CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
utti i motivi d’impugnazione, con i quali si contesta la sussistenzadell’elemento oggettivo del delitto di rapina, la sussistenza dell’elemento soggettivo e laconfigurabilità del delitto di ragion fattasi, sono la pedissequa reiterazione delle identichequestioni sollevate con l’atto di gravame e puntualmente disattese dalla corte di appello, conmotivazione indenne da profili censurabili in sede di legittimità, oltre che giuridicamentecorretta;considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.