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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26004/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sostituzione del commissario ad acta nominato in relazione all'attuazione del provvedimento del 18 aprile 2017 in materia di uso del computer per ragioni di studio e professionali.

Osserva che il Direttore del carcere ove il detenuto si trova ristretto, con nota del 18 marzo 2021, ha comunicato che lo stesso ha sempre utilizzato il PC nella sua camera di pernottamento.

Quanto alle censure sollevate con riferimento alla diversa questione della stampa dei file5 creati attraverso l'uso del PC, esse riguardano questioni decise con altri provvedimenti in ottemperanza e con la nomina di un commissario ad acta che ha regolamentato l'esercizio del diritto.

2. Ricorre per cassazione Attanasio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, deducendo in un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35 bis, comma 7, Ord. pen.

Lamenta il ricorrente il travisamento della finalità del reclamo che era quella di ottenere l'ottemperanza del provvedimento con cui è stato autorizzato ad utilizzare il computer in modo pieno, anche ottenendo copia cartacea dei files prodotti.

Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità e convenzionale richiamata, avrebbe dovuto svolgere gli opportuni accertamenti per verificare l'esatto adempimento, anche sostituendo il commissario ad acta.

Sarebbe, in tal modo emerso che l'ultimo provvedimento, l'ordine di servizio del Provveditore del Piemonte, in data 5 maggio 2021, anziché attuare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ne aveva vanificato gli effetti delegando per incombente il direttore dell'istituto penitenziario che si era rifiutato di consegnare copia cartacea dei files. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per il carattere aspecífico delle censure proposte i nonché per la loro eccentricità rispetto al provvedimento impugnato.

1. Come pertinentemente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il ricorrente non si confronta con il reale contenuto della motivazione, che, in risposta all'unica doglianza avanzata con il reclamo - inattività del commissario ad acta nominato con ordinanza del 27 novembre 2018 per l'ottemperanza del provvedimento in data 18 aprile 2017 che disciplina l'utilizzo del computer assegnatogli per ragioni di studio ed esigenze processuali -, ne ha escluso la fondatezza sul rilievo che dall'istruttoria espletata, in particolare dalla nota del direttore del carcere di Novara, era emerso che Attanasio utilizzava regolarmente nella sua camera detentiva il PC di appartenenza.

Introduce, invece, questioni relative all'ottemperanza di altri provvedimenti concernenti la stampa dei files creati con il computer che non sono state correttamente prese in esame perché decise con altri provvedimenti anche in ottemperanza, con la nomina di diversi commissari ad acta.2.

Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale ìn data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , t/PRUE.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sostituzione del commissario ad acta nominato in relazione all'attuazione del provvedimento del 18 aprile 2017 in materia di uso del computer per ragioni di studio e professionali. Osserva che il Direttore del carcere ove il detenuto si trova ristretto, con nota del 18 marzo 2021, ha comunicato che lo stesso ha sempre utilizzato il PC nella sua camera di pernottamento. Quanto alle censure sollevate con riferimento alla diversa questione della stampa dei file5 creati attraverso l'uso del PC, esse riguardano questioni decise con altri provvedimenti in ottemperanza e con la nomina di un commissario ad acta che ha regolamentato l'esercizio del diritto. 2. Ricorre per cassazione Attanasio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] A.Pintus, deducendo in un unico motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35 bis, comma 7, Ord. pen. Lamenta il ricorrente il travisamento della finalità del reclamo che era quella di ottenere l'ottemperanza del provvedimento con cui è stato autorizzato ad utilizzare il computer in modo pieno, anche ottenendo copia cartacea dei files prodotti. Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità e convenzionale richiamata, avrebbe dovuto svolgere gli opportuni accertamenti per verificare l'esatto adempimento, anche sostituendo il commissario ad acta. Sarebbe, in tal modo emerso che l'ultimo provvedimento, l'ordine di servizio del Provveditore del Piemonte, in data 5 maggio 2021, anziché attuare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ne aveva vanificato gli effetti delegando per incombente il direttore dell'istituto penitenziario che si era rifiutato di consegnare copia cartacea dei files. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per il carattere aspecífico delle censure proposte i nonché per la loro eccentricità rispetto al provvedimento impugnato. 1. Come pertinentemente rilevato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il ricorrente non si confronta con il reale contenuto della motivazione, che, in risposta all'unica doglianza avanzata con il reclamo - inattività del commissario ad acta nominato con ordinanza del 27 novembre 2018 per l'ottemperanza del provvedimento in data 18 aprile 2017 che disciplina l'utilizzo del computer assegnatogli per ragioni di studio ed esigenze processuali -, ne ha escluso la fondatezza sul rilievo che dall'istruttoria espletata, in particolare dalla nota del direttore del carcere di Novara, era emerso che Attanasio utilizzava regolarmente nella sua camera detentiva il PC di appartenenza. Introduce, invece, questioni relative all'ottemperanza di altri provvedimenti concernenti la stampa dei files creati con il computer che non sono state correttamente prese in esame perché decise con altri provvedimenti anche in ottemperanza, con la nomina di diversi commissari ad acta.2. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale ìn data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , t/PRUE. Così
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