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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13036/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FELICETTA MARINELLIche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Preliminarmente l'udienza viene sospesa dalle ore 11,12 alle ore 11,33 su richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, perché impegnata presso l'aula della prima sezione penale.

A questi punto viene riaperta l'udienza.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giovanni, ELIA Giovanni e RUSSO Paolo ricorrono tra- mite i propri difensori, con distinti ricorsi per cassazione, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, su istanza di tutti gli imputati aveva accolto il concordato in appello delle pene, previa rinuncia dei motivi di impugnazione, anche da parte del Pubblico Ministero, rideterminando le pene applicate nei loro confronti in primo grado in relazione a ipotesi associativa di cui all'art.74 Dpr 309/90, previa derubricazione nella ipotesi di cui al sesto comma, e di alcune ipotesi di cessione di stupefacente.

I ricorrenti impugnano il capo della decisione relativa alla confisca disposta ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., di una somma di denaro e di un orologio marca Rolex il [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.040 il RUSSO di una motocicletta BMW 650 SPORT e di quattro orologi Rolex l'ELIA Giovanni, contestando sia l'ammissibilità del provvedimento uffi- cioso applicativo, a fronte di sentenza di primo grado che nulla aveva statuito al riguardo e considerata la rinuncia del procuratore generale al motivo di impugnazione sul punto in sede di concordato in appello, sia la ricorrenza dei presupposti applicativi sul piano della riconosciuta spro- porzione rispetto ai redditi dichiarati e alle attività di impresa, trattandosi di beni la cui consistenza e valore erano del tutto proporzionate alle ri- spettive capacità economiche dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento atteso che la corte distrettuale ha disposto ufficiosamente la confisca per equivalente dei beni in sequestro in assenza della impugnazione del pubblico ministero, che era stata rinunciata nel corso del giudizio di appello e, in accogli- mento della richiesta di concordato in appello avanzata dalle difese degli imputati con riferimento al trattamento sanzionatorio, aveva applicato nei loro confronti il trattamento sanzionatorio nella misura concordata.

2. Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione del principio secondo cui è abnorme l'ordinanza con cui il giudice della co- gnizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in meritw,..1 successivamente e separatamente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359, e Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264).

Il medesimo principio è stato ap- plicato anche in relazione al sequestro probatorio in un procedimento per reati concernenti gli stupefacenti.

Nell'occasione, infatti, si è affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione di- sponga la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). 2.1 In relazione a ipotesi del tutto assimilabile alla presente, va inoltre evidenziato che non è riconosciuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919).

In tema di misure di sicurezza patrimoniali il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico mi- nistero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".

Parimenti in materia di misure di si- curezza personali, è stato affermato che viola il divieto di reformatio in pejus il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la mi- sura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato (se.6, n.27928 [OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv.28330).

I principi sopra indicati risultano condivisibili trattandosi di statuizione che presuppone l'esercizio di potere discrezio- nale da parte dell'autorità giudiziaria e di una motivazione che fornisca adeguato conto delle ragioni che ne giustificano l'applicazione secondo il disposto di cui all'art.240 bis cod.pen. e, che nel giudizio di impugna- zione, a fronte dell'omessa statuizione del giudice di prima cure, era ne- cessario che la questione fosse devoluta con specifico motivo di do- glianza, pena la violazione dell'art.597 comma 3 cod.proc.pen. il quale esclude l'applicazione, ex ufficio, di misure di sicurezza nuove, in pre- senza della impugnazione del solo imputato.

