CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23796/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. (capo A della rubrica). Rilevato che la difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta omessa motivazione con riferimento alle risultanze probatorie che hanno condotto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Rilevato che la difesa non aveva investito la Corte d'appello della doglianza qui prodotta riguardante la responsabilità dell'imputato, per cui il motivo è inammissibile (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Ritenuto, in ogni caso, che la sentenza impugnata e quella di primo grado si integrano reciprocamente ricorrendo, quanto al capo A della rubrica, un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" e che, pertanto, per giudicare della completezza della motivazione deve aversi riguardo anche al contenuto della sentenza di primo grado. Considerato che le deduzioni contenute nel ricorso, riguardanti i profili di responsabilità a carico dell'imputato, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate anche nella sentenza di primo grado, in cui sono vagliati gli elementi a carico del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle