CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 23135/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art.625, comma 1 n.4, cod. pen. ma confermando nel resto, la pronuncia di condanna emessa il 14 dicembre 2018 dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto previsto dagli artt.110, 624 e 625, comma 1 n.4, cod. pen. per essersi appropriata in concorso con persona rimasta sconosciuta di un marsupio che [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato all'interno della sua autovettura parcheggiata presso il supermercato D'Ambros di Turate e condannata alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 300„00 di multa, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e generiche e le contestate aggravanti. Commesso in Turate il 1 luglio 2015 con recidiva reiterata, specifica i nfraq ui nq uen na le. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per nullità ai sensi degli artt. 178, corrima 1 lett.c), 179 e 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 23 d.l. 9 novembre 2020, n.149, 24 Cost. e 6 CEDU. Deduce che è pervenuta alla casella di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, in data 15 febbraio 2021, la comunicazione che avrebbe dovuto contenere le conclusioni scritte della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, ma che in realtà a tale comunicazione erano allegati atti inerenti ad altro procedimento; che, con memoria depositata telematicamente il 24 febbraio 2021 il difensore aveva eccepito l'assenza di comunicazione delle conclusioni della Procura generale, chiedendo la restituzione nel termine per formulare le proprie conclusioni, formulando in subordine conclusioni per l'accoglimento dell'appello; che le conclusioni a firma del Procuratore generale attinenti al procedimento a carico della ricorrente sono state trasmesse il 25 febbraio al difensore con la precisazione che le medesime conclusioni erano state già trasmesse alla cancelleria in data 12 febbraio 2021. La ricorrente ritiene che l'omessa trasmissione entro il decimo giorno precedente l'udienza delle conclusioni del pubblico ministero ai difensori delle altre parti sia causa di nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e dei principi fondamentali del giusto processo; lamenta, in ogni caso, omessa motivazione sulla relativa eccezione. Con il secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.189, 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione. per avere i giudici di merito attribuito esclusivo e determinante rilievo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata alla formale intestazione del veicolo utilizzato dall'agente. Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio o dall'imputato nel corso del dibattimento non può costituire da solo prova del fatto addebitatogli, né può essere considerato implicita ammissione dell'addebito. L'unico elemento acclarato e incontestabile è che dall'autovettura [OSCURATO:PERSONA] ripresa dalle telecamere di sicurezza del supermercato sia sceso un soggetto di sesso femminile con capelli lunghi e tendenti al biondo, resosi in prima persona responsabile del furto, senza che siano emersi elementi idonei a dimostrare l'esclusivo o comunque abituale 'utilizzo del veicolo a lei intestato da parte della proprietaria. 3.11 Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte datate 19 maggio 2022 insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. Occorre osservare che l'art. 23 bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, applicabile al caso in esame ratione temporis, così dispone al primo comma: «A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire». Al secondo comma così dispone: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.».5.2. Tale sequenza procedimentale prevede quindi che„ ove nessuna delle parti abbia formulato istanza di trattazione orale entro i quindici giorni liberi precedenti (quarto comma), il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, alle quali le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. Il tenore letterale della disposizione non prevede che le conclusioni del Procuratore generale siano trasmesse alle parti entro un termine perentorio, dovendosi comunque interpretare l'avverbio «immediatamente» nel senso che la cancelleria è tenuta a trasmettere le conclusioni del Procuratore alle altre parti nel più breve tempo possibile ma nessuna nullità può prospettarsi quale conseguenza del mancato rispetto delle cadenze temporali indicate dalla norma. Il legislatore ha voluto garantire che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore generale, ma non ha condizionato il valido svolgimento del processo alla comunicazione tempestiva di tale requisitoria. In difetto di espressa indicazione di perentorietà e di connessa sanzione di nullità in caso di mancato rispetto dei suddetti termini, solo la circostanza che le parti non siano state messe in condizione di concludere può costituire causa di nullità ai sensi dell'art.178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373, in cui si è trattato il caso in cui il Procuratore generale aveva depositato le conclusioni senza rispetto del termine; con specifico riguardo al giudizio di legittimità, l'analoga norma è stata interpretata nel senso del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere, ,ia Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412). 5.3. Considerato che, nel caso in esame, la sentenza risulta deliberata all'udienza del 2 marzo 2021 e le conclusioni del Procuratore generale (tempestivamente depositate in cancelleria) sono pervenute al difensore di fiducia, per stessa indicazione della parte, in data 25 febbraio 2021, ossia in tempo utile per la formulazione delle conclusioni entro i cinque giorni previsti dalla norma, l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa è stata correttamente ritenuta priva di fondamento dalla Corte territoriale, che ha preso in considerazione le conclusioni delle parti in quanto tempestivamente formulate.6. Risulta dirimente, peraltro, la diversa qualificazione del fatto quale fattispecie di furto semplice ai sensi dell'art.624 cod. pen. pronunciata dal giudice di appello, che avrebbe imposto l'immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. In atti è, infatti, presente il verbale di denuncia orale presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 2015, senza alcuna istanza punitiva in alcun modo riconducibile al denunciante (Sez.4, n.7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, in motivazione). Il difetto della condizione di procedibilità può essere, peraltro, rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela in ordine al reato di cui agli artt.110 e 624 cod. pen. Così decis