenzaTrib.

Massa 391/2015, pur espressamente richiamata.4.

Il primo motivo è fondato.4.1.

Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha espressamenteaffermato quanto segue: La pronuncia del primo giudizio (sent.391/2015) non contiene alcuna declaratoria di inammissibilità delladomanda risarcitoria, come evidente dal dispositivo della pronuncia, masemmai il rigetto della stessa, ove nella motivazione si legge, quantoall’incarico di assistenza alla scissione “Va da se che il superioreinquadramento non avrebbe arriso all'attore maggior successo: ai sensidell'art 2237, comma 2° c.c., il diritto al compenso resta pur sempresubordinato alla dimostrazione, incombente sul professionista, delrisultato utile arrecato al cliente con l’esercizio della propria opera (Cass.sent. n. 13753/05), risultato utile di cui non v’è traccia negli attiNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026processuali” .

Di seguito ha sostenuto che Era quindi onere dellasentenza per contestare la qualificazione giuridica dei fatti ritenuta nellasentenza ovvero per omessa pronuncia su una domanda (v. p. 9dell’impugnata sentenza).Siffatta motivazione non è corretta in jure, a fronte dello specificomotivo di doglianza con cui l’allora appellante, oggi ricorrente, allegavache il giudicato formatosi sulla sentenza n. 391/2015, e in particolaresul paragrafo 4.2, copriva anche l’accertamento della tardivaintroduzione, nel precedente giudizio, della domanda risarcitoria perl’inadempimento di SIA all’incarico di scissione; sicché la relativadeclaratoria di tardività e inammissibilità costituiva statuizioneprocessuale coperta dal giudicato ex art. 324 c.p.c., che, comeaffermato nel ricorso, “il giudice del secondo giudizio non avrebbedovuto riesaminare e ribaltare, ma semplicemente recepire”.4.2.

La corte territoriale, invece, non ha affatto considerato che lasummenzionata sentenza n. 391 del 2015 alle pp. 14 e 15 aveva svoltoampia motivazione con cui: -) in primo luogo aveva rilevato che,essendo intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti, loStudio non era più legittimato a richiedere la condanna della societàmandante al pagamento del “corrispettivo”, bensì la condanna dellamedesima al risarcimento del danno quantificato nella misuradell’interesse positivo; -) in secondo luogo aveva, tuttavia, ritenuto laintempestività, e dunque la inammissibilità, di questa domandarisarcitoria, espressamente affermando: “Ma tant'è.

A tal riguardo,alcuna specifica domanda risulta tempestivamente proposta.

Dal tenoredelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione emerge infattiperspicuamente che la somma di euro 8.671,40 - per l'attività diassistenza all'operazione di scissione - viene richiesta a titolo di"corrispettivo", cioè sul portato logico della piena vigenza del contrattoNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026per prestazione d'opera intellettuale viceversa risolto su impulso delprofessionista, là dove il risarcimento del danno per lucro cessante èespressamente domandato con esclusivo riguardo al mancato guadagnoche lo Studio avrebbe conseguito se l'incarico (per la sola tenuta dellacontabilità) non fosse stato revocato anzi tempo dal cliente.

Perconverso, il successivo ampliamento della domanda risarcitoria,sviluppato nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., con larichiesta di risarcimento del danno anche in relazione al graveinadempimento delle obbligazioni nascenti dall'incarico per lapredisposizione del progetto di scissione, risolto ai sensi dell'art. 1454c.c., ha dato luogo all'inammissibile introduzione di una domanda nuova-siccome fondata su una distinta causa petendi, legataall'inadempimento di un autonomo incarico per prestazione d'operaintellettuale irriducibilmente diverso da quello allegato nell'attointroduttivo - la cui proposizione non è stata resa necessaria dalle difesedella convenuta”.La corte territoriale ha trascurato di rilevare che, con siffattamotivazione, passata in giudicato, prioritariamente il tribunale avevarilevato l’inammissibilità della proposta domanda di risarcimento dellucro cessante in relazione alla consulenza prestata nella operazione discissione, mentre solo ad abundantiam - cioè sempre che, in ipotesi, ladomanda fosse da considerare tempestiva e dunque ammissibile (comerisulta alla p. 15, nel paragrafo che inizia con: “Va da sé che anche ilsuperiore inquadramento non avrebbe arriso all’attore maggiorsuccesso”) - era pervenuto ad argomentare sul rigetto della domandamedesima in quanto sfornita di prova.4.3.

Orbene, se avesse svolto, come doveva svolgere, tutti questirilievi, la corte territoriale avrebbe quindi dovuto applicare al caso dispecie il principio secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizionedi inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), conNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al meritodella controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nél'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nellaparte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sulmerito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata” (v.

Cass., Sez.Un., n. 3840/2007 e le successive conformi).Ed a mente di tale principio, sarebbe pertanto dovuta pervenire: a) aconsiderare l’esistenza di una declaratoria di inammissibilità, tale darendere irrilevanti le ulteriori argomentazioni sul merito); b) aconsiderare il passaggio in giudicato di tale declaratoria; c) ad applicare,di conseguenza, il principio secondo cui “La statuizione su una questionedi rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato alrapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, nonessendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale,non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (v.

Cass.,n. 10641/2019; Cass., n. 23130/2020).4.4.

In definitiva, se, in corretta applicazione dei suindicati principi didiritto, fosse stato correttamente valutato il primo motivo di appello, edunque la portata del giudicato della sentenza n. 391/2015 del [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l’azioneriproponibile, salvo poi riscontrarne la fondatezza o meno nel merito.5.

Per tutte le sopra enunciate ragioni, il primo motivo di ricorsodeve essere accolto, mentre gli altri vanno dichiarati assorbiti.6.