4. Va pertanto riconosciuta la illegittimità della statuizione della Corte di Appello di Roma, assunta di ufficio, in ordine alla confisca ex art.240 bis cod.pen. dei beni sequestrati agli imputati, e va pertanto di- sposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitata- mente alla suddetta statuizione e la conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto in giudiziale sequestro.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamene alla disposta confisca ,e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi di- ritto.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FELICETTA MARINELLIche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Preliminarmente l'udienza viene sospesa dalle ore 11,12 alle ore 11,33 su richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, perché impegnata presso l'aula della prima sezione penale. A questi punto viene riaperta l'udienza. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Giovanni, ELIA Giovanni e RUSSO Paolo ricorrono tra- mite i propri difensori, con distinti ricorsi per cassazione, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, su istanza di tutti gli imputati aveva accolto il concordato in appello delle pene, previa rinuncia dei motivi di impugnazione, anche da parte del Pubblico Ministero, rideterminando le pene applicate nei loro confronti in primo grado in relazione a ipotesi associativa di cui all'art.74 Dpr 309/90, previa derubricazione nella ipotesi di cui al sesto comma, e di alcune ipotesi di cessione di stupefacente. I ricorrenti impugnano il capo della decisione relativa alla confisca disposta ai sensi dell'art.240 bis cod.pen., di una somma di denaro e di un orologio marca Rolex il [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 4.040 il RUSSO di una motocicletta BMW 650 SPORT e di quattro orologi Rolex l'ELIA Giovanni, contestando sia l'ammissibilità del provvedimento uffi- cioso applicativo, a fronte di sentenza di primo grado che nulla aveva statuito al riguardo e considerata la rinuncia del procuratore generale al motivo di impugnazione sul punto in sede di concordato in appello, sia la ricorrenza dei presupposti applicativi sul piano della riconosciuta spro- porzione rispetto ai redditi dichiarati e alle attività di impresa, trattandosi di beni la cui consistenza e valore erano del tutto proporzionate alle ri- spettive capacità economiche dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento atteso che la corte distrettuale ha disposto ufficiosamente la confisca per equivalente dei beni in sequestro in assenza della impugnazione del pubblico ministero, che era stata rinunciata nel corso del giudizio di appello e, in accogli- mento della richiesta di concordato in appello avanzata dalle difese degli imputati con riferimento al trattamento sanzionatorio, aveva applicato nei loro confronti il trattamento sanzionatorio nella misura concordata. 2. Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione del principio secondo cui è abnorme l'ordinanza con cui il giudice della co- gnizione, dopo aver omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, provveda in meritw,..1 successivamente e separatamente (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359, e Sez. 2, n. 21420 del 20/04/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250264). Il medesimo principio è stato ap- plicato anche in relazione al sequestro probatorio in un procedimento per reati concernenti gli stupefacenti. Nell'occasione, infatti, si è affermato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione di- sponga la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). 2.1 In relazione a ipotesi del tutto assimilabile alla presente, va inoltre evidenziato che non è riconosciuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919). In tema di misure di sicurezza patrimoniali il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico mi- nistero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius". Parimenti in materia di misure di si- curezza personali, è stato affermato che viola il divieto di reformatio in pejus il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, applichi la mi- sura di sicurezza personale prevista dalla legge quale conseguenza del proscioglimento per vizio di mente dell'imputato (se.6, n.27928 [OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv.28330). I principi sopra indicati risultano condivisibili trattandosi di statuizione che presuppone l'esercizio di potere discrezio- nale da parte dell'autorità giudiziaria e di una motivazione che fornisca adeguato conto delle ragioni che ne giustificano l'applicazione secondo il disposto di cui all'art.240 bis cod.pen. e, che nel giudizio di impugna- zione, a fronte dell'omessa statuizione del giudice di prima cure, era ne- cessario che la questione fosse devoluta con specifico motivo di do- glianza, pena la violazione dell'art.597 comma 3 cod.proc.pen. il quale esclude l'applicazione, ex ufficio, di misure di sicurezza nuove, in pre- senza della impugnazione del solo imputato. 4. Va pertanto riconosciuta la illegittimità della statuizione della Corte di Appello di Roma, assunta di ufficio, in ordine alla confisca ex art.240 bis cod.pen. dei beni sequestrati agli imputati, e va pertanto di- sposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitata- mente alla suddetta statuizione e la conseguente restituzione agli aventi diritto di quanto in giudiziale sequestro. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamene alla disposta confisca ,e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi di- ritto. Così deciso in Roma nella camera di