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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata, richiede una rivalutazione non consentita.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 408 cod. pen. (assorbito il reato di danneggiamento) in quanto la stessa è stata riconosciuta dai testi (parte offesa e [OSCURATO:PERSONA]), nel video, con certezza.

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

2. Anche relativamente al primo motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.) deve ritenersi la manifesta infondatezza in quanto la Corte di appello evidenzia come la prova testimoniale richiesta risulta superflua potendo decidersi il processo con le prove acquisite.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. 4.

La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare (:,4/14 i l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile solo alla nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese del grado in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata, richiede una rivalutazione non consentita. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 408 cod. pen. (assorbito il reato di danneggiamento) in quanto la stessa è stata riconosciuta dai testi (parte offesa e [OSCURATO:PERSONA]), nel video, con certezza. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 2. Anche relativamente al primo motivo di ricorso sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.) deve ritenersi la manifesta infondatezza in quanto la Corte di appello evidenzia come la prova testimoniale richiesta risulta superflua potendo decidersi il processo con le prove acquisite. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. 4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. In relazione alla natura del procedimento, in Camera di Consiglio le spese non sono dovute in quanto nessuna attività concreta, diretta a contrastare (:,4/14 i l'avversa pretesa, a tutela dei propri diritti ed interessi di natura civile e risarcitoria, è stata compiuta, essendosi limitata la parte civile solo alla nota spese e alle conclusioni scritte: «Nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901; vedi anche Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016 - dep. 24/02/2016, Botta, Rv. 26597401 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 - dep. 13/12/2016, Rosati, Rv. 26876801). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese del grado in
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