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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29777/2026

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rsalaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il l'inammissibilità del ricorso;lette le memorie dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senzarinvio o, in subordine, con rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10 luglio 2024, il Tribunale monocratico diMarsala, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda perchéritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1,lett. a), del d.lgs. 152 dal 2006 perché, nella qualità di titolare dell’omonimaimpresa individuale, depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosiresiduati da detta attività.2.

Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico, articolato,motivo col quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b). cod.proc. pen., la violazione degli artt. 256, comma 2, del d.lgs. 152 dal 2006 edell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione sia della prova a carico chedi quella a discarico, manifestamente travisate, e il correlato vizio dimotivazione, carente e illogica.2.1.

Premesso che il Tribunale ha ritenuto che l'imputato fossecertamente l'autore materiale dei fatti ascritti, pur a fronte di un quadroprobatorio incerto non rispondente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio,si censura in primo luogo la valutazione operata delle deposizioni dei testi adifesa, idonee a fornire una prova d'alibi e invece frettolosamente liquidate comepoco credibili, perché generiche e non circostanziate, con una mera formula distile, nonostante gli stessi, rispettivamente il padre e la suocera del ricorrente,avessero affermato con sicurezza che il giorno dei fatti l'imputato non si trovavaa Marsala ma a Gela, perché d'abitudine quel particolare fine settimana ognianno accompagnava la moglie dalla madre (sono richiamati in tal senso alcunipassaggi virgolettati del verbale dell'udienza del 23 maggio 2025).

Dunque, delledichiarazioni rese in termini di certezza e ancorate a elementi specifici, quali unaparticolare ricorrenza familiare, sono state valutate alla stregua di dichiarazionigeneriche e incerte, così altresì violando i canoni di logica e coerente valutazionedella prova.2.2.

Si lamenta, altresì, analogo travisamento con riguardo alla provadecisiva, costituita dalla deposizione testimoniale di tale [OSCURATO:PERSONA] che,contrariamente a quanto riportato in sentenza, non è un testimone oculare delfatto che proprio l'imputato avesse abbandonato i rifiuti, avendo lo stessodichiarato di non essere in grado di riconoscere la persona alla guidadell'autocarro, né di descriverla con precisione, e nemmeno di leggere dalle fotoacquisite agli atti il numero di targa dell'autocarro.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto non è consentito in Cassazione dissentire dallaricostruzione compiuta da giudici di merito per sostituire ad essa quellaalternativa proposta dalla difesa.4.

Con la memoria conclusiva tempestivamente depositata la difesa haribadito che il ricorso ha inteso censurare sia la violazione dell'art. 192 cod. proc.pen in relazione al chiaro travisamento dei fatti e della prova decisivarappresentata dall'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], sia la carenza e insufficienza dellamotivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato, atteso chemanca l'identificazione dell'autore materiale dei fatti e che l'imputato ha fornitouna prova d’alibi solida e circostanziata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Alla luce della censura difensiva, volta a criticare gli esiti delragionamento probatorio posto alla base del giudizio di colpevolezza emesso dalTribunale, si rende necessaria una breve disanima dei principi consolidati cuiquesta Corte si attiene.2.1.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentatívo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944 - 01).2.2.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3.

La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devonorisultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sededi legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre allalogica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, Dilogicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma dilogicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dalsindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4.

È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti delprocesso» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando siintroduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nelprocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso oignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consistenell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti.

Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando lafrattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che neviene tratta è irreparabile.

Come ribadito da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato).2.5.

Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzatoper spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadroprobatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuoridalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggettodirettamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmentetrascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creandouna insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifestadella illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce unlimite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione disostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque,ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.2.6.

Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquiredirettamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio divalutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo sisollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella deiGiudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quandovenga eccepito il travisamento/significante della prova.

Il travisamento noncostituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - comedetto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenzalogica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.3.

Ebbene, anche accantonata la questione dei limiti alla cognizione dellaCorte di Cassazione, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01;Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993,Rv. 194203-01), entrambi i profili di vizio dedotti fanno riferimento al contenutodi atti, i verbali delle deposizioni rese dal teste dell'accusa e dai testi a difesa, inalcuni brevi passaggi frammentariamente trascritti, che non risultanopuntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiestoalla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimentonel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenutenecessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).4.

Né, del resto, l'articolata censura individua reali deficit motivazionali oargomentazioni illogiche e contraddittorie nella lineare e coerente ricostruzionedell'episodio operata dal Tribunale, che non si limita alle sintetiche considerazioniconclusive bersaglio del ricorso, ove si afferma che un testimone oculare ha vistol'imputato abbandonare i rifiuti (pag.4), ma deve essere letta in uno conl'esposizione delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo contenuta nella paginaprecedente (pag. 3) - in cui si precisa che detto cittadino, avendo notatol'episodio aveva presentato un esposto alla [OSCURATO:PERSONA] in cui, oltre algiorno e luogo esatto in cui era venuto l'abbandono dei materiali di risulta, eracontenuta l'indicazione dal mezzo, un autocarro, la targa dello stesso almomento annotata, e alcune fotografie scattate nella medesima occasione, cheinfine il teste aveva confermato in dibattimento la targa del mezzo - e con ladisanima delle ulteriori attività investigative, che avevano consentito diconfermare l'effettiva presenza dei rifiuti nel luogo indicato e la titolarità delmezzo in capo all'odierno ricorrente, tutti elementi certi e non illogicamenteconcludenti per il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di merito.In disparte quanto precedentemente osservato in ordine al dedottotravisamento, inammissibile per difetto di autosufficienza, analogheconsiderazioni valgono con riferimento alla prova a discarico, non ignorata dalTribunale ma semplicemente valutata non concludente.5.

Nella sostanza, la difesa ha di fatto sollecitato un sindacato sul meritodelle valutazioni effettuate nella sentenza, invocando una rilettura delle proveposte a fondamento della decisione impugnata.

