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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 30672/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in data 05/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione , lesioni personali gravi, porto di strumento atto ad offendere e cessione illecita di stupefacenti.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e in particolare all'attendibilità della persona offesa, che ha denunziato i fatti in ritardo.

Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità e aspecificità in quanto prive del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo, valorizzando il timore in cui versava la persona offesa e il tenore delle testimonianze che hanno confermato di avere appreso tempestivamente dell'aggressione subita per un debito di droga da parte della persona offesa .

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 01/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Mar. iela [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 03 A 92- IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGUARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in data 05/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione , lesioni personali gravi, porto di strumento atto ad offendere e cessione illecita di stupefacenti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e in particolare all'attendibilità della persona offesa, che ha denunziato i fatti in ritardo. Le doglianze difensive sono inammissibili per genericità e aspecificità in quanto prive del necessario tasso di correlazione con gli argomenti che la Corte territoriale ha posto alla base della motivazione reiettiva del gravame difensivo, valorizzando il timore in cui versava la persona offesa e il tenore delle testimonianze che hanno confermato di avere appreso tempestivamente dell'aggressione subita per un debito di droga da parte della persona offesa . All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Mar. iela [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 03 A 92- IL
Sentenza Cassazione n. 30672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris