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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 12339/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16906/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difendegiusta procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di LECCE, PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LECCE-intimati - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, corso del Rinascimento n. 11, presso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procure speciali in calce al controricorso -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza della C orte d’Appello di Lecce n. 14/2018 depositata il26/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Lecce, con distinte sentenze in data 17 novembre 2015, rigettavale domande di omologazione dei rispettivi concordati preventivi presentate da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem), a cui si era opposta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dichiarava il loro fallimento, su istanza del medesimo istituto di creditoe del P.M..

2. La Corte d’appello di Lecce, riuniti i procedimenti, respingeva i reclami presentati dalle due società contro le sentenze,reputando che la condotta tenuta da entrambe configurasse, sotto vari profili, un atto in frode idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori.

3. [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 aprile 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

Quest’ultimo, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, resistito da [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem. [OSCURATO:PERSONA] di Sacem, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce non hanno svolto difese.

Le società ricorrentie il fallimento controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Occorre rilevare, in limine , la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla procedura controricorrente. 4.1 Il ricorso in esame è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ma e Sacem “in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA]”, “e per esso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale, giusta procura rilasciata per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (Rep. 2292, Racc. 1555)”.

In allegato al ricorso è prodotta la procura evocata, che è stata conferita a mezzo di atto pubblico stipulato da [OSCURATO:PERSONA] , liquidatore delle società fallite,in data 2 gennaio 2017, a distanza di oltre unanno dall e sentenze d ichiarative dell’ insolvenza .

Nel conferire la procurail Miglio non ha speso in alcun modo il nome delle società di cui era stato liquidatore ed ha invece inteso costituire [OSCURATO:PERSONA] come “suo procuratore generale”, conferendole così poteri rappresentativi della sola sua persona fisica.

Ne discende che in virtù di una simile procura [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rappresentare in giudizio la parte mandante, ma non certo le società di cui non era stato speso il nome. 4.2 D’altra parte, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire a un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass., Sez.

U., 8681/1995, Cass., Sez.

U., 4666/1998, Cass. 150267/2005, Cass. 5425/2003).

Se ne deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri rappresentativi delle società in nome delle quali ha conferito la procura speciale per presentare il ricorso per cassazione in esame. 4.3 Il difetto originario della procura ad litem non può considerarsi sanato dal deposito, in uno con il controricorso al ricorso incidentale, di nuove procure speciali conferite questa volta d i persona da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem, al difensore che ha predisposto il ricorso.

In vero, i poteri di emenda previsti dall’art. 182 cod. proc. civ. non possono considerarsi compatibili con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, dato cheil disposto dell'art.365 cod. proc. civ. considera l'esistenza della procura speciale - e, dunque, di una procura speciale valida - come un re quisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Unaconferma in questo senso viene, del resto, d a ll'art. 366 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l'idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario).

La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (cfr. Cass. 1255/2018; nello stesso senso Cass.938/2023,34867/2022, Cass. 41205/2021).

5. I precedenti rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame dei motivi illustrati all’interno del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida,in favore di ciascuno dei controricorrenti,in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16906/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lerappresenta e difendegiusta procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’ APPELLO di LECCE, PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LECCE-intimati - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, corso del Rinascimento n. 11, presso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede legale in Galatina, in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procure speciali in calce al controricorso -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza della C orte d’Appello di Lecce n. 14/2018 depositata il26/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Lecce, con distinte sentenze in data 17 novembre 2015, rigettavale domande di omologazione dei rispettivi concordati preventivi presentate da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem), a cui si era opposta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e dichiarava il loro fallimento, su istanza del medesimo istituto di creditoe del P.M.. 2. La Corte d’appello di Lecce, riuniti i procedimenti, respingeva i reclami presentati dalle due società contro le sentenze,reputando che la condotta tenuta da entrambe configurasse, sotto vari profili, un atto in frode idoneo a pregiudicare il consenso informato dei creditori. 3. [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem hanno proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 aprile 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultimo, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, resistito da [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem. [OSCURATO:PERSONA] di Sacem, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce non hanno svolto difese. Le società ricorrentie il fallimento controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre rilevare, in limine , la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla procedura controricorrente. 4.1 Il ricorso in esame è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ma e Sacem “in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA]”, “e per esso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale, giusta procura rilasciata per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (Rep. 2292, Racc. 1555)”. In allegato al ricorso è prodotta la procura evocata, che è stata conferita a mezzo di atto pubblico stipulato da [OSCURATO:PERSONA] , liquidatore delle società fallite,in data 2 gennaio 2017, a distanza di oltre unanno dall e sentenze d ichiarative dell’ insolvenza . Nel conferire la procurail Miglio non ha speso in alcun modo il nome delle società di cui era stato liquidatore ed ha invece inteso costituire [OSCURATO:PERSONA] come “suo procuratore generale”, conferendole così poteri rappresentativi della sola sua persona fisica. Ne discende che in virtù di una simile procura [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rappresentare in giudizio la parte mandante, ma non certo le società di cui non era stato speso il nome. 4.2 D’altra parte, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali può conferire a un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass., Sez. U., 8681/1995, Cass., Sez. U., 4666/1998, Cass. 150267/2005, Cass. 5425/2003). Se ne deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non aveva poteri rappresentativi delle società in nome delle quali ha conferito la procura speciale per presentare il ricorso per cassazione in esame. 4.3 Il difetto originario della procura ad litem non può considerarsi sanato dal deposito, in uno con il controricorso al ricorso incidentale, di nuove procure speciali conferite questa volta d i persona da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA] e Sacem, al difensore che ha predisposto il ricorso. In vero, i poteri di emenda previsti dall’art. 182 cod. proc. civ. non possono considerarsi compatibili con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, dato cheil disposto dell'art.365 cod. proc. civ. considera l'esistenza della procura speciale - e, dunque, di una procura speciale valida - come un re quisito di ammissibilità del ricorso per cassazione. Unaconferma in questo senso viene, del resto, d a ll'art. 366 , comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il quale, esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l'idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario). La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (cfr. Cass. 1255/2018; nello stesso senso Cass.938/2023,34867/2022, Cass. 41205/2021). 5. I precedenti rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame dei motivi illustrati all’interno del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida,in favore di ciascuno dei controricorrenti,in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
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