L’impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in altra sezione ecomunque in diversa composizione, per nuovo esame alla luce deisummenzionati principi, ed anche per provvedere sulle spese delNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.Cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello diGenova, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 585/2023depositata il 19/05/2023.Numero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA] e Associati (di seguito, per brevità, “Studio”)conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Massa la società SIA –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, SIA); allegava diaver ricevuto da questa un mandato professionale sia per la tenuta dellacontabilità sia per la progettazione e realizzazione di una operazione discissione dalla società convenuta, e che, tuttavia, la società convenutaaveva poi interrotto unilateralmente i rapporti con lo Studio, senzacorrispondergli compenso alcuno.Con sentenza n. 391/2015 il Tribunale di Massa accoglieva ladomanda di condanna al pagamento dei compensi maturati per lacontabilità sociale e la domanda di condanna al risarcimento del dannoda lucro cessante, conseguente all'ingiustificata sostanziale revocadell’incarico; dichiarava invece inammissibile, in quanto proposta nonnell’atto di citazione, ma solo nella memoria ex art. 183, sesto comma,n. 1, c.p.c., la domanda di condanna al pagamento dei compensi relativiall'operazione di scissione.2. [OSCURATO:PERSONA], senza impugnare la summenzionata sentenza, chedunque passava in giudicato, avviava una nuova azione giudiziariaavente ad oggetto la domanda già giudicata tardiva ed inammissibile,dichiarando di avvalersi del principio per cui una domanda giudiziale,rigettata in rito perché tardiva e quindi inammissibile, poteva essereproposta nuovamente in un secondo giudizio.3. Con sentenza n. 185/2020 Tribunale di Massa rigettava ladomanda attorea.4. Avverso tale sentenza lo Studio proponeva appello, che venivadefinito con sentenza n. 585/2023 dalla Corte d’Appello di Genova, laquale rigettava il gravame, sul rilievo per cui “La pronuncia del primoNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio (sent. 391/2015) non contiene alcuna declaratoria diinammissibilità della domanda risarcitoria, come evidente dal dispositivodella pronuncia, ma semmai il rigetto della stessa”, di talché non potevaessere applicato il principio della riproponibilità in un secondo giudiziodella domanda giudicata inammissibile nel primo giudizio.5. Avverso tale sentenza lo Studio propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.Il ricorrente e la resistente hanno depositato memorie.Considerato che1. Con il primo motivo lo Studio ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione di norme di diritto”, specificamente degli art. 2909c.c., 324 c.p.c., e art. 12 Disp. Gen. (preleggi), in relazione all’art. 360c.p.c., comma 1 n° 3”.Sostiene che la sentenza impugnata, nel rigettare il gravame, abbiaerroneamente escluso che la sentenza n. 391/2015 del Tribunale diMassa, passata in giudicato, contenesse una declaratoria diinammissibilità della domanda di pagamento dei compensi professionalirelativi all’operazione di scissione; assume che, ove non fosse incorsa intale errore di diritto, la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare ilgravame muovendo dal presupposto della riproponibilità della domandae, quindi, ritenerla fondata.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Nullità dellaSentenza e del procedimento” per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n° 4”.Deduce che l’impugnata sentenza è viziata perché si fonda su di unamotivazione - quella per cui “La pronuncia del primo giudizio (sent.Numero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026391/2015) non contiene alcuna declaratoria di inammissibilità delladomanda risarcitoria, come evidente dal dispositivo della pronuncia”(pag. 9 quarto capoverso) e quella per cui “Nel caso in esame nonsussiste alcuna decisione in rito e pertanto l’appello deve essererespinto” (p. 10 in fondo) - che risulta “perplessa o incomprensibile”, inrelazione al contenuto della sentenza Trib. Massa 391/2015,espressamente richiamata e della quale era invocato il giudicato.Con siffatta viziata motivazione, la corte genovese avrebbe erratonel non considerare riproponibile la domanda già proposta avanti ilTribunale di Massa.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “Nullità della Sentenza edel procedimento” per violazione degli artt. 115 - 116 - 188 c.p.c., inrelazione all’art. 360 c.p.c., n° 3 e comma 1 n° 4.Afferma il ricorrente che la già menzionata motivazione resa dallacorte territoriale a p. 9, quarto capoverso, ed a p. 10, in fondo,dell’impugnata sentenza, è viziata nella misura in cui illustra uncontenuto diametralmente opposto al chiaro contenuto della SentenzaTrib. Massa 391/2015, pur espressamente richiamata.4. Il primo motivo è fondato.4.1. Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha espressamenteaffermato quanto segue: La pronuncia del primo giudizio (sent.391/2015) non contiene alcuna declaratoria di inammissibilità delladomanda risarcitoria, come evidente dal dispositivo della pronuncia, masemmai il rigetto della stessa, ove nella motivazione si legge, quantoall’incarico di assistenza alla scissione “Va da se che il superioreinquadramento non avrebbe arriso all'attore maggior successo: ai sensidell'art 2237, comma 2° c.c., il diritto al compenso resta pur sempresubordinato alla dimostrazione, incombente sul professionista, delrisultato utile arrecato al cliente con l’esercizio della propria opera (Cass.sent. n. 13753/05), risultato utile di cui non v’è traccia negli attiNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026processuali” . Di seguito ha sostenuto che Era quindi onere dellasentenza per contestare la qualificazione giuridica dei fatti ritenuta nellasentenza ovvero per omessa pronuncia su una domanda (v. p. 9dell’impugnata sentenza).Siffatta motivazione non è corretta in jure, a fronte dello specificomotivo di doglianza con cui l’allora appellante, oggi ricorrente, allegavache il giudicato formatosi sulla sentenza n. 391/2015, e in particolaresul paragrafo 4.2, copriva anche l’accertamento della tardivaintroduzione, nel precedente giudizio, della domanda risarcitoria perl’inadempimento di SIA all’incarico di scissione; sicché la relativadeclaratoria di tardività e inammissibilità costituiva statuizioneprocessuale coperta dal giudicato ex art. 324 c.p.c., che, comeaffermato nel ricorso, “il giudice del secondo giudizio non avrebbedovuto riesaminare e ribaltare, ma semplicemente recepire”.4.2. La corte territoriale, invece, non ha affatto considerato che lasummenzionata sentenza n. 391 del 2015 alle pp. 14 e 15 aveva svoltoampia motivazione con cui: -) in primo luogo aveva rilevato che,essendo intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti, loStudio non era più legittimato a richiedere la condanna della societàmandante al pagamento del “corrispettivo”, bensì la condanna dellamedesima al risarcimento del danno quantificato nella misuradell’interesse positivo; -) in secondo luogo aveva, tuttavia, ritenuto laintempestività, e dunque la inammissibilità, di questa domandarisarcitoria, espressamente affermando: “Ma tant'è. A tal riguardo,alcuna specifica domanda risulta tempestivamente proposta. Dal tenoredelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione emerge infattiperspicuamente che la somma di euro 8.671,40 - per l'attività diassistenza all'operazione di scissione - viene richiesta a titolo di"corrispettivo", cioè sul portato logico della piena vigenza del contrattoNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026per prestazione d'opera intellettuale viceversa risolto su impulso delprofessionista, là dove il risarcimento del danno per lucro cessante èespressamente domandato con esclusivo riguardo al mancato guadagnoche lo Studio avrebbe conseguito se l'incarico (per la sola tenuta dellacontabilità) non fosse stato revocato anzi tempo dal cliente. Perconverso, il successivo ampliamento della domanda risarcitoria,sviluppato nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., con larichiesta di risarcimento del danno anche in relazione al graveinadempimento delle obbligazioni nascenti dall'incarico per lapredisposizione del progetto di scissione, risolto ai sensi dell'art. 1454c.c., ha dato luogo all'inammissibile introduzione di una domanda nuova-siccome fondata su una distinta causa petendi, legataall'inadempimento di un autonomo incarico per prestazione d'operaintellettuale irriducibilmente diverso da quello allegato nell'attointroduttivo - la cui proposizione non è stata resa necessaria dalle difesedella convenuta”.La corte territoriale ha trascurato di rilevare che, con siffattamotivazione, passata in giudicato, prioritariamente il tribunale avevarilevato l’inammissibilità della proposta domanda di risarcimento dellucro cessante in relazione alla consulenza prestata nella operazione discissione, mentre solo ad abundantiam - cioè sempre che, in ipotesi, ladomanda fosse da considerare tempestiva e dunque ammissibile (comerisulta alla p. 15, nel paragrafo che inizia con: “Va da sé che anche ilsuperiore inquadramento non avrebbe arriso all’attore maggiorsuccesso”) - era pervenuto ad argomentare sul rigetto della domandamedesima in quanto sfornita di prova.4.3. Orbene, se avesse svolto, come doveva svolgere, tutti questirilievi, la corte territoriale avrebbe quindi dovuto applicare al caso dispecie il principio secondo cui “Qualora il giudice, dopo una statuizionedi inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), conNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al meritodella controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nél'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nellaparte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sulmerito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata” (v. Cass., Sez.Un., n. 3840/2007 e le successive conformi).Ed a mente di tale principio, sarebbe pertanto dovuta pervenire: a) aconsiderare l’esistenza di una declaratoria di inammissibilità, tale darendere irrilevanti le ulteriori argomentazioni sul merito); b) aconsiderare il passaggio in giudicato di tale declaratoria; c) ad applicare,di conseguenza, il principio secondo cui “La statuizione su una questionedi rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato alrapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, nonessendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale,non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (v. Cass.,n. 10641/2019; Cass., n. 23130/2020).4.4. In definitiva, se, in corretta applicazione dei suindicati principi didiritto, fosse stato correttamente valutato il primo motivo di appello, edunque la portata del giudicato della sentenza n. 391/2015 del [OSCURATO:PERSONA], la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l’azioneriproponibile, salvo poi riscontrarne la fondatezza o meno nel merito.5. Per tutte le sopra enunciate ragioni, il primo motivo di ricorsodeve essere accolto, mentre gli altri vanno dichiarati assorbiti.6. L’impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in altra sezione ecomunque in diversa composizione, per nuovo esame alla luce deisummenzionati principi, ed anche per provvedere sulle spese delNumero registro generale 270/2024Numero sezionale 1144/2026Numero di raccolta generale 18628/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.Cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello diGenova, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 25 marzo 2026.Il PresidenteRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA]
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