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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 27626/2021

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14 ORDINANZA sul ricorso 2459/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Conso- lini Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lo -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, eletti- vamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvo- catura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 Numero di raccolta generale 27626/2021 avverso la sentenza n. 66/2013 della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, deposi-Data pubblicazione 11/10/2021 tata il 29/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 66/31/13 del 29.5.2913, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in recupero di imposta proporzionale di registro (3 %) loro notificato il 22 aprile 2011 con riguardo ad atto registrato in misura fissa il 27 novem- bre 2008; atto con il quale essi avevano ceduto alla [OSCURATO:PERSONA]- zia Teobaldo le rispettive quote di partecipazione costituenti l’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA].

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - legittimamente l'amministrazione finanziaria avesse riqualifi- cato la cessione di quote in oggetto in termini di unitaria ces- sione di azienda alla Cooperativa, ex art.20 d.P.R. 131/86; - tale conclusione fosse stata già compiutamente argomentata dal primo giudice, con considerazioni non efficacemente infi- ciate dai contribuenti in appello. § 1.2 Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria in esito a procedimento camerale, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle decisioni della Corte Costituzionale sull’art.20 TUR.

Intervenuta la decisione del giudice delle leggi, la causa è stata assegnata alla decisione che segue. § 2.1 Con i motivi di ricorso per cassazione i contribuenti deducono: - (primo motivo, ex art.360, co.1^, n.4) cod.proc.civ.) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, stante il mero richiamo della commissione tributaria regionale alla sentenza di primo grado; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 - (secondo motivo) nullità della sentenza per violazione Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 dell'articolo 112 cpc, stante la mancata pronuncia sul motivo di opposizione, riprodotto in appello, di carente motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato (trascritto in ricorso); - (terzo motivo) nullità della sentenza per violazione dell'arti- colo 112 cpc, stante la mancata pronuncia sul motivo di op- posizione, riprodotto in appello, della nullità dell'avviso di li- quidazione per mancata instaurazione di previo contradditto- rio procedimentale in funzione antielusiva; - (quarto motivo, ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ.) viola- zione e falsa applicazione degli articoli 52 e 76 d.P.R. 131/86, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza dell’amministrazione finanziaria per mancata noti- ficazione dell'avviso di liquidazione entro il biennio dalla regi- strazione dell'atto; - (quinto motivo) violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 d.P.R. 131/86, posto che la riqualificazione della cessione di quote sociali in cessione di azienda travalicava il tipo nego- ziale presentato alla registrazione attribuendo indebita rile- vanza, da un lato, agli effetti economici e non a quelli giuridi- ci dell'atto stesso e, dall'altro, ad elementi esterni all'atto stesso quali la pluralità delle cessioni e la successiva fusione, con atto anch'esso registrato, tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA]; - (sesto motivo) violazione dell'articolo 11 della tariffa parte prima d.P.R. 131/86, dal momento che le cessioni di quote sociali effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata erano assoggettate a registrazione in termine fis- so con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale; - (settimo motivo) in via subordinata, violazione altresì degli articoli 23 e 41 della Costituzione, dal momento che l'attività di riqualificazione dell'atto da parte dell'amministrazione fi- 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 nanziaria concretava nella specie un’imposizione tributaria al Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 di là dei limiti previsti dalla legge ed in violazione altresì della Data pubblicazione 11/10/2021 libertà negoziale delle parti. § 2.2 Osserva la Corte che va esaminato il quinto motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consenti- to al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicura- re la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pre- giudiziale.

Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto ope- rativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ.; ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art.111 Cost..

Ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previa- mente le altre (tra le altre, Cass. Sez.

U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass.n. 11458 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.n. 363 del 9/1/2019).

Tale motivo è fondato, sotto il profilo della effettiva violazione dell’art.20 TUR in tema di «interpretazione degli atti» assoggettati ad imposta di registro.

Si tratta di una disposizione di legge che è stata fatta oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame.

L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formula- zione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa. 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 l’intervento legislativo di riforma – superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili.

Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extrate- stuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumi- bili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

Successivamente a questa prima modificazione – ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità – il legislatore è nuo- vamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell’art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/17.

Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018.

A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con la già citata ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 citati art. 1, co.87^, l. 205/17 (l. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 l.145/18 (l. di bilancio 2019), “nella parte in cui dispone che, nell'appli- care l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in conside- razione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, ‘prescin- dendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ ”.

Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del colle- gamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall’attività di qualifi- cazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risul- tante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come docu- mento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razio- nalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati.

Con la, anch’essa già citata, sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leg- gi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cas- sazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, sicco- me riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpreta-Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 zione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo in- fatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in re- lazione alle quali considerare la capacità contributiva espres- sa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente esclu- dere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbi- traria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffa- ria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta intro- duzione nell’ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché “consentirebbe all'amministrazione finanzia- ria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza appli- care la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale sta- bilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘pri- ve di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece paci- ficamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)”.

