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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07144/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30528/2021 R.G. proposto da:rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e peressa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1818/2021depositata il 20/9/2021 e notificata il 28/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con sentenza depositata il 27/6/2018 il Tribunale di Catania harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2016, emesso su istanzaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di crediti della BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”,quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], società con la quale il detto istituto dicredito aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 117203, conapertura di credito.Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dagliopponenti, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura delconto, avvenuta in data 20/7/2007 allorquando il conto è stato passato insofferenza, mentre il decreto opposto è stato notificato il 15/6/2016; harigettato anche l’eccezione di inoperatività della fideiussione sollevata exart. 1956 c.c. affermando che il fideiussore era a conoscenza delledifficoltà economiche della società correntista, poi fallita, in quanto legalerappresentante di quest’ultima; ha rigettato la doglianza relativa alsuperamento del tasso soglia in quanto non dimostrato (emergendo anzidalla produzione documentale l’assenza di usurarietà dei tassi); infine, harigettato la doglianza circa l’illegittima capitalizzazione degli interessi,dando atto che la parte opposta ha detratto dal saldo la somma di €19.295,51, maturata a tale titolo.Con atto notificato il 20/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della predetta snc, ha proposto appello,sostenendo la nullità della fideiussione omnibus, la prescrizione del dirittodella Banca, l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., ilsuperamento del tasso soglia e l’illegittima capitalizzazione trimestrale e ilfatto che la Banca abbia agito anche per importi relativi a rapportidifferenti da quello di cui al c/c n. 117203, poi divenuto n. 10851U, delquale solo ha prodotto i documenti.Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto dell’appello.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 20/9/2021,ha respinto l’appello.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026In particolare, ha ritenuto che la richiesta degli appellanti di rilevare lanullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevatasolo in appello, fosse generica e priva delle allegazioni in fatto, che ladoglianza circa il confluire sul c/c di poste debitorie inerenti altri rapportifosse stata tardivamente sollevata, che circa l’eccezione di prescrizione gliappellanti avessero indicato in modo confuso il dies a quo, che non fosserostati provati i presupposti di cui all’art. 1956 c.c. e che la doglianza circa ilrigetto delle contestazioni su usura e illegittima capitalizzazione non fossespecifica.2) Con ricorso regolarmente notificato il 26/11/2021 ZuccaràZuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, ha impugnato la sentenza dellaCorte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita nel giudizio di legittimità.È stata prodotta in atti la relata di notifica (datata 28/9/2021) dellasentenza impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente sostiene di aver regolarmente sollevato l’eccezione dinullità del contratto fideiussione per violazione della normativa antitrust(eccezione sollevabile in ogni stato e grado del processo e rilevabiled’ufficio) e di aver prodotto il contratto di fideiussione, mentre, riguardo alprovvedimento di accertamento n. 55/2005 della Banca d’Italia, sostienetrattarsi di “atto notorio”.1.1) Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.(“Il ricorso è inammissibile:

1. Quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa”).La Corte d'Appello ha difatti deciso in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullitànegoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quantorisultino acquisiti al giudizio, i dati istruttori sulla base dei quali effettuareil rilievo: e, nel caso in esame, non risulta fosse stato acquisito agli atti delgiudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sanzionatoriodi un accordo anticoncorrenziale che avrebbe potuto colpire, a valle, anchela fideiussione in questione.Questa Corte ha già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificadeduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (“Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa nonpuò essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano giàacquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (nella specie, la Corte conferma la pronuncia d'appelloimpugnata che non aveva preso direttamente in considerazionel'eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non avevaritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l'invocata nullitàdi un contratto di fideiussione)”, Cass. civ., sez.

III, 23/02/2023, n. 5689;si veda anche, per es.: Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 31698 del10/12/2024; Cass. n. 416 del 08/01/2025).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva infine che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuoridell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.

Cass. n.7387 del 19/03/2025: la natura di atto amministrativo del provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibusosta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.,da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultimadisposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto,con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere dellaproduzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.

I, 15/07/2024, n. 19401).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciarsi sulla contestazione della parte opponente, che avevalamentato il fatto che la somma indicata nel decreto ingiuntivocomprendeva importi inerenti a rapporti economici- conto anticipi e mutuochirografario-, intrattenuti tra le parti, differenti rispetto al rapporto di c/cn. 117203, poi diventato n. 10851U, del quale solo era stata prodottadocumentazione.Il ricorrente ha affermato di aver già dedotto nell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo l’eccezione di inesistenza del pretesocredito, mancando la produzione documentale.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che è la stessa parte ricorrente a riconoscere,senza trarne le dovute conseguenze, che «la Corte d’Appello ha addiritturaritenuto che la relativa doglianza fosse inammissibile in quanto specificatatardivamente, solo in comparsa conclusionale: “Nessuna contestazione èstata tempestivamente sollevata in ordine alle poste debitorie derivanti dalconto anticipi collegato al conto corrente nell’ambito del quale sonoNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026confluite, con la conseguenza che nessun onere aveva la parteingiungente di produrre la documentazione relativa al conto anticipi”».La contestazione, pertanto, del ricorrente, che lamenta che la Corted’Appello avrebbe ribaltato il riparto degli oneri probatori concernenti laprova del credito della banca, è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale siriassume nel fatto che non vi era un motivo di appello concernente ildifetto di prova delle poste cui l'odierno ricorso per cassazione si riferiscee che sarebbero, a dire dei ricorrenti, confluite nel conto corrente inquestione.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421).In particolare, è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto diimpugnazione (“Oltre agli imprescindibili requisiti di specificità,completezza e riferibilità alla decisione, il ricorso deve sempre contestarespecificamente la ratio decidendi”, Cass. civ., sez.

I, 15/02/2021, n. 3834;Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con ilricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).Né è rilevante l’accenno del ricorrente al fatto che nell’atto di citazionein opposizione fosse stata eccepita l’inesistenza del preteso creditovantato, non avendo l’Istituto opposto prodotto tutti gli estratti del c/c inoggetto, considerato che il richiamo è generico (non si riportano le frasiNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto di opposizione che avrebbero specificamente trattatol’argomento) e che lo stesso neppure si riferisce alla mancatadocumentazione del conto anticipi (infatti fa riferimento esclusivamente alrapporto di c/c).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura il seguente passo della sentenza impugnata,relativo alla decisione del terzo motivo di appello: “Con il terzo motivo diappello, parte appellante contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione;sostiene che il dies a quo decorre dalla lettera di messa in mora inviatadall’istituto di credito.

