CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39693/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MESSINA, con ordinanza in data 12/03/2021, rigettava il reclamo proposto ex art. 18-ter I. n. 354 del 1975 da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina in data 25/9/2020 che aveva rigettato la richiesta di colloquio senza vetro divisorio con la convivente. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla possibilità, invece, offerta dalla Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017. Il ricorso è manifestamente infondato perché la circolare in questione (art. 16) non estende affatto le deroghe al divieto di colloquio senza vetro divisorio che restano limitate, per i colloqui del detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ai figli e nipoti infradodicenni (Sez. 1, n. 22292 del 06/03/2018, P.G. in proc. Russo, Rv. 273298). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]_RILE Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] E R