La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della le- gittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, let- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 tera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione au-Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 tentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Data pubblicazione 11/10/2021 A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere in- terpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collega- mento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della no- vella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione auten- tica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi ri- portato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare an- drebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causa- le con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di ‘forzatura’ del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di ‘motivi imperativi di interesse generale’ giu- stificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, co- me tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla ‘parità delle armi’ tra i contendenti (art.6 CE- DU).

Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingeren- za del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20.

Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 - il convincimento di infondatezza della questione 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e Data pubblicazione 11/10/2021 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività ‘per interpretazione au- tentica’ della nuova disciplina.

In ordine a quest’ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un in- tervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo “certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero ‘impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedi- mentale dell'imposta di registro”, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positi- vo» (sentenza n. 158 del 2020)”; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato “dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giu- risprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più op- portuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non ri- sultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata “coerenza interna della struttura dell'im- posta con il suo presupposto economico”, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concer- 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 ne lo specifico aspetto della retroattività) che “Numero di raccolta generale 27626/2021nella giuri-Data pubblicazione 11/10/2021 sprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il po- tere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]’ e non vice- versa”. § 2.3 All’esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impu- gnata non può dunque trovare condivisione, perché confermativa di un avviso di liquidazione basato proprio su un’attività di riqualificazione in termini di unitaria cessione aziendale di una serie collegata di atti (le plurime cessioni di quote della [OSCURATO:SOCIETA]), riconsiderati in ragione dei loro effetti economici e non giuridici.

Vale a dire, un'attività non più consentita dalla legge e dalla natura di ‘imposta d’atto’ che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella menzionata pronuncia, ancora oggi riveste l’imposta di registro.

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cpc, mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente ed annulla- mento dell'avviso di liquidazione opposto.

