Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1343/2008
ECLI:EU:T:2008:380
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 settembre 2008 – FVB / UAMI –FVD (FVB)
(causa T‑10/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo FVB – Marchio nazionale denominativo anteriore FVD – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51-57)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 novembre 2006 (procedimento R 1343/2005-4),
avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la FVD Gesellschaft für Finanzplanung und [OSCURATO:PERSONA]
mbH e la FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo «FVB» per servizi delle classi 35 e 36 – domanda n. 2 126 175
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
FVD Gesellschaft für Finanzplanung und [OSCURATO:PERSONA] mbH (già FVD Gesellschaft für Finanzplanung und [OSCURATO:PERSONA] mbH)
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio nazionale denominativo «FVD» per servizi della classe 36
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH è condannata alle spese.