Il ricorrente, pur richiamandoformalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà,con le censure proposte, non ha lamentato una motivazione mancante,contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quantofondata su una valutaz ione asser i tamente sbagl iata, ponendosiinammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio:infatti,secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica,dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsalaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il l'inammissibilità del ricorso;lette le memorie dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senzarinvio o, in subordine, con rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 luglio 2024, il Tribunale monocratico diMarsala, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.000,00 di ammenda perchéritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2, in relazione al comma 1,lett. a), del d.lgs. 152 dal 2006 perché, nella qualità di titolare dell’omonimaimpresa individuale, depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosiresiduati da detta attività.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico, articolato,motivo col quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b). cod.proc. pen., la violazione degli artt. 256, comma 2, del d.lgs. 152 dal 2006 edell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione sia della prova a carico chedi quella a discarico, manifestamente travisate, e il correlato vizio dimotivazione, carente e illogica.2.1. Premesso che il Tribunale ha ritenuto che l'imputato fossecertamente l'autore materiale dei fatti ascritti, pur a fronte di un quadroprobatorio incerto non rispondente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio,si censura in primo luogo la valutazione operata delle deposizioni dei testi adifesa, idonee a fornire una prova d'alibi e invece frettolosamente liquidate comepoco credibili, perché generiche e non circostanziate, con una mera formula distile, nonostante gli stessi, rispettivamente il padre e la suocera del ricorrente,avessero affermato con sicurezza che il giorno dei fatti l'imputato non si trovavaa Marsala ma a Gela, perché d'abitudine quel particolare fine settimana ognianno accompagnava la moglie dalla madre (sono richiamati in tal senso alcunipassaggi virgolettati del verbale dell'udienza del 23 maggio 2025). Dunque, delledichiarazioni rese in termini di certezza e ancorate a elementi specifici, quali unaparticolare ricorrenza familiare, sono state valutate alla stregua di dichiarazionigeneriche e incerte, così altresì violando i canoni di logica e coerente valutazionedella prova.2.2. Si lamenta, altresì, analogo travisamento con riguardo alla provadecisiva, costituita dalla deposizione testimoniale di tale [OSCURATO:PERSONA] che,contrariamente a quanto riportato in sentenza, non è un testimone oculare delfatto che proprio l'imputato avesse abbandonato i rifiuti, avendo lo stessodichiarato di non essere in grado di riconoscere la persona alla guidadell'autocarro, né di descriverla con precisione, e nemmeno di leggere dalle fotoacquisite agli atti il numero di targa dell'autocarro.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto non è consentito in Cassazione dissentire dallaricostruzione compiuta da giudici di merito per sostituire ad essa quellaalternativa proposta dalla difesa.4. Con la memoria conclusiva tempestivamente depositata la difesa haribadito che il ricorso ha inteso censurare sia la violazione dell'art. 192 cod. proc.pen in relazione al chiaro travisamento dei fatti e della prova decisivarappresentata dall'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], sia la carenza e insufficienza dellamotivazione in ordine alla prova della colpevolezza dell'imputato, atteso chemanca l'identificazione dell'autore materiale dei fatti e che l'imputato ha fornitouna prova d’alibi solida e circostanziata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Alla luce della censura difensiva, volta a criticare gli esiti delragionamento probatorio posto alla base del giudizio di colpevolezza emesso dalTribunale, si rende necessaria una breve disanima dei principi consolidati cuiquesta Corte si attiene.2.1. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione haun orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentatívo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni dicui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la lororispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944 - 01).2.2. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo ilsindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopicaevidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate inmodo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.3. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devonorisultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sededi legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento èmanifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre allalogica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Dilogicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi attisi prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma dilogicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903), esula dalsindacato demandato alla Corte di cassazione la verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, Sentenza n. 47289 del24/09/2003, Rv. 226074 - 01).2.4. È possibile estendere l'indagine di legittimità a «specifici atti delprocesso» quando ne sia dedotto il travisamento, vizio configurabile quando siintroduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nelprocesso o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia.Il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio frainteso oignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppiaconforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013,Giugliano, Rv. 257499).Dunque, il travisamento consiste in un errore percettivo (e nonvalutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consistenell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero comeinesistenti fatti certamente esistenti. Esso rende la motivazione insanabilmentecontraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nelprovvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo: il vizio è perciò decisivo quando lafrattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che neviene tratta è irreparabile. Come ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017,Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (suldocumento) e non sul significato (sul documentato).2.5. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzatoper spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato,nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadroprobatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuoridalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggettodirettamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'attoprocessuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmentetrascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creandouna insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifestadella illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce unlimite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione disostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque,ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.2.6. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquiredirettamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede digiudizio di merito sollecitandone l'esame e proponendolo quale criterio divalutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo sisollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella deiGiudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quandovenga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento noncostituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - comedetto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenzalogica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.3. Ebbene, anche accantonata la questione dei limiti alla cognizione dellaCorte di Cassazione, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01;Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993,Rv. 194203-01), entrambi i profili di vizio dedotti fanno riferimento al contenutodi atti, i verbali delle deposizioni rese dal teste dell'accusa e dai testi a difesa, inalcuni brevi passaggi frammentariamente trascritti, che non risultanopuntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiestoalla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimentonel fascicolo.Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att.cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11,trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenutenecessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).4. Né, del resto, l'articolata censura individua reali deficit motivazionali oargomentazioni illogiche e contraddittorie nella lineare e coerente ricostruzionedell'episodio operata dal Tribunale, che non si limita alle sintetiche considerazioniconclusive bersaglio del ricorso, ove si afferma che un testimone oculare ha vistol'imputato abbandonare i rifiuti (pag.4), ma deve essere letta in uno conl'esposizione delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo contenuta nella paginaprecedente (pag. 3) - in cui si precisa che detto cittadino, avendo notatol'episodio aveva presentato un esposto alla [OSCURATO:PERSONA] in cui, oltre algiorno e luogo esatto in cui era venuto l'abbandono dei materiali di risulta, eracontenuta l'indicazione dal mezzo, un autocarro, la targa dello stesso almomento annotata, e alcune fotografie scattate nella medesima occasione, cheinfine il teste aveva confermato in dibattimento la targa del mezzo - e con ladisanima delle ulteriori attività investigative, che avevano consentito diconfermare l'effettiva presenza dei rifiuti nel luogo indicato e la titolarità delmezzo in capo all'odierno ricorrente, tutti elementi certi e non illogicamenteconcludenti per il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di merito.In disparte quanto precedentemente osservato in ordine al dedottotravisamento, inammissibile per difetto di autosufficienza, analogheconsiderazioni valgono con riferimento alla prova a discarico, non ignorata dalTribunale ma semplicemente valutata non concludente.5. Nella sostanza, la difesa ha di fatto sollecitato un sindacato sul meritodelle valutazioni effettuate nella sentenza, invocando una rilettura delle proveposte a fondamento della decisione impugnata. Il ricorrente, pur richiamandoformalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà,con le censure proposte, non ha lamentato una motivazione mancante,contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quantofondata su una valutaz ione asser i tamente sbagl iata, ponendosiinammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio:infatti,secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica,dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diversogiudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3,n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29777/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris