CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 37047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 01/02/2023 visti cli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udi-ta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusionl scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr.le...ttwe Pedichi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordlnanza in data 01/32/2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza del 25/01/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a revoca dell.'ingiunzione di demolizione del manufatto edilizio abusivo sito in Comune di Pozzuoli, disposto con sentenza emessa, a carico del precedente proprietario, [OSCURATO:PERSONA], in data 26 marzo 1999 da H Pretore di Pozzuoli, divenuta definitiva in data 4 giugno 1999, per effetto del rilasclo di concessione in sanatoria n. 179/2021. il Tribunale aveva tuttavia rigettato la domanda, rilevato che la predetta concessione in sanatoria doveva considerarsi illegittima in quanto l'originario immobile era stato poi suddiviso in due distinte unità abitative, singolarmente ammissibili alla sanatoria, ma complessivamente di cticatura superiore a quella per cui tale procedura è ammessa. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso il Damiano, lamentando violazione di legge e vizio ci motivazicne.2.1. In primo luogo, contesta come apodittica l'affermazione del tribunale che ha desunto dalia mera esistenza di due unità immobiliari la fittizietà delle domande di sanatoria, in quanto finaizzate ad acdirare il limite legale volumetrico; sostiene al contrario che vi erano più soggetti legittimati alla prese;ltazione•di distinte domande di sanatoria, per cui il titolo edilizio deve ritenersi legittimo. 2.2, Contesta,. inoltre, l'omessa valutazione da parte del giudice delle note e dell'elaborato tecnico depositato in data 1/32/2023 dala difesa, e in particolare la relazione di consulenza tecnica redatta -dall'archizetto [OSCURATO:PERSONA], che conclude nel senso della assoluta distnzione sia tipologica che strutturale e anche dal punto di vista dell'accessibilità, degli immoDih. 3. In data 23/06/2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di S.M.C.V. depositava note difensive. 3.1 Con riferimento al motivo sviluppato con l'atto di impugnazione concernente il difetto di motivazione in relazione al.'art. 39 legge 724/1994, ribadisce che, nel corpo dell'ordinanza del Cludice dell'esecuzione, manca un concreto ed esaustivo riferimento al dato della cubatura complessiva, limitandosi l'ordinanza ;ripugnata ad argomentazioni generiche. Il G.E. avrebbe dovuto - con congrua motivazione - spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto artificioso il frazionamento de,ie domande di saratoria, argomentando e motivando, dunque, in ordine al terna precipuo. Sotto tale profilo, occorre rimarcare che il frazionamento dell'unico immobile in plur:me unità (finalizzato all'elusione del limite volumetrico per singola domanda di condono nde, ncn è escluso in serso assoluto in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 302 /1996). il Giudice dell'Esecuzione - prima ancora di evidenziare il divieto di frazionamento dell'immobi;e e la presentazione di distinte domande di sanatoria, una per ogni unità - avrebbe dovuto valutare la legittimazione dei soggetti che hanno presentato la domanda di condono. A tal fine, il i- corrente cita la recente sentenza di questa Sezione della Corte n. 26282/23, che ha accolto le analoghe doglianze difensive, disponendo l'annullamento con rinvio. Insiste, in conclusione, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è infondato. Come evidenziato pagina 1 dell'ordinanza impugnata, l'immobile, realizzato in assenza di titolo abiiitativo, venne ceduto al padre dell'odierno ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] in data 2 dicemore 2004, ossia in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la demolizione dei manufatto. Precisa quindi che l'immobile, costruito abusivamente, è stato oggetto di due distinte domande di condono, l'una presentata per l'unità immobiliare oggetto del presente procedimento (re!ativo a circa 750 mc), il secondo oggi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (volumetria di circa 713 mc, in relazione al quale analoga richiesta è stata