CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 12825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 28/06/1969 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso ¦[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che era stata formulata sul presupposto della decorrenza dei termini di cui agli artt. 303i comma 1 , lett. c) e 304icomma 6tcod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 606 1 comma 1, lett. b), 303, 304, 624, 648 cod. proc. pen., per quanto concerne la valutazione operata dal Tribunale del riesame in ordine alla formazione progressiva del giudicato, che si sarebbe parzialmente determinato.. in ordine al giudizio di responsabilità in relazione al delitto di tentato omicidio. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della inosservanza, ovvero della erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 6061 comma 1,1ett. b),cod. proc. pen., 56, comma 2,cod. pen., 278, 303, comma 4, cod. proc. pen. 13 Cost., 5, par. 3, CEDU, nonché difetto assoluto, ovvero illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., 125 1 comma 3, 303 e 304 cod. proc. pen., rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'istanza di apertura della procedura e nell'atto di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., per quanto concerne il calcolo operato dal Giudice a quo, al fine di determinare il periodo di custodia complessivamente patito dal ricorrente, nelle varie fasi e nei vari gradi del giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce inosservanza, ovvero erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., 56,comnna 2,cod. pen., 278, 303, comma 4, cod. proc. pen., 13 Cost., 5 l par. 3, CEDU, per aver erroneamente individuato il termine complessivo massimo di custodia cautelare, tenuto conto del titolo di reato per il quale si procede. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Sotto il profilo dell'inquadramento processuale della dedotta questione, si deve precisare come il [OSCURATO:PERSONA] sia stato assoggettato a provvedimento restrittivo della libertà personale in data 10/02/2021, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai motivi abbietti, dalla finalità e dal metodo mafioso (tale provvedimento restrittivo della libertà personali è stato confermato dal Tribunale del riesame). Il ricorrente è stato poi condannato, per tali fatti, con sentenza del Tribunale di Napoli del 27/06/2023, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza de118/12/2024. Con sentenza emessa in data 11/07/2025, la Corte di cassazione ha annullato la pronuncia di secondo grado, limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61. n. 1, cod. pen., rinviando per nuova valutazione - esclusivamente in ordine a tale punto - ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Quest'ultima - con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggi impugnata - ha disatteso l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare, sottolineando essersi formata, a carico del [OSCURATO:PERSONA], una doppia conforme affermazione di penale responsabilità. 3. Le doglianze difensive, sebbene formalmente articolate in motivi distinti, presentano una comune scaturigine e, consequenzialmente, ben si prestano a una agevole trattazione unitaria. 3.1. La difesa deduce, in primo luogo, di aver espressamente argomentato - nell'ambito del subprocedimento cautelare - circa la impossibilità di ricavare, nel caso in esame, una ipotesi dì giudicato progressivo; ciò in quanto l'annullamento in sede di legittimità, pur avendo riguardato esclusivamente la circostanza aggravate dei motivi abbietti, non avrebbe consentito di individuare la pena minima eseguibile a carico del ricorrente, motivo per il quale non sarebbe stata posta in esecuzione alcuna porzione di pena, attraverso l'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione. 3.2. Con il secondo motivo la difesa deduce una erronea applicazione della legge penale, in relazione al calcolo dei termini di custodia cautelare inerenti alla "fase" in cui il giudizio è regredito, a seguito del pronunciamento in sede di legittimità, lamentando anche il contestuale difetto motivazionale, sul punto, rispetto alle prospettazioni formulate mediante la richiesta di riesame. Il Tribunale di Napoli - in ipotesi difensiva - non avrebbe offerto alcuna 3motivazione, in ordine all'interpretazione fornita dalla difesa, per quanto inerisce alla possibilità di computare, ai fini del calcolo del termine di custodia ex art. 304 comma 6, cod. proc. pen., anche i periodi di custodia sofferti nelle "fasi" antecedenti, oltre che di quello patito nelle more del giudizio di legittimità. 3.3. Si deduce infine, con il terzo motivo del ricorso, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 303,comma 4,cod. proc. pen.: impropriamente, infatti, il Giudice a quo avrebbe ritenuto applicabile, nel caso in esame, il termine massimo di custodia cautelare previsto dalla lettera c) di tale disposizione, ossia quello di sei anni. Il calcolo ex art. 278 cod. pen., secondo la difesa, avrebbe dovuto invece condurre all'individuazione di una pena massima pari a sedici anni; pur volendo applicare la disposizione normativa di cui all'art. 303,.comma 4 1 cod. proc. pen., la misura cautelare attualmente in corso di esecuzione sarebbe stata dunque da reputare inefficace, per essere ormai spirato il termine massimo di durata previsto dalla lett. b) dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen. 3.4. Secondo quanto sopra già chiarito, il [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato, in secondo grado, per il reato di tentato omicidio, commesso con il metodo mafioso; la decisione di annullamento assunta in data 11 luglio 2025 da questa Corte, poi, ha riguardato esclusivamente il profilo della sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti. 3.4.1. In ragione di quanto precede, a carico del ricorrente si è ormai formato il giudicato, quanto alla responsabilità inerente al tentato omicidio mafioso; i termini dettati dal Codice di rito in relazione alle diverse fasi processuali, dunque, non hanno più rilievo alcuno, dovendosi tener conto esclusivamente del termine massimo di cui agli artt. 303, comma 4 e 3041commar 6, cod. proc. pen. [trattasi di un principio unanimemente e ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, per cui è sufficiente richiamare, fra tante, Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769 - 01, a mente della quale: «Nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente all'esclusione di una circostanza aggravante in grado d'appello, deve ritenersi che si sia formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità dell'imputato a prescindere dalle statuizioni del giudice in ordine al bilanciamento tra le circostanze, sicché i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata»; così anche Sez. 2, n. 45095 del 04/07/2017, Assinnata, Rv. 272260 - 01]. 43.4.2. Il termine massimo al quale fare riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 4,e 304,connma 6,cod. proc. pen., nel caso di specie, è pari ad anni sei, dovendosi ritenere ineccepibile il calcolo effettuato dal Tribunale del riesame, nei termini di seguito riassunti: - la pena editale massima stabilita per il reato di omicidio consumato è pari ad anni ventiquattro di reclusione; - la riduzione minima da operare su tale pena, a norma dell'art. 56 cod. pen., è pari ad otto anni di reclusione, per cui può stabilirsi in anni sedici la pena massima, con riferimento al delitto di tentato omicidio; - in relazione a tale pena, l'aumento massimo della metà ex art. 416-bis.1. cod. pen. (trattandosi di aggravante a effetto speciale, della quale deve tenersi conto ai fini che ora interessano, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen.) conduce a individuare in anni ventiquattro di reclusione la pena massima prevista, per il reato di tentato omicidio con aggravante mafiosa. La pena di anni ventiquattro di reclusione, allora, riporta alla previsione di cui all'art. 303, comma 4, lett. c),cod. proc. pen., in quanto superiore ad anni venti di reclusione. Il termine cautelare complessivo (si ripete: unico ormai operante, stante l'esistenza di una "doppia conforme" affermazione di penale responsabilità), decorre inoltre a partire dal momento dell'inizio della privazione della libertà personale (ed è legato alla pena edittale e non - come accade invece in relazione ai termini cautelari di fase - alla pena in concreto irrogata); tale termine è da fissare, quindi, in sei anni. Come sopra accennato, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto in data 10/02/2021, per cui il sopra detto termine scadrà il 09/02/2027; ciò salvo che vi siano ulteriori sospensioni, che andranno a sommarsi allo stesso, fino a un massimo di altri tre anni, ai sensi del 304,connma 6,cod. proc. pen. In conclusione, il termine cautelare - contrariamente all'auspicio difensivo - non può assolutamente essere dichiarato inefficace. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 5 P.Q.M