CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37529-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi P. MURCIANO e Valerio CONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1392/22/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in data 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con due motivi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR, in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA emesso con riferimento all'anno di imposta 2007, a seguito del disconoscimento della detrazione IVA relativa a fatture che l'amministrazione finanziaria riteneva essere state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra la Lumarx s.r.I., da un lato, e la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dall'altro, ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado, sostenendo che l'amministrazione finanziaria nel caso in esame aveva assolto all'onere, sulla medesima incombente, di fornire la prova sia che le predette società «erano realmente della società "cartiere"» sia «che la Lumarx, usando la normale diligenza, non poteva ignorare la frode, in virtù, soprattutto, che i suoi cedenti effettuavano operazioni fuori mercato, rivendendo gli autoveicoli a un prezzo inferiore rispetto a quello che essa avrebbe pagato rivolgendosi direttamente al fornitore comunitario». 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 3. La ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla «nullità della sentenza per motivazione omessa e/o apparente», in violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ., è infondato e va rigettato. 2. Invero, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la CTR avrebbe reso una motivazione laconica, riprendendo parti della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento, e senza aver valutato e comparato tutti gli elementi addotte dalle parti, non è condivisibile atteso che la CTR ha reso sulla questione oggetto di giudizio una chiara ratio decidendí avendo sostenuto di condividere «il decisum dei primi giudici secondo cui, nel caso di specie, vi era la prova inconfutabile che la S.M. e la EUROCARS erano realmente delle società "cartiere" costituite con il solo scopo di porre in essere un disegno fraudolento noto come "frode carosello" e che al LUMARX, usando la normale diligenza, non poteva non ignorare la frode, in virtù, soprattutto, che i suoi cedenti effettuavano operazioni fuori mercato, rivendendo gli autoveicoli ad un prezzo inferiore rispetto a quello che essa avrebbe pagato rivolgendosi direttamente al fornitore comunitario». 3. Anche a voler sottacere che la ricorrente non ha riportato nel ricorso i passi della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento che, a suo dire, la CTR avrebbe ripreso «con effetto copia-incolla» (ricorso, pag. 6), impedendo così a questa Corte il necessario vaglio di fondatezza della censura in esame, osserva il Collegio che quella espressa nella motivazione della sentenza qui impugnata costituisce, comunque, condivisione di argomentazioni fatte oggetto di autonoma valutazione e le ragioni della decisione risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo (arg. da Cass., S.U. n. 14814/08 e n. 642/15).4. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 e sviluppate ulteriori profili di censura circa l'insussistenza sub specie di validi elementi di prova degli elementi costitutivi della frode ovvero dell'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali intercorse con le società cedenti e della consapevolezza da parte della ricorrente del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. 5. Il profilo di censura attinente alla violazione dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 è inammissibile non avendo la ricorrente sviluppato nel motivo alcuna argomentazione delle ragioni della violazione da parte dell'amministrazione finanziaria della citata disposizione, che, «qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti», attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di «accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta [...]». 6. Inammissibile è anche il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza nell'avviso di accertamento di elementi presuntivi della frode, non avendo censurato il difetto di motivazione dell'atto impositivo, il cui contenuto, peraltro, ha omesso di riprodurre nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.7. Sono, invece, infondati gli altri motivi di censura posto che la CTR ha correttamente rinvenuto la sussistenza sia dell'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali riprese a tassazione sia la consapevolezza della società contribuente di partecipare alla frode, come chiaramente desumibile dall'affermazione secondo cui i «cedenti effettuavano operazioni fuori mercato, rivendendo gli autoveicoli a un prezzo inferiore rispetto a quello che essa [la società ricorrente] avrebbe pagato rivolgendosi direttamente al fornitore comunitario». Circostanza, questa, che la ricorrente non ha neppure contestato. 8. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. per non avere la CTR rilevato che l'amministrazione finanziaria non aveva fornito alcuna delle prove sulla medesima incombente nelle ipotesi, come quella di specie, di contestazione dell'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali riprese a tassazione. 9. Invero, questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass.05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass.21/02/2018, n. 4241; Cass. 29/05/2018, n. 13395). 10. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r