CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 8 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 13 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato del dolo del delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte territoriale si è correttamente conformata, risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01), come avvenuto nella specie e indicato a pagina 3 del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 sui numerosi precedenti penali, sintomatici dell'attitudine criminale dell'imputato nonché sulla natura della res ricettata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]