Attesi il sopravvenire in corso di causa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto ed il diverso orientamento interpretativo di legittimi- tà sul quale questa evoluzione è intervenuta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente; - compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 settembre 2021, mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14 ORDINANZA sul ricorso 2459/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Conso- lini Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- lo -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, eletti- vamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ Avvo- catura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 Numero di raccolta generale 27626/2021 avverso la sentenza n. 66/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, deposi-Data pubblicazione 11/10/2021 tata il 29/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: § 1.1 [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 66/31/13 del 29.5.2913, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione in recupero di imposta proporzionale di registro (3 %) loro notificato il 22 aprile 2011 con riguardo ad atto registrato in misura fissa il 27 novem- bre 2008; atto con il quale essi avevano ceduto alla [OSCURATO:PERSONA]- zia Teobaldo le rispettive quote di partecipazione costituenti l’intero capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - legittimamente l'amministrazione finanziaria avesse riqualifi- cato la cessione di quote in oggetto in termini di unitaria ces- sione di azienda alla Cooperativa, ex art.20 d.P.R. 131/86; - tale conclusione fosse stata già compiutamente argomentata dal primo giudice, con considerazioni non efficacemente infi- ciate dai contribuenti in appello. § 1.2 Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria in esito a procedimento camerale, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle decisioni della Corte Costituzionale sull’art.20 TUR. Intervenuta la decisione del giudice delle leggi, la causa è stata assegnata alla decisione che segue. § 2.1 Con i motivi di ricorso per cassazione i contribuenti deducono: - (primo motivo, ex art.360, co.1^, n.4) cod.proc.civ.) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, stante il mero richiamo della commissione tributaria regionale alla sentenza di primo grado; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 - (secondo motivo) nullità della sentenza per violazione Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 dell'articolo 112 cpc, stante la mancata pronuncia sul motivo di opposizione, riprodotto in appello, di carente motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato (trascritto in ricorso); - (terzo motivo) nullità della sentenza per violazione dell'arti- colo 112 cpc, stante la mancata pronuncia sul motivo di op- posizione, riprodotto in appello, della nullità dell'avviso di li- quidazione per mancata instaurazione di previo contradditto- rio procedimentale in funzione antielusiva; - (quarto motivo, ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ.) viola- zione e falsa applicazione degli articoli 52 e 76 d.P.R. 131/86, per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza dell’amministrazione finanziaria per mancata noti- ficazione dell'avviso di liquidazione entro il biennio dalla regi- strazione dell'atto; - (quinto motivo) violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 d.P.R. 131/86, posto che la riqualificazione della cessione di quote sociali in cessione di azienda travalicava il tipo nego- ziale presentato alla registrazione attribuendo indebita rile- vanza, da un lato, agli effetti economici e non a quelli giuridi- ci dell'atto stesso e, dall'altro, ad elementi esterni all'atto stesso quali la pluralità delle cessioni e la successiva fusione, con atto anch'esso registrato, tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la Coo- perativa [OSCURATO:PERSONA]; - (sesto motivo) violazione dell'articolo 11 della tariffa parte prima d.P.R. 131/86, dal momento che le cessioni di quote sociali effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata erano assoggettate a registrazione in termine fis- so con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale; - (settimo motivo) in via subordinata, violazione altresì degli articoli 23 e 41 della Costituzione, dal momento che l'attività di riqualificazione dell'atto da parte dell'amministrazione fi- 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 nanziaria concretava nella specie un’imposizione tributaria al Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 di là dei limiti previsti dalla legge ed in violazione altresì della Data pubblicazione 11/10/2021 libertà negoziale delle parti. § 2.2 Osserva la Corte che va esaminato il quinto motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consenti- to al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicura- re la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pre- giudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto ope- rativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ.; ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, come costituzionalizzata dall’art.111 Cost.. Ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole e pronta soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previa- mente le altre (tra le altre, Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass.n. 11458 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.n. 363 del 9/1/2019). Tale motivo è fondato, sotto il profilo della effettiva violazione dell’art.20 TUR in tema di «interpretazione degli atti» assoggettati ad imposta di registro. Si tratta di una disposizione di legge che è stata fatta oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame. L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formula- zione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa. 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 l’intervento legislativo di riforma – superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extrate- stuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumi- bili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Successivamente a questa prima modificazione – ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità – il legislatore è nuo- vamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell’art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/17. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018. A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con la già citata ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 citati art. 1, co.87^, l. 205/17 (l. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 l.145/18 (l. di bilancio 2019), “nella parte in cui dispone che, nell'appli- care l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corri- sponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in conside- razione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, ‘prescin- dendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ ”. Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del colle- gamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall’attività di qualifi- cazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risul- tante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come docu- mento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razio- nalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati. Con la, anch’essa già citata, sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leg- gi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cas- sazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, sicco- me riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpreta-Numero di raccolta generale 27626/2021Data pubblicazione 11/10/2021 zione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo in- fatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in re- lazione alle quali considerare la capacità contributiva espres- sa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente esclu- dere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbi- traria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffa- ria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta intro- duzione nell’ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché “consentirebbe all'amministrazione finanzia- ria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza appli- care la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale sta- bilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘pri- ve di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece paci- ficamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)”. La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost. 158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della le- gittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ art. 1, comma 87, let- 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 tera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione au-Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 tentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Data pubblicazione 11/10/2021 A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere in- terpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collega- mento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della no- vella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione auten- tica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi ri- portato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare an- drebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causa- le con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di ‘forzatura’ del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di ‘motivi imperativi di interesse generale’ giu- stificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, co- me tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla ‘parità delle armi’ tra i contendenti (art.6 CE- DU). Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingeren- za del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20. Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 - il convincimento di infondatezza della questione 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha Numero sezionale 5178/2021Numero di raccolta generale 27626/2021 quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e Data pubblicazione 11/10/2021 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività ‘per interpretazione au- tentica’ della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un in- tervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo “certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero ‘impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedi- mentale dell'imposta di registro”, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positi- vo» (sentenza n. 158 del 2020)”; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato “dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giu- risprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più op- portuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non ri- sultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata “coerenza interna della struttura dell'im- posta con il suo presupposto economico”, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concer- 9 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2459/2014 Numero sezionale 5178/2021 ne lo specifico aspetto della retroattività) che “Numero di raccolta generale 27626/2021nella giuri-Data pubblicazione 11/10/2021 sprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il po- tere dello Stato e della [OSCURATO:PERSONA]’ e non vice- versa”. § 2.3 All’esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impu- gnata non può dunque trovare condivisione, perché confermativa di un avviso di liquidazione basato proprio su un’attività di riqualificazione in termini di unitaria cessione aziendale di una serie collegata di atti (le plurime cessioni di quote della [OSCURATO:SOCIETA]), riconsiderati in ragione dei loro effetti economici e non giuridici. Vale a dire, un'attività non più consentita dalla legge e dalla natura di ‘imposta d’atto’ che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella menzionata pronuncia, ancora oggi riveste l’imposta di registro. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex articolo 384 cpc, mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente ed annulla- mento dell'avviso di liquidazione opposto. Attesi il sopravvenire in corso di causa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto ed il diverso orientamento interpretativo di legittimi- tà sul quale questa evoluzione è intervenuta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della parte contribuente; - compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 22 settembre 2021, mediante collegamento da remoto. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : U
Sentenza Cassazione n. 27626/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris