CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 39348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 17 marzo 2023, in relazione al reato di detenzione finalizzata alla cessione continuata di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309. 2. Ricorrono gli imputati con atto unico a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273, 273, comma 1- bis e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha confermato l'esistenza della gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quanto allo svolgimento dell' attività di spaccio, sulla base di una serie di elementi (la sua presenza nel piccolo locale ove avvenivano le cessioni; il rinvenimento, sulla persona, della cospicua somma di euro 845,00; le dichiarazioni accusatorie dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato di avere acquistato, in quel locale, una dose di crack al prezzo di euro 20,00, materialmente corrisposti a Grosso). [OSCURATO:PERSONA] ha invece indicato, all'atto della convalida dell'arresto, una differente causale della disponibilità di detto importo, siccome appartenente a sua moglie e destinato all'acquisto di arredi per la casa appena presa in locazione (allegando, a supporto di tali deduzioni, il contratto locativo), che il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione. 2.2. Motivi .comuni ad entrambi gli indagati 2.2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 d. P.R n. 309 del 1990. La condotta in addebito avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, configurandosi nella fattispecie gli estremi del c.d. piccolo spaccio, con il quale è compatibile la detenzione di sostanze eterogenee. I valori ponderali delle sostanze sequestrate (gr. 11,13 di hashish; gr. 3,53 di cocaina; gr. 1,02 di anfetamina) sono invero tipici delle cosiddette dosi da strada, conteggiabili a decine, e comunque di una attività di cessione a bassa redditività. Gli indicatori valorizzati in senso contrario dal Tribunale del riesame, relativi alla organizzazione dell'attività di spaccio (attuata mediante telecamere, monitor e barriere per l'accesso) non connotano un livello di offensività idoneo a giustificare l'applicazione del reato di cui all'art. 73, commi primo e quarto, stante l'assenza di elementi dimostrativi di: i) collegamenti con sodalizi criminali organizzati; il) permanenza nel tempo delle condotte (posto che il monitoraggio si è esaurito nell'arco di meno di un giorno); iii) inserimento in una rete di soggetti dediti alla medesima attività. 2.2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La misura applicata risulta eccessiva in rapporto alle esigenze, avuto riguardo alla incensuratezza dei prevenuti, alle dichiarazioni ammissive di responsabilità rese da [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, anche da [OSCURATO:PERSONA], nonché alla indicata disponibilità di un domicilio per l'esecuzione degli arresti distante dal luogo dei fatti. La cautela imposta risulta incongrua "a fronte del dettato normativo di cui all'art.275 cod. proc. pen. (con particolare riferimento ai commi secondo e terzo)". 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Non essendo stata richiesta la trattazione orale, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettatadall'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma I, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94,comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Deve preliminarmente darsi atto che [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha rinunciato al ricorso limitatamente al primo motivo, avendo reso dichiarazioni ammissive di responsabilità. 2. Venendo agli ulteriori motivi, la difesa si duole anzitutto della mancata riqualificazione del reato oggetto degli addebiti nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n 309 del 1990. 2.1. La questione va affrontata alla luce delle coordinate ermeneutiche definite dalla giurisprudenza di legittimità che, da epoca risalente, àncora la fattispecie lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit. - oggi autonoma, in precedenza costituente circostanza attenuante rispetto alle ipotesi di reato di cui ai commi precedenti - ad un apprezzamento complessivo da compiere in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, potendo la stessa essere ( if ''.---riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli ulteriori parametri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto di essi, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). In epoca più recente, l'indirizzo è stato ribadito con opportune puntualizzazioni, per cui è ben possibile che tra i vari elementi da considerare, ai fini della qualificazione della condotta, si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, e che uno di essi assuma in concreto valore assorbente, quando la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (da ultimo, in motivazione, v. Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, le quali hanno anche precisato, segnando un'ampia discontinuità rispetto ad un orientamento passato di segno contrario, che la varietà tipologica delle sostanze non è ostativa alla riqualificazione). Il tema posto in ricorso, ai fini della invocata diversa definizione giuridica del fatto, è quello della configurabilità del c.d. piccolo spaccio in relazione ad attività reiterata nel tempo, in presenza di cessioni al dettaglio che, di regola, non risultano superiori a quantitativi di una, due o tre dosi per volta. Sul punto, soprattutto la giurisprudenza più recente ha precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività non occasionale di cessione di stupefacenti. Vari arresti (tra i quali Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, Mascali, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) hanno argomentato che la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizzi per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati, la quale ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente che viene in rilievo - a dosi "conteggiate a decine"; dal che si desume che anche un'ipotesi di spaccio inserita in un'attività criminale organizzata o professionale potrebbe essere inquadrata nel paradigma del fatto lieve. Tale ricostruzione trova conferma, sul piano dogmatico, nel disposto di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990, il quale prevede una specifica attenuante per l'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di fatti di detenzione e cessione di lieve entità, dunque riferiti al c.d. piccolo spaccio, ancorché esso abbia carattere sistematico ed organizzato. Ai detti fini, si è tuttavia precisato che la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, dovendo tenersi conto delle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è attività connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In tale prospettiva si è detto che, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (v. Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657, in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità .di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina - i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo all'indagato, quale loro referente). 2.2. Alla luce del delineato quadro ricostruttivo, occorre considerare le specifiche circostanze in cui, nella vicenda in esame, è avvenuto l'intervento della polizia giudiziaria, le quali evidenziano un contesto 'blindato' plasticamente descritto a pag. 2 dell'ordinanza; un'attività organizzata con modalità professionali, che costituisce una piazza di spaccio "sofisticata ed impervia" - come definita dai Giudici del Riesame - che rimanda ad un più ampio giro criminale, indiscutibilmente incompatibile con un fatto di ridotta portata lesiva. Tra queste: l'accidentato percorso per accedere al locale, protetto da due porte in ferro la seconda delle quali munita di feritoia con sportellino richiudibile dall'interno; il rinvenimento, all'interno di tale ambiente, di un monitor che restituiva le immagini di 13 telecamere, le quali inquadravano l'intero perimetro dei luoghi attenzionati e i due accessi; un piolino in ferro per abilitare/disabilitare le telecamere; tre bilancini di precisione; una agendina su cui erano annotati nomi e cifre;la eterogeneità delle sostanze sequestrate unitamente alla somma di 845,00 euro, che [OSCURATO:PERSONA] aveva sulla persona. 2.2.3. Quanto alle esigenze cautelari, le censure difensive sono aspecifiche. L'esistenza del periculum, anzitutto, con motivazione non illogica viene correlata dai Giudici del riesame da un lato alle modalità dello spaccio, come innanzi evidenziate, siccome ex se rivelatrici dell'inserimento in un sistema organizzato e di una rodata professionalità e, dall'altro, ai legami con il contesto delinquenziale di riferimento, legami tenacemente radicati ove si consideri l'iniziale tentativo di tenere indenne dagli addebiti almeno [OSCURATO:PERSONA], verosimilmente per consentirgli di tenere attiva la piazza. Venendo alla censura relativa all'eccessivo rigore della misura carceraria, di cui è stata chiesta la sostituzione con la custodia extramuraria, [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la sottoposizione agli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo del c.d. braccialetto elettronico; tal che, sebbene la intervenuta rinuncia non investa tale motivo di ricorso, nei suoi confronti lo stesso risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invece, le censure formulate risultano generiche, in quanto non si confrontano con il provvedimento impugnato, laddove ha motivato la decisione reiettiva sul rilievo che la dichiarazione allegata agli atti non è dimostrativa della disponibilità in capo alla madre di lui dell'alloggio ove dovrebbe accoglierlo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura di 3000,00 euro ciascuno non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil