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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02758/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23909/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente– avverso la sentenza n. 977/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] e Piante, propose opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania , con il quale gli era stato ingiunto di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 31.622,00, oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di fiori e piante effettuata nel corso deglianni 2017, 2018 e 2019.

Il Tribunale di Catania, accolseparzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e accertò il minor credito di [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 22.624,41; pertanto condann ò il debitore Nicotra al pagamento di detta minor somma, oltre accessori.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, ma la Corte d’appello di Catania ha rigett ato l’impugnazione.

Secondo la Corte etnea il debitoera rimasto provat o per il concorrere di più ragioni: provato il rapporto, spettava al debitore provare il proprio adempimento; l’opponente aveva ammesso di avere intrattenuto rapporti commerciali con la controparte per la fornitura di fiori fino al 2018; a fronte della generica contestazione dell’appellante, le fatture risultavano molto dettagliate riguardo al numero e alla specie di fiori forniti; era, pertanto, onere dell’appellante, una volta eccepito il pagamento, indicare quale fornitura egli aveva saldato e quali, invece, erano in contestazione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivicontrastati con controricorso dallo Spina. [OSCURATO:PERSONA] 1 C on il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello, erroneamente, ritenuto provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, nonostante la specifica contestazione dei fatti , applicando erroneamente il principio di mancata contestazione.

Lamenta la mancata considerazione della inesistenza della prova del credito Secondo il ricorrente: - la circostanza di avere intrattenuto rapporti commerciali con lo Spina negli anni 2017 - 2018 non implica affatto riconoscimento del preteso credito e, quindi, di quelle specifiche forniture addotte; - durante tutto il corso dei due giudizi di merito il ricorrente aveva costantemente, e con forza, allegato che quelle forniture non corrispondenti alle elencazioni delle fatture; - non avrebbe potuto in alcun modo essere maggiormente specifico proprio perché quelle forniture non erano mai avvenute e, proprio per questa ragione, non avrebbe potuto eccepirne il pagamento; -le fatture di cui si tratta non erano state riconosciute dall’esponente, non erano stati prodotti i documenti di trasporto, né le ricevute di consegna, né gli ordini di acquisto.

2. Con il secondomotivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 646 cod. proc. civ., in relazione all’art.2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., non essendo rimasto provato il credito e avendo operato la Corte locale un’illegittima inversione dell’onere probatorio.

Era onere, non soddisfatto, del preteso creditore dimostrare l’esistenza del contratto e solo ove una tale prova fosse stata data sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto o della non a lui imputabilità dell’inadempimento.

Il primo motivo è fondato.

In primo luogo, va evidenziata la piena scrutinabilità della doglianza, avuto riguardo al soddisfatto onere processuale della specificità (per un tal onere si veda Cass. n. 15058/2024), avendo il ricorrente analiticamente indicato le sedi processuali della sua contestazione all’avversa pretesa.

Nel merito, essa coglie nel segno.

Secondo il principio di “non contestazione” il giudice pone a fondamento della decisione, non solo i fatti ammessi, ma anche quelli non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115, co. 1, cod. proc. civ.).

La specificità della contestazione presuppone necessariamente che, a loro volta, i fatti siano specifici e concludenti, nel senso che siano rappresentativi del diritto vantato.

La circostanza che il ricorrente non abbia contestato che si fosse rifornito di fiori dal controricorrente in un determinato periodo (2017- 2018), ove, allo stesso tempo, abbia affermato che le forniture di cui alle fatture prodotte non erano mai avvenute, non costituisce, pertanto, non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., vertendosi in presenza di plurimi contratti a prestazione non continuativa.

Peraltro, le fatture, come noto, costituiscono documento fiscale emesso unilateralmente, che da solo, in assenza, per lo meno di indizi che confermino l’avvenuta transazione (autorizzazioni, visti, ricevuta di avvenuta consegna, documenti di trasporto), non può costituire prova del credito.

Non è condivisibile il ragionamento della Corte di merito, la quale ha impropriamente esteso l’effetto descritto dall’art. 115, co. 1, cod. proc. civ., costituente deroga alla generale regola probatoria, al di là dei confini definiti dalla disposizione richiamata, la quale delinea un’area che, per ragioni di agilità processuale, non abbia necessità di essere provata.

Deroga che non può essere estesa a situazioni nelle quali la “non contestazione” non afferisca al “thema probandum”.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha desunto la prova del diritto di credito dalla dichiarazione del debitore in sede di opposizione il quale aveva riconosciuto il rapporto commerciale tra le parti fino al 2018 (v. sentenza pagg. 4 e 5).

Tuttavia, da tale dichiarazione non risulta neppure la prova del prezzo pattuito per le forniture relative al periodo 2017-2018 –e il relativo onere era certamente a carico del creditore opposto, visto che, come già rilevato,le fatture non hanno valore probatorio nel giudizio di merito azionato con l’opposizione a decreto ingiuntivo e visto che il debitore le aveva contestate affermando che esse “non corrispondessero alle forniture effettuate negli anni 2017-2018”.

Quindi la Corte d’Appello si è discostata dalla giurisprudenza in tema di prova del credito perché ha focalizzato la sua attenzione solo sulla esistenza di un rapporto commerciale di fornitura tra il 2017 e il 2018 (ricavandolo dalla dichiarazione del debitore) ma non anche sulla prova dell’ammontare del prezzo per le fornituredi quel periodo.

Quanto esposto risulta in lineacon plurimi arresti di questa Corte, la quale ha affermatoche il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.

Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Sez. Sez. 6 - 3, n. 26908, 26/11/2020, Rv. 659902 –01; conf.

Cass. 19896/2015).

Spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Sez. 6 - 1, n. 3680, 07/02/2019, Rv. 653130 -01).

La questione che qui si pone è, tuttavia, ben diversa, implicando la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e non già l’invasione del potere discrezionale del giudice del merito.

Per vero, si registra l’erronea sussunzione nella fattispecie astratta della non contestazione, per mancanza dei suoi elementi costitutivi.

La censura posta col secondo motivo resta logicamente assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

In ragione di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nella Corte di Catania, in altra composizione, riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “l’effetto della non contestazione di cui all’art. 115, co. 1, cod. proc. civ., presuppone necessariamente che i fatti, che verrebbero provati dalla non specificità della contestazione, siano, a loro volta, specifici e concludenti, nel senso che siano rappresentativi del diritto vantato, tali, quindi, che la loro non specifica contestazione, equivalga a prova degli stessi.

Nel rispetto della norma richiamata integro è, tuttavia, il potere del giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fatto, di apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Catania in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23909/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –controricorrente– avverso la sentenza n. 977/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] e Piante, propose opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania , con il quale gli era stato ingiunto di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 31.622,00, oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di fiori e piante effettuata nel corso deglianni 2017, 2018 e 2019. Il Tribunale di Catania, accolseparzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e accertò il minor credito di [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 22.624,41; pertanto condann ò il debitore Nicotra al pagamento di detta minor somma, oltre accessori. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propose appello, ma la Corte d’appello di Catania ha rigett ato l’impugnazione. Secondo la Corte etnea il debitoera rimasto provat o per il concorrere di più ragioni: provato il rapporto, spettava al debitore provare il proprio adempimento; l’opponente aveva ammesso di avere intrattenuto rapporti commerciali con la controparte per la fornitura di fiori fino al 2018; a fronte della generica contestazione dell’appellante, le fatture risultavano molto dettagliate riguardo al numero e alla specie di fiori forniti; era, pertanto, onere dell’appellante, una volta eccepito il pagamento, indicare quale fornitura egli aveva saldato e quali, invece, erano in contestazione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivicontrastati con controricorso dallo Spina. [OSCURATO:PERSONA] 1 C on il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello, erroneamente, ritenuto provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, nonostante la specifica contestazione dei fatti , applicando erroneamente il principio di mancata contestazione. Lamenta la mancata considerazione della inesistenza della prova del credito Secondo il ricorrente: - la circostanza di avere intrattenuto rapporti commerciali con lo Spina negli anni 2017 - 2018 non implica affatto riconoscimento del preteso credito e, quindi, di quelle specifiche forniture addotte; - durante tutto il corso dei due giudizi di merito il ricorrente aveva costantemente, e con forza, allegato che quelle forniture non corrispondenti alle elencazioni delle fatture; - non avrebbe potuto in alcun modo essere maggiormente specifico proprio perché quelle forniture non erano mai avvenute e, proprio per questa ragione, non avrebbe potuto eccepirne il pagamento; -le fatture di cui si tratta non erano state riconosciute dall’esponente, non erano stati prodotti i documenti di trasporto, né le ricevute di consegna, né gli ordini di acquisto. 2. Con il secondomotivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 646 cod. proc. civ., in relazione all’art.2697 cod. civ., in riferimento all’art. 360, co. 1, n.3, cod. proc. civ., non essendo rimasto provato il credito e avendo operato la Corte locale un’illegittima inversione dell’onere probatorio. Era onere, non soddisfatto, del preteso creditore dimostrare l’esistenza del contratto e solo ove una tale prova fosse stata data sarebbe stato onere del debitore dimostrare di avere adempiuto o della non a lui imputabilità dell’inadempimento. Il primo motivo è fondato. In primo luogo, va evidenziata la piena scrutinabilità della doglianza, avuto riguardo al soddisfatto onere processuale della specificità (per un tal onere si veda Cass. n. 15058/2024), avendo il ricorrente analiticamente indicato le sedi processuali della sua contestazione all’avversa pretesa. Nel merito, essa coglie nel segno. Secondo il principio di “non contestazione” il giudice pone a fondamento della decisione, non solo i fatti ammessi, ma anche quelli non specificatamente contestati dalla parte costituita (art. 115, co. 1, cod. proc. civ.). La specificità della contestazione presuppone necessariamente che, a loro volta, i fatti siano specifici e concludenti, nel senso che siano rappresentativi del diritto vantato. La circostanza che il ricorrente non abbia contestato che si fosse rifornito di fiori dal controricorrente in un determinato periodo (2017- 2018), ove, allo stesso tempo, abbia affermato che le forniture di cui alle fatture prodotte non erano mai avvenute, non costituisce, pertanto, non contestazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., vertendosi in presenza di plurimi contratti a prestazione non continuativa. Peraltro, le fatture, come noto, costituiscono documento fiscale emesso unilateralmente, che da solo, in assenza, per lo meno di indizi che confermino l’avvenuta transazione (autorizzazioni, visti, ricevuta di avvenuta consegna, documenti di trasporto), non può costituire prova del credito. Non è condivisibile il ragionamento della Corte di merito, la quale ha impropriamente esteso l’effetto descritto dall’art. 115, co. 1, cod. proc. civ., costituente deroga alla generale regola probatoria, al di là dei confini definiti dalla disposizione richiamata, la quale delinea un’area che, per ragioni di agilità processuale, non abbia necessità di essere provata. Deroga che non può essere estesa a situazioni nelle quali la “non contestazione” non afferisca al “thema probandum”. Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha desunto la prova del diritto di credito dalla dichiarazione del debitore in sede di opposizione il quale aveva riconosciuto il rapporto commerciale tra le parti fino al 2018 (v. sentenza pagg. 4 e 5). Tuttavia, da tale dichiarazione non risulta neppure la prova del prezzo pattuito per le forniture relative al periodo 2017-2018 –e il relativo onere era certamente a carico del creditore opposto, visto che, come già rilevato,le fatture non hanno valore probatorio nel giudizio di merito azionato con l’opposizione a decreto ingiuntivo e visto che il debitore le aveva contestate affermando che esse “non corrispondessero alle forniture effettuate negli anni 2017-2018”. Quindi la Corte d’Appello si è discostata dalla giurisprudenza in tema di prova del credito perché ha focalizzato la sua attenzione solo sulla esistenza di un rapporto commerciale di fornitura tra il 2017 e il 2018 (ricavandolo dalla dichiarazione del debitore) ma non anche sulla prova dell’ammontare del prezzo per le fornituredi quel periodo. Quanto esposto risulta in lineacon plurimi arresti di questa Corte, la quale ha affermatoche il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Sez. Sez. 6 - 3, n. 26908, 26/11/2020, Rv. 659902 –01; conf. Cass. 19896/2015). Spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Sez. 6 - 1, n. 3680, 07/02/2019, Rv. 653130 -01). La questione che qui si pone è, tuttavia, ben diversa, implicando la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e non già l’invasione del potere discrezionale del giudice del merito. Per vero, si registra l’erronea sussunzione nella fattispecie astratta della non contestazione, per mancanza dei suoi elementi costitutivi. La censura posta col secondo motivo resta logicamente assorbita dall’accoglimento del primo motivo. In ragione di quanto esposto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nella Corte di Catania, in altra composizione, riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: “l’effetto della non contestazione di cui all’art. 115, co. 1, cod. proc. civ., presuppone necessariamente che i fatti, che verrebbero provati dalla non specificità della contestazione, siano, a loro volta, specifici e concludenti, nel senso che siano rappresentativi del diritto vantato, tali, quindi, che la loro non specifica contestazione, equivalga a prova degli stessi. Nel rispetto della norma richiamata integro è, tuttavia, il potere del giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fatto, di apprezzare l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti”. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Catania in
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