CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 16436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente contro il provvedimento di diniego della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quello degli arresti domiciliari emesso in data 28 giugno 2023 dalla Corte d'appello di Catania. 2. Avverso tale pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando che il Tribunale del Riesame non avrebbe dovuto dichiararsi incompetente bensì annullare il provvedimento impugnato perché emesso dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale del Riesame fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, in tema di misure cautelari, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l'esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l'applicazione della misura e l'esecuzione della condanna, sicché è inammissibile l'impugnazione cautelare in quanto la definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (v., in fattispecie processuale identica, Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764). La definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude infatti la possibilità della rimessione in libertà del condannato (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere E