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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46536/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cas- sazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 17 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Venezia il 20 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 gennaio 2021, in conseguenza condannandola, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la di- minuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe insufficiente, contraddittoria ed illogica.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto, asser- tivo e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

La ricorrente omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto (ergo: immune da vizi sindacabili in sede di legittimità), essendo stato dato adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata per il reato.

Il ricorso, a ben ve- dere, mira - ma inammissibilmente - a prefigurare una rivalutazione o una lettura alternativa, stimata preferibile nella prospettiva difensiva, delle fonti di prova.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 19 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cas- sazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 17 giugno 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Venezia il 20 luglio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 gennaio 2021, in conseguenza condannandola, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la di- minuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe insufficiente, contraddittoria ed illogica. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto, asser- tivo e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. La ricorrente omette il doveroso confronto con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua e corretta in punto di diritto (ergo: immune da vizi sindacabili in sede di legittimità), essendo stato dato adeguatamente conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata per il reato. Il ricorso, a ben ve- dere, mira - ma inammissibilmente - a prefigurare una rivalutazione o una lettura alternativa, stimata preferibile nella prospettiva difensiva, delle fonti di prova. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna della ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 ottob
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