La doglianza è infondata.

Ed invero, parteappellante, da un lato, sostiene che il relativo termine decorre «per effettodel recesso della banca dal rapporto di conto corrente», e, dall’altro,individua il verificarsi del detto recesso nella lettera di messa in mora del24/5/2006 in cui, come riferito dalla stessa, la banca non recedeva affattodal conto ma si limitava a comunicare che «le linee di credito a suo tempoaccordatevi devono intendersi revocate con decorrenza immediata»”.Il ricorrente sostiene che laddove aveva detto, nell’atto di citazione,“per effetto del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente”,intendeva in realtà dire “recesso della Banca dall’apertura di credito”,come riportato anche nella massima ivi citata (Cass. n. 5720/2004).E specifica che la Corte avrebbe dovuto accorgersi di questaimprecisione, che era un mero refuso, e avrebbe dovuto statuire che laprescrizione dovesse decorrere non dal momento del rilascio dellagaranzia, ma da quando l’obbligazione garantita diventa esigibile pereffetto del recesso della Banca dall’apertura di credito (e non dal contocorrente).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che confondere il recesso dal rapporto di contocorrente con il recesso dall'apertura di credito non è un mero refuso, è unNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026errore concettuale che certo non spettava alla Corte territoriale emendare,tanto più che la massima richiamata non fa univoco riferimento al recessodall'apertura di credito, bensì all’esigibilità del credito «per effetto delrecesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusuradel conto corrente» (n. 5720 del 23/03/2004).Il ricorrente, dunque, non poteva pretendere che la Corte d’Appellocorreggesse il motivo d’appello che conteneva detto errore concettuale.Correttamente poi la Corte ha rilevato che la lettera a cui si riferisce laparte ricorrente è del 24/5/2006, ma non risulta dalla sentenza impugnatae nemmeno dal ricorso che il recesso si sia effettivamente perfezionato inquella data, considerato che il recesso ha natura di atto ricettizio.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appelloha rigettato l’eccezione di inoperatività della fideiussione art. 1956 c.c.,ritenendo che gli appellanti non avessero provato, nonostante laproduzione documentale della Banca, che questa avesse continuato aconcedere credito pur essendo a conoscenza del deterioramento dellasituazione e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], poi dichiarata fallitanel 2007.Sostiene che detto deterioramento era invece desumibile dai bilancidegli anni 2003-2005 e dal mancato deposito di quello del 2006 econsiderato che la Banca, quale soggetto qualificato, non poteva nonconoscere le condizioni economiche e patrimoniali dalla società Zuccarà,con cui intratteneva da anni vari rapporti bancari.Sostiene, per altro verso, che invece non era provato che il sig.Zuccarà, che non era legale rappresentate della società ma solo socio diessa al 50%, conoscesse effettivamente l’andamento della società.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1) si osserva, infatti, che la censura inerisce alle valutazioni dimerito compiute dal giudice di secondo grado e non ha nulla a che vederecon il significato e la portata applicativa dell'articolo 1956 C.C.,quantunque la censura sia stata spiegata sotto il profilo della violazione dileggePiù specificamente, il motivo, con evidenza, consiste in una criticaconcernente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corted'Appello (riguardo alla idoneità o meno dei documenti prodotti a fornire laprova della conoscenza, da parte della Banca e da parte del fideiussore,del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice),critica evidentemente estranea al ventaglio delle doglianze spendibili amezzo dell'articolo 360 c.p.c.5) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.Il ricorrente si lamenta dell’applicazione di interessi ultralegali,sostenendo di avere, sin dall’atto di citazione in opposizione in primogrado, contestato l’ammontare del credito anche in relazione alla nullitàdella clausola relativa al cd. tasso debitore, attesa la mancata indicazionenel contratto di c/c del tasso che avrebbe dovuto essere concordato traBanca e correntsta.E censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello, come ilTribunale, ha concentrato l’attenzione su di un diverso aspetto, cioè ilpresunto mancato assolvimento dell’onere probatorio.Il motivo è inammissibile.5.1) In primo luogo, si osserva che il quinto mezzo è spiegato ai sensidei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., ma, poiché ricorre l’ipotesi didoppia decisione conforme (del Tribunale e della Corte d’Appello), ilmotivo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., che è combinato col n. 3, èinammissibile (art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva, poi, che anche questo motivo non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, dal momento che la Corte d'Appello haaddebitato agli allora appellanti quanto segue: «Ed invero, parteappellante non ha opposto alcuna argomentazione contraria allamotivazione - di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza - con cui il Tribunaleha ritenuto non assolto l’onere, ritenuto gravante sugli opponenti, diprovare la fondatezza delle doglianze sollevate.

Né ha opposto alcunchéall’affermazione del Tribunale secondo cui la società appellata ha detrattodal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a titolo di capitalizzazionedegli interessi».I ricorrenti per Cassazione, dunque, avrebbero dovuto dimostrare che,al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello, i motivi di appelloda essi spiegati attaccavano e confutavano su quel punto la sentenza delTribunale.Anche in sede di attuale motivo di ricorso in Cassazione, comunque, leargomentazioni del ricorrente sono generiche, circa l’avvenutaapplicazione di un tasso ultralegale (in alcun modo specificato) in assenzadi una determinazione negoziale del tasso.6) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a decisione sulle spese, non essendosi costituita lacontroparte.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSilvia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30528/2021 R.G. proposto da:rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e peressa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1818/2021depositata il 20/9/2021 e notificata il 28/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con sentenza depositata il 27/6/2018 il Tribunale di Catania harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2016, emesso su istanzaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di crediti della BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”,quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], società con la quale il detto istituto dicredito aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 117203, conapertura di credito.Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dagliopponenti, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura delconto, avvenuta in data 20/7/2007 allorquando il conto è stato passato insofferenza, mentre il decreto opposto è stato notificato il 15/6/2016; harigettato anche l’eccezione di inoperatività della fideiussione sollevata exart. 1956 c.c. affermando che il fideiussore era a conoscenza delledifficoltà economiche della società correntista, poi fallita, in quanto legalerappresentante di quest’ultima; ha rigettato la doglianza relativa alsuperamento del tasso soglia in quanto non dimostrato (emergendo anzidalla produzione documentale l’assenza di usurarietà dei tassi); infine, harigettato la doglianza circa l’illegittima capitalizzazione degli interessi,dando atto che la parte opposta ha detratto dal saldo la somma di €19.295,51, maturata a tale titolo.Con atto notificato il 20/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della predetta snc, ha proposto appello,sostenendo la nullità della fideiussione omnibus, la prescrizione del dirittodella Banca, l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., ilsuperamento del tasso soglia e l’illegittima capitalizzazione trimestrale e ilfatto che la Banca abbia agito anche per importi relativi a rapportidifferenti da quello di cui al c/c n. 117203, poi divenuto n. 10851U, delquale solo ha prodotto i documenti.Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto dell’appello.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 20/9/2021,ha respinto l’appello.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026In particolare, ha ritenuto che la richiesta degli appellanti di rilevare lanullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevatasolo in appello, fosse generica e priva delle allegazioni in fatto, che ladoglianza circa il confluire sul c/c di poste debitorie inerenti altri rapportifosse stata tardivamente sollevata, che circa l’eccezione di prescrizione gliappellanti avessero indicato in modo confuso il dies a quo, che non fosserostati provati i presupposti di cui all’art. 1956 c.c. e che la doglianza circa ilrigetto delle contestazioni su usura e illegittima capitalizzazione non fossespecifica.2) Con ricorso regolarmente notificato il 26/11/2021 ZuccaràZuccarà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, ha impugnato la sentenza dellaCorte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita nel giudizio di legittimità.È stata prodotta in atti la relata di notifica (datata 28/9/2021) dellasentenza impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente sostiene di aver regolarmente sollevato l’eccezione dinullità del contratto fideiussione per violazione della normativa antitrust(eccezione sollevabile in ogni stato e grado del processo e rilevabiled’ufficio) e di aver prodotto il contratto di fideiussione, mentre, riguardo alprovvedimento di accertamento n. 55/2005 della Banca d’Italia, sostienetrattarsi di “atto notorio”.1.1) Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.(“Il ricorso è inammissibile:

1. Quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa”).La Corte d'Appello ha difatti deciso in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullitànegoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quantorisultino acquisiti al giudizio, i dati istruttori sulla base dei quali effettuareil rilievo: e, nel caso in esame, non risulta fosse stato acquisito agli atti delgiudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sanzionatoriodi un accordo anticoncorrenziale che avrebbe potuto colpire, a valle, anchela fideiussione in questione.Questa Corte ha già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificadeduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (“Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa nonpuò essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano giàacquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (nella specie, la Corte conferma la pronuncia d'appelloimpugnata che non aveva preso direttamente in considerazionel'eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non avevaritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l'invocata nullitàdi un contratto di fideiussione)”, Cass. civ., sez.

III, 23/02/2023, n. 5689;si veda anche, per es.: Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 31698 del10/12/2024; Cass. n. 416 del 08/01/2025).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva infine che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuoridell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.

Cass. n.7387 del 19/03/2025: la natura di atto amministrativo del provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibusosta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.,da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultimadisposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto,con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere dellaproduzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.

I, 15/07/2024, n. 19401).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciarsi sulla contestazione della parte opponente, che avevalamentato il fatto che la somma indicata nel decreto ingiuntivocomprendeva importi inerenti a rapporti economici- conto anticipi e mutuochirografario-, intrattenuti tra le parti, differenti rispetto al rapporto di c/cn. 117203, poi diventato n. 10851U, del quale solo era stata prodottadocumentazione.Il ricorrente ha affermato di aver già dedotto nell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo l’eccezione di inesistenza del pretesocredito, mancando la produzione documentale.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che è la stessa parte ricorrente a riconoscere,senza trarne le dovute conseguenze, che «la Corte d’Appello ha addiritturaritenuto che la relativa doglianza fosse inammissibile in quanto specificatatardivamente, solo in comparsa conclusionale: “Nessuna contestazione èstata tempestivamente sollevata in ordine alle poste debitorie derivanti dalconto anticipi collegato al conto corrente nell’ambito del quale sonoNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026confluite, con la conseguenza che nessun onere aveva la parteingiungente di produrre la documentazione relativa al conto anticipi”».La contestazione, pertanto, del ricorrente, che lamenta che la Corted’Appello avrebbe ribaltato il riparto degli oneri probatori concernenti laprova del credito della banca, è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale siriassume nel fatto che non vi era un motivo di appello concernente ildifetto di prova delle poste cui l'odierno ricorso per cassazione si riferiscee che sarebbero, a dire dei ricorrenti, confluite nel conto corrente inquestione.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421).In particolare, è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto diimpugnazione (“Oltre agli imprescindibili requisiti di specificità,completezza e riferibilità alla decisione, il ricorso deve sempre contestarespecificamente la ratio decidendi”, Cass. civ., sez.

I, 15/02/2021, n. 3834;Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con ilricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).Né è rilevante l’accenno del ricorrente al fatto che nell’atto di citazionein opposizione fosse stata eccepita l’inesistenza del preteso creditovantato, non avendo l’Istituto opposto prodotto tutti gli estratti del c/c inoggetto, considerato che il richiamo è generico (non si riportano le frasiNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto di opposizione che avrebbero specificamente trattatol’argomento) e che lo stesso neppure si riferisce alla mancatadocumentazione del conto anticipi (infatti fa riferimento esclusivamente alrapporto di c/c).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura il seguente passo della sentenza impugnata,relativo alla decisione del terzo motivo di appello: “Con il terzo motivo diappello, parte appellante contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione;sostiene che il dies a quo decorre dalla lettera di messa in mora inviatadall’istituto di credito.

La doglianza è infondata.

Ed invero, parteappellante, da un lato, sostiene che il relativo termine decorre «per effettodel recesso della banca dal rapporto di conto corrente», e, dall’altro,individua il verificarsi del detto recesso nella lettera di messa in mora del24/5/2006 in cui, come riferito dalla stessa, la banca non recedeva affattodal conto ma si limitava a comunicare che «le linee di credito a suo tempoaccordatevi devono intendersi revocate con decorrenza immediata»”.Il ricorrente sostiene che laddove aveva detto, nell’atto di citazione,“per effetto del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente”,intendeva in realtà dire “recesso della Banca dall’apertura di credito”,come riportato anche nella massima ivi citata (Cass. n. 5720/2004).E specifica che la Corte avrebbe dovuto accorgersi di questaimprecisione, che era un mero refuso, e avrebbe dovuto statuire che laprescrizione dovesse decorrere non dal momento del rilascio dellagaranzia, ma da quando l’obbligazione garantita diventa esigibile pereffetto del recesso della Banca dall’apertura di credito (e non dal contocorrente).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che confondere il recesso dal rapporto di contocorrente con il recesso dall'apertura di credito non è un mero refuso, è unNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026errore concettuale che certo non spettava alla Corte territoriale emendare,tanto più che la massima richiamata non fa univoco riferimento al recessodall'apertura di credito, bensì all’esigibilità del credito «per effetto delrecesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusuradel conto corrente» (n. 5720 del 23/03/2004).Il ricorrente, dunque, non poteva pretendere che la Corte d’Appellocorreggesse il motivo d’appello che conteneva detto errore concettuale.Correttamente poi la Corte ha rilevato che la lettera a cui si riferisce laparte ricorrente è del 24/5/2006, ma non risulta dalla sentenza impugnatae nemmeno dal ricorso che il recesso si sia effettivamente perfezionato inquella data, considerato che il recesso ha natura di atto ricettizio.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appelloha rigettato l’eccezione di inoperatività della fideiussione art. 1956 c.c.,ritenendo che gli appellanti non avessero provato, nonostante laproduzione documentale della Banca, che questa avesse continuato aconcedere credito pur essendo a conoscenza del deterioramento dellasituazione e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], poi dichiarata fallitanel 2007.Sostiene che detto deterioramento era invece desumibile dai bilancidegli anni 2003-2005 e dal mancato deposito di quello del 2006 econsiderato che la Banca, quale soggetto qualificato, non poteva nonconoscere le condizioni economiche e patrimoniali dalla società Zuccarà,con cui intratteneva da anni vari rapporti bancari.Sostiene, per altro verso, che invece non era provato che il sig.Zuccarà, che non era legale rappresentate della società ma solo socio diessa al 50%, conoscesse effettivamente l’andamento della società.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1) si osserva, infatti, che la censura inerisce alle valutazioni dimerito compiute dal giudice di secondo grado e non ha nulla a che vederecon il significato e la portata applicativa dell'articolo 1956 C.C.,quantunque la censura sia stata spiegata sotto il profilo della violazione dileggePiù specificamente, il motivo, con evidenza, consiste in una criticaconcernente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corted'Appello (riguardo alla idoneità o meno dei documenti prodotti a fornire laprova della conoscenza, da parte della Banca e da parte del fideiussore,del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice),critica evidentemente estranea al ventaglio delle doglianze spendibili amezzo dell'articolo 360 c.p.c.5) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.Il ricorrente si lamenta dell’applicazione di interessi ultralegali,sostenendo di avere, sin dall’atto di citazione in opposizione in primogrado, contestato l’ammontare del credito anche in relazione alla nullitàdella clausola relativa al cd. tasso debitore, attesa la mancata indicazionenel contratto di c/c del tasso che avrebbe dovuto essere concordato traBanca e correntsta.E censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello, come ilTribunale, ha concentrato l’attenzione su di un diverso aspetto, cioè ilpresunto mancato assolvimento dell’onere probatorio.Il motivo è inammissibile.5.1) In primo luogo, si osserva che il quinto mezzo è spiegato ai sensidei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., ma, poiché ricorre l’ipotesi didoppia decisione conforme (del Tribunale e della Corte d’Appello), ilmotivo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., che è combinato col n. 3, èinammissibile (art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva, poi, che anche questo motivo non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, dal momento che la Corte d'Appello haaddebitato agli allora appellanti quanto segue: «Ed invero, parteappellante non ha opposto alcuna argomentazione contraria allamotivazione - di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza - con cui il Tribunaleha ritenuto non assolto l’onere, ritenuto gravante sugli opponenti, diprovare la fondatezza delle doglianze sollevate.