rigettata). Conclude l'ordinanza rei senso che «entrambi gli immobili (ricadenti — incontestabilmente- in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) fanno parte di un unico corpo di fabbrica verificato su un'area riconducibile ad un unico proprietario (l'esecutato [OSCURATO:PERSONA]) e che, sommandone le tubature. supera il limite complessivo di cui all'articolo 39 I. 724/94, indivAuato dal legislatore all'evidente scopo di sanare unicamente abusi di modesta entità; ciò che, all'evidenza, rende illegittimo il provvedimento di condono rilasciato». Appare quind del tutto evidente come, a fronte di un manufatto unitario, la cui abusività era già stata stabta con sentenza irrevocabile, la suddivisione successiva in due distinte unità abitative non può avere alcun effetto ai fini della determinazione dei limiti di cubatura entro i quei è possibile attivare la procedura di permesso di costruire in sanatoria. Con-ettamente il Thibuna:e ha rammentato la costante giurisprudenza della corte secondo cui ,•.(Sez. 3, n. 44596 del 20/35/2015, Boccia, Rv. 269280 - 01), ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di obiezione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale ediftio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la "rado" della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti M luogo detintero complesso edificatorio (Sez. 3, n. 1454 del 25/11/1998 - dep. iiO4/02/1999, Vallo, Pv. 212382; Sez. 3, n. 8584 del 26/04/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214280; Sez. 4, n. 36794 del 24/01/2001, Murica, Rv. 220592; Sez. 3, n. 16550 del 19/02/2002, Zagaria, Rv. 223861; Sez. 3, n. 20161 del 19/04/2005, Merra, Rv. 231643; Sez. 3, n. 12353 del 92/10/2013, Cantiello, Rv. 259292). Sarebbe quindi del tutto irragionevole pensare di poter superare una pronuncia giurisdizionale defnitiva, che ha accertato l'abuso e disposto la demolizione, mediante la semplice suddivisione in separate unità immobiliari. 2. Altrettante correttamente il g:udice ha ritenuto di non ritenere legittimo il provvedimento di condono. La giurisprudenza delia Corte ha olfatti ribadito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo ecilizic non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verfica dell'intewe,zione della fattispecie penale (ex plurimis, Sez. 3, n. 30168 del 25/05/2017, Pepe, Rv. 2702E2: Sez. 3, n. 37847 del 14/05/2013, Sonni, Rv. 256971. Sez. 3, n. 21487 del 21/03/2006, Tanillo., Rv. 234469, con dettagliata ricostruzione dell'evoluzione della giuesprudenza su; tema) e che tale potere/dovere deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poiché il mancato effetto estintivo non è ricencucibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione telo stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incldente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3, n. 36366 del 16/6/2015, Faiola, Rv. 26503401; Sez. 3, n. 23380 dei 16/04/2008, Proietti, non massimata; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Papa, Rv. 24072801 ed altre prec. conf.). Questa Corte ha anche affermato che analogo potere/dovere deve essere svolto nel giudizio di esecuzione, cor rirerimento al quale ha precisato che il rilascio del titolo abilitativo conseguente alla procedura di «condono edilizio» non determina l'automatica revoca dell'ordine di demolizione, permanendo in capo al giudice l'obbligo di accertare la legittimità sostanziale del th.:olo sotto r profilo della sua conformità alla legge (Sez. 3, n. 47402 del 21110/2014, Chisci e altro, Rv. 26097201; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 25657901; Sez. 3, r. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 24930601; Sez. 3, n. 39767 del 28/9/2010, Esposto, non riassimata; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 23254201). Infatti, se è oen vero che l'ordine di demolizione legittimamente impartito dal giudice con la sentenza di condanna per un reato edilizio è suscettibile di revoca quando esso risulti assolutamente Vcompatible con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una ci:versa c:estinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 47402 del 18/11/2014, Chisci, Rv. 250973), è altrettanto vero che il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere/dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del 1:tolo abilitavo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da 1eggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 10/12/2018, Bertolami, Rv. 274135 - 01; Sez. 3, n. 47402 cel 18/11/2014, citata; Sez. 3, n. 42164 del 9/7/2013, Brasiello, Rv. 256679; Sez. 3, n. 40475 del 28/9/2010, Ventrici, Rv. 249306; Sez. 3, n. 17066 del 4/4/2006, Rv. 234321; Sez. 3, n. 46831 del 16/11/2005, Vuocolo, Rv. 232642). Il giudice de:Yesecuzicne dovrà pertanto procedere ad una valutazione della procedura di condono o sanator:a, e, qualo:-a il titolo risulti illegittimo, rigettare l'istanza di revoca. Quanto allo specifico tema oggetto del presente giudizio, il Collegio evidenzia come la costante giwisprudenza dela Corte (,Sez. 3, Sentenza n. 2840 del 18/11/2021, Vicale, Rv. 282887 - 01), «in tema d: condono edilzio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costtuisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.00C nc., la cui realizzaz,one sia ascrivibile ad un unico soggetto».feg Ancora, si è ritenuto (Sez. 3, n. 20420 del 08/04/2015, Esposito, Rv. 263639 - 01) che «non è ammissibile I condono edi:izio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionanCo l'unità immoOiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e Sono a esso funzionali, s da costituire una costruzione unica». Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo dei principi sovraesposti: egli ha infatti valutato in concreto, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. oen., i titoli abilitativi rilasciati ed è pervenuto ad un giudizio negativo in ordine alla validità ed efficacia dei provvedimenti, ritenendo, correttamente, che in presenza di un condono o una sanatoria illegittimi (in quanto rilasciati sulle singole unità abitative, senza considerare invece la natura unitaria del fabbricato), non potesse essere revocata l'ingiunzione di demolizione. 3, :nconfereite appare il riferimento alla sentenza della Corte n. 26282/2023, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'altra unità immobiliare frazionata. Questa Corte, nelia circostanza, ha annullato l'ordinanza impugnata per vizio di moaivaztne, affermando che essa «si limita a dire, in termini estremamente succinti, che "l'originario unico immobile _abusivo è stato oggetto di frazionamento, con conseguente richiesta di condono autonomo per ciascun cespite derivante dal frazionamento stesso", e a citare una proriunda di lecittimità sulla inammissibilità del condono edilizio quando la richiesta di sanaaoria sia ,Dresentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi. Il Tribunale, però, aion precisa né qua è la volumetria illecitamente realizzata, né perché deve parlarsi di artificac,so frazionamento della domanda di sanatoria, e, quindi, non consente di comprendere compiutamente perché ha ritenuto che le opere oggetto dell'ordine di demoilz:one non sarebberc condonabili». Nel caso di specie; al contrario, l'ordinanza precisa sia quale sia la volumetria realizzata che le ragioni per cui il frazionamento deve ritenersi «artificioso», precisando che esso è intervenuto dopo :a sentenza di condanna definitiva. Del pari inconi'erente è il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 302/1996, la qua e ha, effettivamente, affermato che per le nuove costruzioni il limite di 750 mc si deve riferire aile singole. unità immobiliari, ma tale dictum di portata generale non può essere certamente riferito ala ipotes in cui il frazionamento intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza d condanna reiativa aila realizzazione abusiva di un unico fabbricato di cubatura superiore ai limfte stabilito da la legge, con conseguente emanazione di ordine o ingiunzione di demolizione, che altrimend sarebbe estremamente agevole eludere il giudicato di condanna fraz onando in epoca successiva le unità immobiliari. paovvedirrerto impugnato, pertanto, è esente da vizi di motivazione.il ricorso è pertanto infohdato in quanto non si confronta con la costante giurisprudenza della Corte. 4; La motivazione di cui al paragrafo che precede rende del tutto irrilevante la trattazione dell'ulteriore profto di ricorso, relativo all'omessa valutazione della relazione di consulenza tecnica che poneva l'accento sull'indipendenza delle due unità immobiliari, in quanto inidonea a scalfire il percorse motivazional