Né ha opposto alcunchéall’affermazione del Tribunale secondo cui la società appellata ha detrattodal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a titolo di capitalizzazionedegli interessi».I ricorrenti per Cassazione, dunque, avrebbero dovuto dimostrare che,al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello, i motivi di appelloda essi spiegati attaccavano e confutavano su quel punto la sentenza delTribunale.Anche in sede di attuale motivo di ricorso in Cassazione, comunque, leargomentazioni del ricorrente sono generiche, circa l’avvenutaapplicazione di un tasso ultralegale (in alcun modo specificato) in assenzadi una determinazione negoziale del tasso.6) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a decisione sulle spese, non essendosi costituita lacontroparte.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30528/2021 R.G. proposto da:rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e peressa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1818/2021depositata il 20/9/2021 e notificata il 28/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con sentenza depositata il 27/6/2018 il Tribunale di Catania harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA]  [OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2016, emesso su istanzaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di crediti della BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].”,quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], società con la quale il detto istituto dicredito aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 117203, conapertura di credito.Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dagliopponenti, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura delconto, avvenuta in data 20/7/2007 allorquando il conto è stato passato insofferenza, mentre il decreto opposto è stato notificato il 15/6/2016; harigettato anche l’eccezione di inoperatività della fideiussione sollevata exart. 1956 c.c. affermando che il fideiussore era a conoscenza delledifficoltà economiche della società correntista, poi fallita, in quanto legalerappresentante di quest’ultima; ha rigettato la doglianza relativa alsuperamento del tasso soglia in quanto non dimostrato (emergendo anzidalla produzione documentale l’assenza di usurarietà dei tassi); infine, harigettato la doglianza circa l’illegittima capitalizzazione degli interessi,dando atto che la parte opposta ha detratto dal saldo la somma di €19.295,51, maturata a tale titolo.Con atto notificato il 20/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della predetta snc, ha proposto appello,sostenendo la nullità della fideiussione omnibus, la prescrizione del dirittodella Banca, l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., ilsuperamento del tasso soglia e l’illegittima capitalizzazione trimestrale e ilfatto che la Banca abbia agito anche per  importi relativi a rapportidifferenti da quello di cui al c/c n. 117203, poi divenuto n. 10851U, delquale solo ha prodotto i documenti.Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto dell’appello.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 20/9/2021,ha respinto l’appello.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026In particolare, ha ritenuto che la richiesta degli appellanti di rilevare lanullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevatasolo in appello, fosse generica e priva delle allegazioni in fatto, che ladoglianza circa il confluire sul c/c di poste debitorie inerenti altri rapportifosse stata tardivamente sollevata, che circa l’eccezione di prescrizione gliappellanti avessero indicato in modo confuso il dies a quo, che non fosserostati provati i presupposti di cui all’art. 1956 c.c. e che la doglianza circa ilrigetto delle contestazioni su usura e illegittima capitalizzazione non fossespecifica.2) Con ricorso regolarmente notificato il 26/11/2021 ZuccaràZuccarà di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].”, ha impugnato la sentenza dellaCorte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita nel giudizio di legittimità.È stata prodotta in atti la relata di notifica (datata 28/9/2021) dellasentenza impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente sostiene di aver regolarmente sollevato l’eccezione dinullità del contratto fideiussione per violazione della normativa antitrust(eccezione sollevabile in ogni stato e grado del processo e rilevabiled’ufficio) e di aver prodotto il contratto di fideiussione, mentre, riguardo alprovvedimento di accertamento n. 55/2005 della Banca d’Italia, sostienetrattarsi di “atto notorio”.1.1) Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.(“Il ricorso è inammissibile: 1. Quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa”).La Corte d'Appello ha difatti deciso in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullitànegoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quantorisultino acquisiti al giudizio, i dati istruttori sulla base dei quali effettuareil rilievo: e, nel caso in esame, non risulta fosse stato acquisito agli atti delgiudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sanzionatoriodi un accordo anticoncorrenziale che avrebbe potuto colpire, a valle, anchela fideiussione in questione.Questa Corte ha già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificadeduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (“Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa nonpuò essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano giàacquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (nella specie, la Corte conferma la pronuncia d'appelloimpugnata che non aveva preso direttamente in considerazionel'eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non avevaritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l'invocata nullitàdi un contratto di fideiussione)”, Cass. civ., sez. III, 23/02/2023, n. 5689;si veda anche, per es.: Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 31698 del10/12/2024; Cass. n. 416 del 08/01/2025).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva infine che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuoridell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es. Cass. n.7387 del 19/03/2025: la natura di atto amministrativo del provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibusosta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.,da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultimadisposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto,con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere dellaproduzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 15/07/2024, n. 19401).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciarsi sulla contestazione della parte opponente, che avevalamentato il fatto che la somma indicata nel decreto ingiuntivocomprendeva importi inerenti a rapporti economici- conto anticipi e mutuochirografario-, intrattenuti tra le parti, differenti rispetto al rapporto di c/cn. 117203, poi diventato n. 10851U, del quale solo era stata prodottadocumentazione.Il ricorrente ha affermato di aver già dedotto nell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo l’eccezione di inesistenza del pretesocredito, mancando la produzione documentale.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che è la stessa parte ricorrente a riconoscere,senza trarne le dovute conseguenze, che «la Corte d’Appello ha addiritturaritenuto che la relativa doglianza fosse inammissibile in quanto specificatatardivamente, solo in comparsa conclusionale: “Nessuna contestazione èstata tempestivamente sollevata in ordine alle poste debitorie derivanti dalconto anticipi collegato al conto corrente nell’ambito del quale sonoNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026confluite, con la conseguenza che nessun onere aveva la parteingiungente di produrre la documentazione relativa al conto anticipi”».La contestazione, pertanto, del ricorrente, che lamenta che la Corted’Appello avrebbe ribaltato il riparto degli oneri probatori concernenti laprova del credito della banca, è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale siriassume nel fatto che non vi era un motivo di appello concernente ildifetto di prova delle poste cui l'odierno ricorso per cassazione si riferiscee che sarebbero, a dire dei ricorrenti, confluite nel conto corrente inquestione.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421).In particolare, è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto diimpugnazione (“Oltre agli imprescindibili requisiti di specificità,completezza e riferibilità alla decisione, il ricorso deve sempre contestarespecificamente la ratio decidendi”, Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3834;Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con ilricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).Né è rilevante l’accenno del ricorrente al fatto che nell’atto di citazionein opposizione fosse stata eccepita l’inesistenza del preteso creditovantato, non avendo l’Istituto opposto prodotto tutti gli estratti del c/c inoggetto, considerato che il richiamo è generico (non si riportano le frasiNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto di opposizione che avrebbero specificamente trattatol’argomento) e che lo stesso neppure si riferisce alla mancatadocumentazione del conto anticipi (infatti fa riferimento esclusivamente alrapporto di c/c).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura il seguente passo della sentenza impugnata,relativo alla decisione del terzo motivo di appello: “Con il terzo motivo diappello, parte appellante contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione;sostiene che il dies a quo decorre dalla lettera di messa in mora inviatadall’istituto di credito. La doglianza è infondata. Ed invero, parteappellante, da un lato, sostiene che il relativo termine decorre «per effettodel recesso della banca dal rapporto di conto corrente», e, dall’altro,individua il verificarsi del detto recesso nella lettera di messa in mora del24/5/2006 in cui, come riferito dalla stessa, la banca non recedeva affattodal conto ma si limitava a comunicare che «le linee di credito a suo tempoaccordatevi devono intendersi revocate con decorrenza immediata»”.Il ricorrente sostiene che laddove aveva detto, nell’atto di citazione,“per effetto del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente”,intendeva in realtà dire “recesso della Banca dall’apertura di credito”,come riportato anche nella massima ivi citata (Cass. n. 5720/2004).E specifica che la Corte avrebbe dovuto accorgersi di questaimprecisione, che era un mero refuso, e avrebbe dovuto statuire che laprescrizione dovesse decorrere non dal momento del rilascio dellagaranzia, ma da quando l’obbligazione garantita diventa esigibile pereffetto del recesso della Banca dall’apertura di credito (e non dal contocorrente).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che confondere il recesso dal rapporto di contocorrente con il recesso dall'apertura di credito non è un mero refuso, è unNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026errore concettuale che certo non spettava alla Corte territoriale emendare,tanto più che la massima richiamata non fa univoco riferimento al recessodall'apertura di credito, bensì all’esigibilità del credito «per effetto delrecesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusuradel conto corrente» (n. 5720 del 23/03/2004).Il ricorrente, dunque, non poteva pretendere che la Corte d’Appellocorreggesse il motivo d’appello che conteneva detto errore concettuale.Correttamente poi la Corte ha rilevato che la lettera a cui si riferisce laparte ricorrente è del 24/5/2006, ma non risulta dalla sentenza impugnatae nemmeno dal ricorso che il recesso si sia effettivamente perfezionato inquella data, considerato che il recesso ha natura di atto ricettizio.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appelloha rigettato l’eccezione di inoperatività della fideiussione art. 1956 c.c.,ritenendo che gli appellanti non avessero provato, nonostante laproduzione documentale della Banca, che questa avesse continuato aconcedere credito pur essendo a conoscenza del deterioramento dellasituazione e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], poi dichiarata fallitanel 2007.Sostiene che detto deterioramento era invece desumibile dai bilancidegli anni 2003-2005 e dal mancato deposito di quello del 2006 econsiderato che la Banca, quale  soggetto qualificato, non poteva nonconoscere le condizioni economiche e patrimoniali dalla società Zuccarà,con cui intratteneva da anni vari rapporti bancari.Sostiene, per altro verso, che invece non era provato che il sig.Zuccarà, che non era legale rappresentate della società ma solo socio diessa al 50%, conoscesse effettivamente l’andamento della società.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1) si osserva, infatti, che la censura inerisce alle valutazioni dimerito compiute dal giudice di secondo grado e non ha nulla a che vederecon il significato e la portata applicativa dell'articolo 1956 C.C.,quantunque la censura sia stata spiegata sotto il profilo della violazione dileggePiù specificamente, il motivo, con evidenza, consiste in una criticaconcernente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corted'Appello (riguardo alla idoneità o meno dei documenti prodotti a fornire laprova della conoscenza, da parte della Banca e da parte del fideiussore,del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice),critica evidentemente estranea al ventaglio delle doglianze spendibili amezzo dell'articolo 360 c.p.c.5) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.Il ricorrente si lamenta dell’applicazione di interessi ultralegali,sostenendo di avere, sin dall’atto di citazione in opposizione in primogrado, contestato l’ammontare del credito anche in relazione alla nullitàdella clausola relativa al cd. tasso debitore, attesa la mancata indicazionenel contratto di c/c del tasso che avrebbe dovuto essere concordato traBanca e correntsta.E censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello, come ilTribunale, ha concentrato l’attenzione su di un diverso aspetto, cioè ilpresunto mancato assolvimento dell’onere probatorio.Il motivo è inammissibile.5.1) In primo luogo, si osserva che il quinto mezzo è spiegato ai sensidei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., ma, poiché ricorre l’ipotesi didoppia decisione conforme (del Tribunale e della Corte d’Appello), ilmotivo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., che è combinato col n. 3, èinammissibile (art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva, poi, che anche questo motivo non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, dal momento che la Corte d'Appello haaddebitato agli allora appellanti quanto segue: «Ed invero, parteappellante non ha opposto alcuna argomentazione contraria allamotivazione - di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza - con cui il Tribunaleha ritenuto non assolto l’onere, ritenuto gravante sugli opponenti, diprovare la fondatezza delle doglianze sollevate. Né ha opposto alcunchéall’affermazione del Tribunale secondo cui la società appellata ha detrattodal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a titolo di capitalizzazionedegli interessi».I ricorrenti per Cassazione, dunque, avrebbero dovuto dimostrare che,al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello, i motivi di appelloda essi spiegati attaccavano e confutavano su quel punto la sentenza delTribunale.Anche in sede di attuale motivo di ricorso in Cassazione, comunque, leargomentazioni del ricorrente sono generiche, circa l’avvenutaapplicazione di un tasso ultralegale (in alcun modo specificato) in assenzadi una determinazione negoziale del tasso.6) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a decisione sulle spese, non essendosi costituita lacontroparte.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:BANCAMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessandra [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSilvia [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30528/2021 R.G. proposto da:rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e peressa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1818/2021depositata il 20/9/2021 e notificata il 28/9/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con sentenza depositata il 27/6/2018 il Tribunale di Catania harigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA]  [OSCURATO:SOCIETA].”, avverso il decreto ingiuntivo n. 2388/2016, emesso su istanzaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria di crediti della BancaAntoniana [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e della “F.lli Zuccarà di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].”,quali fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA], società con la quale il detto istituto dicredito aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 117203, conapertura di credito.Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dagliopponenti, ritenendo che il relativo termine decorra dalla chiusura delconto, avvenuta in data 20/7/2007 allorquando il conto è stato passato insofferenza, mentre il decreto opposto è stato notificato il 15/6/2016; harigettato anche l’eccezione di inoperatività della fideiussione sollevata exart. 1956 c.c. affermando che il fideiussore era a conoscenza delledifficoltà economiche della società correntista, poi fallita, in quanto legalerappresentante di quest’ultima; ha rigettato la doglianza relativa alsuperamento del tasso soglia in quanto non dimostrato (emergendo anzidalla produzione documentale l’assenza di usurarietà dei tassi); infine, harigettato la doglianza circa l’illegittima capitalizzazione degli interessi,dando atto che la parte opposta ha detratto dal saldo la somma di €19.295,51, maturata a tale titolo.Con atto notificato il 20/9/2018, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di legale rappresentante della predetta snc, ha proposto appello,sostenendo la nullità della fideiussione omnibus, la prescrizione del dirittodella Banca, l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., ilsuperamento del tasso soglia e l’illegittima capitalizzazione trimestrale e ilfatto che la Banca abbia agito anche per  importi relativi a rapportidifferenti da quello di cui al c/c n. 117203, poi divenuto n. 10851U, delquale solo ha prodotto i documenti.Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] srl che ha chiesto il rigetto dell’appello.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza pubblicata il 20/9/2021,ha respinto l’appello.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026In particolare, ha ritenuto che la richiesta degli appellanti di rilevare lanullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevatasolo in appello, fosse generica e priva delle allegazioni in fatto, che ladoglianza circa il confluire sul c/c di poste debitorie inerenti altri rapportifosse stata tardivamente sollevata, che circa l’eccezione di prescrizione gliappellanti avessero indicato in modo confuso il dies a quo, che non fosserostati provati i presupposti di cui all’art. 1956 c.c. e che la doglianza circa ilrigetto delle contestazioni su usura e illegittima capitalizzazione non fossespecifica.2) Con ricorso regolarmente notificato il 26/11/2021 ZuccaràZuccarà di [OSCURATO:PERSONA]   [OSCURATO:SOCIETA].”, ha impugnato la sentenza dellaCorte d’Appello di Catania, proponendo cinque motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] srl non si è costituita nel giudizio di legittimità.È stata prodotta in atti la relata di notifica (datata 28/9/2021) dellasentenza impugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente sostiene di aver regolarmente sollevato l’eccezione dinullità del contratto fideiussione per violazione della normativa antitrust(eccezione sollevabile in ogni stato e grado del processo e rilevabiled’ufficio) e di aver prodotto il contratto di fideiussione, mentre, riguardo alprovvedimento di accertamento n. 55/2005 della Banca d’Italia, sostienetrattarsi di “atto notorio”.1.1) Il motivo è inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1, c.p.c.(“Il ricorso è inammissibile: 1. Quando il provvedimento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza dellaNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa”).La Corte d'Appello ha difatti deciso in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullitànegoziali in sede di impugnazione, intanto può aver luogo, in quantorisultino acquisiti al giudizio, i dati istruttori sulla base dei quali effettuareil rilievo: e, nel caso in esame, non risulta fosse stato acquisito agli atti delgiudizio il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sanzionatoriodi un accordo anticoncorrenziale che avrebbe potuto colpire, a valle, anchela fideiussione in questione.Questa Corte ha già stabilito che la nullità del contratto per violazionedi norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è sìrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizioneche i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specificadeduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di meritonel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restandol'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazionedegli stessi (“Pur essendo la nullità negoziale rilevabile d'ufficio in ognistato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, essa nonpuò essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano giàacquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersenel'esistenza (nella specie, la Corte conferma la pronuncia d'appelloimpugnata che non aveva preso direttamente in considerazionel'eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsaconclusionale del giudizio di secondo grado e, al tempo stesso, non avevaritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l'invocata nullitàdi un contratto di fideiussione)”, Cass. civ., sez. III, 23/02/2023, n. 5689;si veda anche, per es.: Cass. n. 4867 del 23/02/2024; Cass. n. 31698 del10/12/2024; Cass. n. 416 del 08/01/2025).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva infine che il detto provvedimento n. 55 si colloca al di fuoridell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es. Cass. n.7387 del 19/03/2025: la natura di atto amministrativo del provvedimentodella Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibusosta all'applicabilità del principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.,da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultimadisposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto,con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere dellaproduzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti.Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 15/07/2024, n. 19401).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697, co. 1, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso dipronunciarsi sulla contestazione della parte opponente, che avevalamentato il fatto che la somma indicata nel decreto ingiuntivocomprendeva importi inerenti a rapporti economici- conto anticipi e mutuochirografario-, intrattenuti tra le parti, differenti rispetto al rapporto di c/cn. 117203, poi diventato n. 10851U, del quale solo era stata prodottadocumentazione.Il ricorrente ha affermato di aver già dedotto nell’atto di citazione inopposizione al decreto ingiuntivo l’eccezione di inesistenza del pretesocredito, mancando la produzione documentale.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che è la stessa parte ricorrente a riconoscere,senza trarne le dovute conseguenze, che «la Corte d’Appello ha addiritturaritenuto che la relativa doglianza fosse inammissibile in quanto specificatatardivamente, solo in comparsa conclusionale: “Nessuna contestazione èstata tempestivamente sollevata in ordine alle poste debitorie derivanti dalconto anticipi collegato al conto corrente nell’ambito del quale sonoNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026confluite, con la conseguenza che nessun onere aveva la parteingiungente di produrre la documentazione relativa al conto anticipi”».La contestazione, pertanto, del ricorrente, che lamenta che la Corted’Appello avrebbe ribaltato il riparto degli oneri probatori concernenti laprova del credito della banca, è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, la quale siriassume nel fatto che non vi era un motivo di appello concernente ildifetto di prova delle poste cui l'odierno ricorso per cassazione si riferiscee che sarebbero, a dire dei ricorrenti, confluite nel conto corrente inquestione.Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazionedella sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741;Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19agosto 2009, n. 18421).In particolare, è necessario che venga contestata specificamente laratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto diimpugnazione (“Oltre agli imprescindibili requisiti di specificità,completezza e riferibilità alla decisione, il ricorso deve sempre contestarespecificamente la ratio decidendi”, Cass. civ., sez. I, 15/02/2021, n. 3834;Cass.10 agosto 2017, n. 19989), di guisa che la proposizione, con ilricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisumdella sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione deimotivi richiesti dall'art. 366 n. 4) c.p.c., con conseguente inammissibilitàdel ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).Né è rilevante l’accenno del ricorrente al fatto che nell’atto di citazionein opposizione fosse stata eccepita l’inesistenza del preteso creditovantato, non avendo l’Istituto opposto prodotto tutti gli estratti del c/c inoggetto, considerato che il richiamo è generico (non si riportano le frasiNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’atto di opposizione che avrebbero specificamente trattatol’argomento) e che lo stesso neppure si riferisce alla mancatadocumentazione del conto anticipi (infatti fa riferimento esclusivamente alrapporto di c/c).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura il seguente passo della sentenza impugnata,relativo alla decisione del terzo motivo di appello: “Con il terzo motivo diappello, parte appellante contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione;sostiene che il dies a quo decorre dalla lettera di messa in mora inviatadall’istituto di credito. La doglianza è infondata. Ed invero, parteappellante, da un lato, sostiene che il relativo termine decorre «per effettodel recesso della banca dal rapporto di conto corrente», e, dall’altro,individua il verificarsi del detto recesso nella lettera di messa in mora del24/5/2006 in cui, come riferito dalla stessa, la banca non recedeva affattodal conto ma si limitava a comunicare che «le linee di credito a suo tempoaccordatevi devono intendersi revocate con decorrenza immediata»”.Il ricorrente sostiene che laddove aveva detto, nell’atto di citazione,“per effetto del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente”,intendeva in realtà dire “recesso della Banca dall’apertura di credito”,come riportato anche nella massima ivi citata (Cass. n. 5720/2004).E specifica che la Corte avrebbe dovuto accorgersi di questaimprecisione, che era un mero refuso, e avrebbe dovuto statuire che laprescrizione dovesse decorrere non dal momento del rilascio dellagaranzia, ma da quando l’obbligazione garantita diventa esigibile pereffetto del recesso della Banca dall’apertura di credito (e non dal contocorrente).Il motivo è inammissibile.3.1) Si osserva che confondere il recesso dal rapporto di contocorrente con il recesso dall'apertura di credito non è un mero refuso, è unNumero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026errore concettuale che certo non spettava alla Corte territoriale emendare,tanto più che la massima richiamata non fa univoco riferimento al recessodall'apertura di credito, bensì all’esigibilità del credito «per effetto delrecesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusuradel conto corrente» (n. 5720 del 23/03/2004).Il ricorrente, dunque, non poteva pretendere che la Corte d’Appellocorreggesse il motivo d’appello che conteneva detto errore concettuale.Correttamente poi la Corte ha rilevato che la lettera a cui si riferisce laparte ricorrente è del 24/5/2006, ma non risulta dalla sentenza impugnatae nemmeno dal ricorso che il recesso si sia effettivamente perfezionato inquella data, considerato che il recesso ha natura di atto ricettizio.4) Quarto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appelloha rigettato l’eccezione di inoperatività della fideiussione art. 1956 c.c.,ritenendo che gli appellanti non avessero provato, nonostante laproduzione documentale della Banca, che questa avesse continuato aconcedere credito pur essendo a conoscenza del deterioramento dellasituazione e patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA], poi dichiarata fallitanel 2007.Sostiene che detto deterioramento era invece desumibile dai bilancidegli anni 2003-2005 e dal mancato deposito di quello del 2006 econsiderato che la Banca, quale  soggetto qualificato, non poteva nonconoscere le condizioni economiche e patrimoniali dalla società Zuccarà,con cui intratteneva da anni vari rapporti bancari.Sostiene, per altro verso, che invece non era provato che il sig.Zuccarà, che non era legale rappresentate della società ma solo socio diessa al 50%, conoscesse effettivamente l’andamento della società.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/20264.1) si osserva, infatti, che la censura inerisce alle valutazioni dimerito compiute dal giudice di secondo grado e non ha nulla a che vederecon il significato e la portata applicativa dell'articolo 1956 C.C.,quantunque la censura sia stata spiegata sotto il profilo della violazione dileggePiù specificamente, il motivo, con evidenza, consiste in una criticaconcernente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corted'Appello (riguardo alla idoneità o meno dei documenti prodotti a fornire laprova della conoscenza, da parte della Banca e da parte del fideiussore,del peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice),critica evidentemente estranea al ventaglio delle doglianze spendibili amezzo dell'articolo 360 c.p.c.5) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione o falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.Il ricorrente si lamenta dell’applicazione di interessi ultralegali,sostenendo di avere, sin dall’atto di citazione in opposizione in primogrado, contestato l’ammontare del credito anche in relazione alla nullitàdella clausola relativa al cd. tasso debitore, attesa la mancata indicazionenel contratto di c/c del tasso che avrebbe dovuto essere concordato traBanca e correntsta.E censura la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello, come ilTribunale, ha concentrato l’attenzione su di un diverso aspetto, cioè ilpresunto mancato assolvimento dell’onere probatorio.Il motivo è inammissibile.5.1) In primo luogo, si osserva che il quinto mezzo è spiegato ai sensidei numeri 3 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., ma, poiché ricorre l’ipotesi didoppia decisione conforme (del Tribunale e della Corte d’Appello), ilmotivo di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., che è combinato col n. 3, èinammissibile (art. 348 ter quarto ed ultimo comma cpc).Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si osserva, poi, che anche questo motivo non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, dal momento che la Corte d'Appello haaddebitato agli allora appellanti quanto segue: «Ed invero, parteappellante non ha opposto alcuna argomentazione contraria allamotivazione - di cui alle pagg. 4 e 5 della sentenza - con cui il Tribunaleha ritenuto non assolto l’onere, ritenuto gravante sugli opponenti, diprovare la fondatezza delle doglianze sollevate. Né ha opposto alcunchéall’affermazione del Tribunale secondo cui la società appellata ha detrattodal saldo la somma di € 19.295,51, maturata a titolo di capitalizzazionedegli interessi».I ricorrenti per Cassazione, dunque, avrebbero dovuto dimostrare che,al contrario di quanto affermato dalla Corte d'Appello, i motivi di appelloda essi spiegati attaccavano e confutavano su quel punto la sentenza delTribunale.Anche in sede di attuale motivo di ricorso in Cassazione, comunque, leargomentazioni del ricorrente sono generiche, circa l’avvenutaapplicazione di un tasso ultralegale (in alcun modo specificato) in assenzadi una determinazione negoziale del tasso.6) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Non si fa luogo a decisione sulle spese, non essendosi costituita lacontroparte.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro Di MarzioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 30528/2021Numero sezionale 1176/2026Numero di raccolta generale 7144/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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